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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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136 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAsubordinata, ai sensi dell’art. 88, par. 3, del trattato istitutivo della Comunitàeuropea, all’autorizzazione della commissione europea».Dal confronto tra i due testi si nota l’eliminazione del riferimentoalle «regioni interessate», attribuendo invece la responsabilità alle autoritàcentrali (CIPE e Ministeri) affinché ci sia un migliore e più efficientecontrollo del rispetto dei parametri e indicatori delle aree individuatecome zone franche urbane senza cadere nel divieto degli aiuti distato (67).Viene, infine eliminato il riferimento al «cofinanziamento di programmiregionali di intervento».Resta immutato, infine, il 343 o comma della Legge Finanziaria2007 secondo il quale il Nucleo di valutazione e verifica del Ministerodello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazionedelle regioni interessate, provvederà al monitoraggio ed allavalutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPEuna relazione annuale sugli esiti delle predette attività.Il ruolo delle regioni permane, così, solo nella fase di monitoraggioe valutazione dell’efficacia delle Zfu che si andranno a costituire.L’individuazione delle zone franche, pertanto, dovrà avvenire adopera del CIPE su proposta del Ministero della Programmazione economica,ma è indispensabile l’autorizzazione di Bruxelles altrimenti sipuò configurare una ipotesi di aiuto di Stato selettivo (68) e, quindi,incompatibile con l’UE (69).(67) In base al vecchio testo normativo dove era previsto l’intervento delleRegioni, il Governo, in occasione della riunione del 24 aprile 2007 del Tavolo diconcertazione per la competitività, aveva comunicato alle parti sociali di voler avviareil processo di individuazione delle Zfu attraverso un invito alle Regioni aproporre i Comuni da ammettere alla fase di sperimentazione.(68) Nella Ventiduesima relazione sulla politica di concorrenza la commissioneha evidenziato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 87 è necessario chevi sia un elemento di discriminazione o selezione in relazione al beneficiario. Talerelazione non deve necessariamente essere specificata nel programma di aiuto,né deve essere identificabile a priori, ma è sufficiente che degli interventi possanobeneficiare alcune imprese in particolare, e che le autorità deputate all’applicazionedelle misure abbiano un certo margine di discrezionalità nel selezionare i destinatario nel decidere il livello di aiuto (commissione della Comunità europea,Ventiduesima relazione sulla politica di concorrenza, 1992). Si aggiunga che ilrequisito della selettività si ritrova anche in altri articoli del trattato. In particolaregli artt. 96 e 97 sanciscono che ogni disparità esistente nelle disposizioni legislative,regolamentari o amministrative degli Stati membri che falsi le condizioni diconcorrenza nel mercato comune e provochi per tale motivo una distorsione, deveessere eliminata. A tale scopo il Consiglio ha il potere di emanare le direttive necessarieal fine di armonizzare le legislazioni degli Stati.La selettività, dunque, comporta che la misura crei un vantaggio nei confrontidi una o di un gruppo di imprese determinate, ovvero di un settore precisodell’economia, o ancora di certe imprese selezionate in base a caratteristiche comuni(69) Vedasi a tal proposito la sentenza del 6 settembre 2006 (C-88/03) dalla

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