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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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120 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAo da necessità di ristrutturazione (35). In generale la commissionevuole assicurarsi che gli aiuti non abbiano finalità assistenziali ma costituiscanouno strumento di rinnovamento e riassestamento di settoriin crisi. Le discipline settoriali sono le seguenti:– industria tessile e dell’abbigliamento;– industria delle fibre sintetiche;– industria automobilistica;– prodotti siderurgici fuori CECA;– costruzione navale.Le deroghe previste dal par. 3, fra cui si ricorda rientrano gli aiutia finalità regionale, di cui alle lett. a) ec), in favore delle aree svantaggiate,o che necessitano di sviluppare talune specifiche attività economiche,hanno una portata differente rispetto agli aiuti compatibili individuatidal trattato al par. 2 dell’art. 87 non essendo prevista la compatibilitàipso iure. Pur muovendosi nell’ambito di un grande poterediscrezionale, per dichiarare un aiuto compatibile, la Commissione deve,necessariamente, tener conto delle disposizioni del Trattato e dellagiurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado.La commissione, in altre parole, deve sempre accertarsi che esista, daparte del singolo beneficiario, una contropartita rappresentata dalla necessitào dall’opportunità del conseguimento degli obiettivi comunitari.Riassumendo, abbiamo detto che la richiesta di creazione di una zonafranca può essere fatta da qualunque persona (una persona fisica; unapersona giuridica; un’associazione di persone sprovvista di personalità giuridicama avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativavigente) e che la competenza ad istituirla spetta allo Stato membronel cui territorio la zona dovrà essere ubicata. Alla commissione dovràsolo essere comunicata la costituzione di una zona franca e l’effettivo funzionamentodella stessa (36). La comunicazione consente però alla commissionedi verificare l’osservanza da parte dello Stato membro delle normedel codice doganale che contiene la disciplina delle zone franche. Comedetto, infatti, se una zona franca comporta l’introduzione di agevolazionifiscali potrebbe rappresentare una misura atta a favorire la ripresaeconomica di regioni con tenore di vita eccessivamente basso, in ritardodi sviluppo o con forme di sottoccupazione, rientrando così nellacategoria degli aiuti di stato disciplinati dall’art. 87, 3 o comma, lett. a)e c) del trattato richiedendo da parte della commissione europea la verificadelle condizioni di applicabilità (37).(35) N. Pusceddu - S. Usai, Gli aiuti di stato alle imprese: il caso italiano,in Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario, Milano, 1998, 177.(36) M. Antonioli, Le comunicazioni della commissione fra diritto comunitarioe diritto interno, inRivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1995,41.(37) Per un’analisi approfondita su zone franche e principi comunitari inmateria di aiuti di stato vedasi M. Ingrosso (a cura di), Le zone franche, op. ult.cit., 117 e ss.

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