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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 7che aveva dato una sistemazione al procedimento amministrativo tributario,mentre, nel 1942, veniva pubblicato il <strong>Diritto</strong> processuale tributariodell’Allorio, che aveva comportato il ripensamento della dottrinatradizionale dell’accertamento, accolta dal Giannini nelle Istituzioni,nonché la revisione della esposizione del contenzioso, in relazionealle opere del Berliri e dell’Allorio.2. – Ripetere forse giova, ma a volte annoiaUn altro punto, poi, richiede la ripetizione di concetti già esposti:che la dottrina causale della Scuola di Pavia sarebbe stata anticipatadal Ranelletti, nel saggio del 1898 sulla Natura giuridica dell’imposta,mentre era già acquisita dalla dottrina economica, citata dallo stessoRanelletti. Non manca nello studio del Ranelletti la selva di citazionidi economisti; si tratta di definizioni formulate in un contesto nel qualegli studiosi di economia, pur avendo netta la distinzione fra l’aspettoeconomico e quello giuridico del fenomeno finanziario, come dellediscipline relative, erano attenti anche agli aspetti giuridici. Il Ranelletti,avvertendo questa contiguità, dichiara di non voler fare una trattazionedi scienza delle finanze, ma di prendere solo quel tanto che ènecessario pel tema trattato e il cui scopo è stabilire la natura giuridicadel rapporto fra lo Stato e il contribuente (7) e aggiunge che sedeve fare ricorso alla teoria economica accetterà l’opinione più conveniente,senza discuterla. In questo contesto, non sorprende che il servizio,inteso in un senso generale, sia la causa giuridica dell’imposta.Il punto da verificare è se questo concetto, comune agli studiosidi tutti i rami della finanza pubblica, abbia avuto una definizione giuridicaadeguata. Il concetto di causa accolto dal Ranelletti attiene, infatti,al rapporto (non contrattuale) fra la società e lo Stato, per consentirel’acquisizione di risorse necessarie al finanziamento dei servizipubblici. Dopo circa un trentennio, il concetto è ripreso dal Griziotti,per il quale la causa dell’imposta, ossia il fondamento giuridico dell’obbligoper i cittadini di pagare l’imposta, sta nei servizi e beni capacidi soddisfare i bisogni pubblici. Il riferimento è reso più esplicitosuccessivamente. Ricorda il Griziotti che per il Ranelletti «alla prestazionecollettiva della società corrisponde una controprestazione delloStato alla società; il servizio, inteso in modo generale, è la causa dell’imposta».E aggiunge: qui abbiamo due termini, da una parte, l’obbligodello Stato di raggiungere dei fini di interesse collettivo, che è ilfondamento giuridico del suo diritto alla imposta; dall’altra, la trasformazionedei tributi in servigi e beni capaci di soddisfare i bisognipubblici, che è il fondamento ultimo dell’obbligo dei cittadini di pagarel’imposta». Dopo aver citato questi passi, il Griziotti avverte che la(7) O. Ranelletti, Natura giuridica dell’imposta, 205.

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