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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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130 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcolarmente difficili; – le autorità francesi compiono uno sforzo particolaredi trasparenza nella valutazione precisa delle azioni attuate dallapubblicazione annuale di relazioni annuali sulle Zfu con l’osservatorionazionale delle zone urbane sensibili; – le misure sono limitate neltempo; – le autorità francesi si impegnano affinché le imprese beneficiariedell’aiuto siano conformi tutte alla definizione comunitaria dimicro e piccola impresa ed a rispettare gli obblighi che appaiono nelregolamento CE n. 70 del 2001 del 12 gennaio 2001 riguardante l’applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuto alle piccole emedie imprese, ed in particolare; – a notificare gli aiuti individuali diun importo elevato ai sensi dell’art. 6, – a rispettare l’art. 7 relativo allanecessità dell’aiuto, – a rispettare l’art. 9 relativo agli aspetti di trasparenzae di controllo.A tal punto ricordando che l’art. 87, par. 3, lett. c) permette di autorizzareaiuti destinati a promuovere lo sviluppo di alcune attività odi alcune regioni economiche, quando non alterano le condizioni degliscambi in una misura contraria all’interesse comune, la commissioneavendo esaminato, come visto, che le Zfu francesi sono necessarie eproporzionate per raggiungere gli obiettivi comunitari (coesione economicae sociale, principi ispiratori dei Fondi strutturali e delle iniziativeUrban e Urban II (58)) e non alterano le condizioni degli scambiin una misura contraria all’interesse comune e alla libera concorrenza(piccola e piccolissima dimensione delle imprese avvantaggiate, scarsacopertura geografica e demografica, rigorosa delimitazione dei quartieriinteressati, selezione delle aree, contenuto specifico delle esenzioniconcesse, accento sugli aspetti sociali), queste possono essere dichiarateaiuti ammissibili e compatibili con l’art. 87, par. 3, lett. c) del trattato.5.3. – Le Zfu in ItaliaNonostante tali premesse e forse perché ignaro delle conseguenzeapportate dalle zone franche urbane francesi, il legislatore italiano nellaLegge Finanziaria 2007 (59) ha proposto l’istituzione di zone francheurbane sul modello francese.Dal 340 o al 343 o comma, in particolare, è stata prevista la possibilitàdi istituire zone franche urbane in quelle aree e quartieri degra-(58) La commissione, in una comunicazione del 14 giugno 2002 su una valutazioneiniziale dell’iniziativa Urban, ha riconosciuto l’esistenza di tali settoriurbani in crisi, definendoli come «territori ristretti sofferenti di handicap gravi».Le Zfu sono state scelte secondo criteri simili a quelli indicati dalla commissionenel programma Urban II per l’identificazione delle zone determinate (in particolareil tasso di disoccupazione, il livello di qualificazione ed i livelli di povertà) ebasati su criteri socioeconomici oggettivi.(59) L. 27 dicembre 2006, n. 269, art. 1, 340 o -343 o comma.

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