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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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118 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA– gli «aiuti settoriali», per i quali la commissione si esprime sullaconcessione o meno di determinati aiuti pubblici, devoluti in particolarisettori dell’economia;Gli aiuti regionali (30), prevedono la possibilità per la commissione,(lettera a), di approvare «aiuti destinati a favorire lo sviluppo economicodelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppuresi abbia una grave forma di sottoccupazione», e (lettera c) diautorizzare«aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o ditalune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degliscambi in misura contraria al comune interesse» (31). Si tratta, cioè,di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinatecircostanze particolari, di aiuti al funzionamento, comunque destinatia regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Taliaiuti, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovonola coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membrie dell’Unione Europea nel suo complesso.Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato CE, la commissioneeuropea ha adottato i nuovi orientamenti per gli aiuti a finalitàregionale, che si applicheranno dal 2007 al 2013, in contemporaneacon il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturaliUE. Gli aiuti di stato intesi a promuovere lo sviluppo delle regioni piùpovere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazionifiscali a favore delle imprese. Gli orientamenti definiscono lenorme per la concessione, in particolare per scegliere le regioni ammissibilie per determinare l’entità massima consentita per tali aiuti afinalità regionale. Secondo la politica comunitaria di coesione e in rispostaalle richieste del Consiglio europeo di concedere meno aiuti edi scegliere meglio i beneficiari, essi stabiliscono che gli Aiuti a finalitàregionale siano destinati alle regioni più depresse dell’Unione a 25membri, tenendo conto anche dell’esigenza di potenziare la competitivitàe di consentire un’agevole transizione (32).(30) Pinotti, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario dellaconcorrenza, Padova, 2000, 122. L’autrice ricorda, comunque, come le Istituzionicomunitarie abbiano avuto modo, più volte, di affermare che lo sviluppo delle regioniin difficoltà può essere attuato attraverso una pluralità di interventi fra iquali l’aiuto rappresenta l’estrema ratio.(31) L’importanza dell’obiettivo di ridurre gli squilibri regionali, d’altrocanto, era stata messa in evidenza nel preambolo al trattato istitutivo della Comunitàeconomica europea, dove era stato puntualizzato l’intento di «rafforzarel’unità delle economie degli Stati membri e di assicurarne lo sviluppo armoniosoriducendo le disparità fra le differenti regioni ed il ritardo di quelle meno favorite».(32) Con regolamento CE n. 1628 del 2006 la commissione ha previstoespressamente che i regimi di aiuto «trasparenti» a finalità regionale siano esentatidall’obbligo di notifica all’Unione Europea; a tal fine ha definito «trasparenti»quei regimi di aiuto per i quali è possibile calcolare esattamente ed ex ante

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