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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 133nato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e acondizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Localedi Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivil’esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sestoe settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento.Prima necessaria novità è stata l’eliminazione al riferimento agliOrientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (62) con particolare riferimento a quelli riferiti al sostegno allepiccole imprese di nuova costituzione. Si osserva che anche tale modificaè stata attuata per non incorrere nel rischio di bocciature da partedell’Unione europea.In particolare bisogna ricordare quanto riportato nel paragrafo sulfondamento giuridico delle Zfu francesi. In quella sede abbiamo vistocome la commissione europea nella decisione n. 70/A/2006 (63) concui ha approvato le Zfu francesi rileva come a queste non vadano applicatigli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale finalizzati allosviluppo economico e riferiti a unità territoriali più ampie e articolate,né gli Orientamenti in materia di aiuti alle piccole imprese di nuovacreazione (riferimento invece fatto nella normativa italiana), poichéquesti non tengono conto degli aiuti successivi ai cinque anni, ovveronel periodo in cui, nel sistema francese, si assiste a un’uscita progressivadalle esenzioni.Da quanto detto se il legislatore italiano avesse lasciato il riferimentoagli orientamenti in materia di aiuti di stato si sarebbe necessariamenteincorsi ad una incompatibilità tra le Zfu e tali norme, mentreil fondamento giuridico comunitario per l’approvazione da parte dellaCommissione Europea è invece la deroga al divieto generale di aiutidi stato ex art. 87, par. 3, lett. c), del trattato CE. (64)Il riferimento invece nel nuovo testo alla Raccomandazione n.(62) Si ricorda a tal proposito che il 30 marzo 2007 è stata inviata allaDirezione Generale Concorrenza della commissione Europea la proposta nazionaledella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, per il periodo 2007-2013. Si apre ora il confronto tecnico con la DG Concorrenza per la sua approvazione.La Carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale proposta indica lezone all’interno delle quali potranno essere erogati aiuti di stato, come previstodelle deroghe al trattato CE: l’art. 87, par. 3asiapplica alle regioni caratterizzateda un tenore di vita anormalmente basso o da gravi forme di sotto-occupazione,mentre l’art. 87, par. 3, lett. c), introduce una deroga in relazione a «talune attivitào regioni» a condizione che gli aiuti non alterino le dinamiche di mercato inmisura contraria al comune interesse.(63) Prorofgation et extension du dispositif des zones franches urbainesC(2006)2329 final.(64) Deroga che la stessa Corte di Giustizia Europea ha considerato avereuna portata più ampia, in quanto non limitata dalle condizioni economiche contemplatedalla lett. a), purché gli aiuti previsti non alterino le condizioni degliscambi in misura non rispettosa del principio di non distorsione del mercato.

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