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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 127Nella sua valutazione delle deroghe previste all’art. 87, par. 3,lett. c), la Corte di giustizia ha sostenuto conformemente ad una giurisprudenzaconsolidata che l’art. 87, par. 3 «conferisce alla Commissioneun potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni d’ordineeconomico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario»(55).La commissione deve dunque, in un primo luogo, stabilire in qualetipo d’aiuto rientra quello stabilito per le Zfu.A tal punto, la commissione ha evidenziato le differenze tra gliaiuti a finalità regionale e quelli per le Zfu, affermando che se i duesistemi di aiuti contribuiscono ad obiettivi simili, il regime degli aiutia finalità regionale ha l’obiettivo di sviluppo economico di regionisvantaggiate, mentre il regime Zfu si prefigge di lottare contro l’esclusionesociale nelle zone urbane svantaggiate. Le misure proposte nelregime delle Zfu, inoltre, non sono rivolte tanto ad incoraggiare l’investimentoe la creazione di posti di lavoro in una prospettiva di sviluppoeconomico regionale, ma piuttosto rimediare alle esclusioni dinatura territoriale e sociale.In particolare la natura e la forma degli aiuti sono distinte: gli aiutia finalità regionale determinano principalmente l’investimento, mentre gliaiuti in Zfu non sono basati sull’investimento ma accordati sotto formadi esenzioni fiscali e sociali, inoltre gli aiuti a finalità regionale si rivolgonoalle grandi imprese a titolo principale, mentre il dispositivo delleZfu riguarda, da parte sua, le micro e piccole imprese, ai sensi della definizionedelle PMI comunitarie, che si creano o si sviluppano.La commissione considera inoltre che le misure notificate nonper la prima volta, nella materia degli Aiuti di stato, la sua politica riguardo aduna soglia de minimis, al di sotto della quale, cioè l’art. 87, par. 1 del trattato sipossa considerare inapplicabile, con la conseguenza che i suddetti Aiuti sianoesenti dall’applicazione delle regole di concorrenza.Con il regolamento CE n. 69 del 2001 la commissione aveva originariamentestabilito che l’importo totale degli aiuti di importanza minore (de minimis) fossedi 100.000 euro su un periodo di tre anni.Dal 1 o gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento de minimische ha aumento il massimale degli aiuti di importanza minore da P 100.000 a P200.000. La commissione, sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni,ha cioè ritenuto che gli Aiuti che non superino, nell’arco di tre esercizi finanziari,la soglia di P 200.000 non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsanoné minacciano di falsare la concorrenza. Il regime introdotto si applica solo agliAiuti che sono trasparenti, per i quali, cioè, sia possibile calcolare con precisionel’equivalente sovvenzione lordo ex ante, vale a dire senza che sia necessario effettuareun’analisi del rischio. Sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione gliaiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale, le misure a favore del capitaledi rischio, gli aiuti alle imprese in difficoltà ed i prestiti per i quali l’ESLnon sia stato calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato.(55) Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997. Royaume d’Espagne contre Commission,Affaire C-169/95, RDJ 1997, I-135. Egalement, C-730/79 Philip Morriscontre Commission, RDJ 1980, I-2671.

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