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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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124 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAlioni di euro; il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono esseredetenuti, direttamente o indirettamente, per una quota almeno pari al25 per cento, da un’impresa o da più imprese congiuntamente, il cuivolume d’affari annuo superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilanciosuperi 43 milioni di euro; l’attività principale esercitata non deveriguardare il settore della costruzione di automobili, della costruzionenavale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,della siderurgia o del trasporto su strada di merci. Come norma diprincipio, l’impresa stabilita in una zona franca urbana non deve esercitarealcuna delle attività che sono escluse dal campo di applicazione.Tuttavia la condizione di esclusività è considerata rispettata quandoun’attività, autonomamente non ammessa alle agevolazioni, vienesvolta a titolo accessorio e costituisce la componente indivisibile diuna attività esonerata.Condizione essenziale per la concessione dei benefici è la disponibilitànella zona franca di uno stabilimento materiale (negozio, studio,officina) e di impianti che consentano all’imprenditore di esercitareun’attività economica e di conseguire introiti professionali. È altresìrichiesto l’esercizio di un’attività effettiva, concretizzata dallapresenza in sito e dall’effettuazione di atti direttamente funzionali atale attività come la realizzazione di prestazioni e il ricevimento diclientela. Quando l’attività non sedentaria di un contribuente è localizzatain una zona franca urbana, ma si svolge in tutto o in parte aldi fuori di essa, l’esonero si applica se tale contribuente ha alle dipendenzealmeno un lavoratore salariato a tempo pieno impiegato neilocali destinati all’attività o se il volume d’affari viene realizzato peralmeno il 25 per cento nei confronti di clienti situati nelle zone francheurbane.L’esonero si applica relativamente ai redditi dichiarati nel periodod’imposta considerato diminuito dei seguenti proventi che rimangonoimponibili secondo il regime ordinario: utili di società non derivantida attività esercitate in una zona franca urbana; ricavi derivanti dasovvenzioni, liberalità e rinunce di crediti; ricavi derivanti da operazionifinanziarie; ricavi derivanti da diritti della proprietà, industriali ocommerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate inuna delle zone franche urbane. L’esonero non si applica, invece: allacreazione di attività in zone franche urbane conseguente al trasferimentodi un’attività precedentemente esercitata da un contribuente cheaveva goduto dell’esonero nei cinque anni precedenti il trasferimento;ai contribuenti che creano un’attività nell’ambito di un trasferimento,di una concentrazione o di una ristrutturazione dell’attività precedentementeesercitata in una zona franca urbana. Quando un contribuentenon esercita la totalità delle sue attività in una zona franca urbana, ilreddito esonerato è determinato secondo un determinato rapporto. Parimenti,è esonerato chi esercita l’attività di locazione di immobili limitatamenteai redditi derivanti dai soli immobili situati in una zonafranca urbana. Il reddito esentato non può eccedere 100.000 euro per

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