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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 137Da quanto sin qui detto il legislatore italiano ha apportato tali modifichealla normativa di attuazione delle Zfu sulla base dei principi edelle norme comunitarie per non incorrere in un diniego da parte dellaCommissione europea che dovrebbe approvare il nuovo testo, una voltache la legge Finanziaria <strong>2008</strong> entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 88,par. 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, come avvenutoper le Zfu francesi.A tal proposito si sottolinea che l’istituzione delle zone francheurbane in Italia non può prescindere dalle disposizioni comunitarie intema di aiuti alle imprese perché essa può costituire un aiuto di Statoincompatibile con il mercato comune; ma essendo finalizzata anche,come già detto, al recupero sociale, le ipotesi di incompatibilità potrebberoessere superate in termini di efficacia dell’intervento.La finalità di integrazione di aree degradate è anche uno degliobiettivi dell’istituzione delle Zfu, per cui il tratto da valorizzare affinchél’istituzione di una Zfu non venga ritenuta un aiuto di Stato incompatibile,è proprio l’obiettivo del recupero, anche sociale, di aree equartieri degradati. In tal senso la giurisprudenza comunitaria (70) haattribuito un ampio potere discrezionale alla commissione, ai fini dell’applicazionedell’art. 87, par. 3 del trattato, di valutazione sia economicache sociale in ambito comunitario circa la individuazione delleregioni interessate dalla normativa.Per completezza di analisi si ricorda, a tal proposito, che nel Tavolodi concertazione per la competitività (71), prima ancora dellemodifiche apportate dal Disegno di Legge Finanziaria <strong>2008</strong>, si è propostoche la selezione e la descrizione delle aree dove creare Zfu considerinoi seguenti indicatori socioeconomici:• il tasso di occupazione;• il tasso di occupazione femminile;• la percentuale di popolazione giovane residente (fino a 24 anni);• il tasso di scolarizzazione (% diplomati su popolazione compresatra 20 e 24 anni) (72).cui motivazione emergono elementi divergenti rispetto alla precedente giurisprudenzain materia di aiuti di stato. Con tale sentenza, infatti vi è una revisione delrequisito della «selettività territoriale» dell’aiuto pur rimanendo fermo l’assunto inbase al quale non tutti gli enti sub-statali per il solo fatto di essere tali sarannoora abilitati all’adozione di misure di fiscalità di vantaggio. Vedasi per un’analisidettagliata A. Fantozzi, La sentenza C-88/03 della Corte di Giustizia e il dibattitosul federalismo fiscale e la fiscalità di vantaggio in Italia, in www.astrid-online.it,1.(70) Corte di giustizia Cee, 14 febbraio 1990, causa C-301/87; Id., 14 gennaio1987, causa C-169/95.(71) Del 24 aprile <strong>2008</strong>.(72) In tale sede si è detto che le amministrazioni comunali potranno utilizzareulteriori dati e informazioni disponibili solo localmente al fine di evidenziare

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