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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 117In base al par. 2 sono compatibili con il mercato comune quegliaiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizioneche siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine deiprodotti e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamitànaturali oppure da altri eventi eccezionali;Gli aiuti previsti dal par. 2 sono, in linea di massima, semprecompatibili con il mercato comune (aiuti compatibili de iure): la Commissioneè tenuta, semplicemente, a verificare se siffatti interventipossano, in concreto, rientrare nelle deroghe de quibus. Per valutare sesussista o meno la fattispecie di aiuto di Stato è necessaria, dunque,un’evidente distorsione al commercio tra Stati membri (29).Secondo quanto sancito invece dal par. 3 dell’art. 87 si possonodistinguere tre principali categorie di «deroghe» al divieto di aiuti distato:– gli «aiuti a finalità regionale», miranti a favorire lo sviluppoeconomico in territori disagiati senza, però, che venga alterata la concorrenza;– gli «aiuti orizzontali o intersettoriali» miranti ad arginare difficoltàche possono insorgere in qualsiasi settore economico o regione.riforma degli Aiuti di stato 2005-2009 (2005/2165(INI)), ha dato il via libera aforme di fiscalità di vantaggio per le Regioni in ritardo di sviluppo, tra le quali,ovviamente, vi rientra il Sud Italia. Più precisamente il Parlamento, al par. 37 didetta risoluzione, ritiene che la concessione di un aiuto di Stato debba esserepermessa solo quando l’aiuto generi un valore aggiunto che non si potrebbe ottenerecon alcuna altra misura politica e che vada a beneficio di una regione; sostienepertanto un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali,che si concentri sugli investimenti nelle infrastrutture e sugli aiuti orizzontali nelleregioni svantaggiate o meno sviluppate dell’Unione europea, compresa l’introduzionedi condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori non superiori acinque anni; segnala al riguardo la necessità di mantenere adeguate possibilitàdi sostegno per le regioni colpite da un effetto statistico. La risoluzione ha cosìconfermato l’emendamento promosso dalla commissione economica, dando il vialibera al «rapporto Hokmark» che riforma il sistema degli aiuti nell’area comunitariadell’UE introducendo ufficialmente la fiscalità di vantaggio come metodo disostegno alle zone meno sviluppate dei paesi comunitari. Più precisamente, in unrapporto sugli aiuti di stato, gli eurodeputati hanno approvato, per la prima voltain assoluto, un paragrafo dedicato allo strumento agevolativo dedicato alle imprese.Le zone rientranti nelle aree svantaggiate (si tratta delle zone ricadenti nell’areaObiettivo 1 dove rientra anche l’Italia con le sue regioni del Mezzogiorno,ossia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), potranno, quindi,beneficiare di questa forma di fiscalità compensativa.(29) L’art. 88 del trattato affida, quindi, alla commissione il compito dicontrollare gli aiuti di stato, disponendo, inoltre, che gli Stati membri siano tenutiad informare, preventivamente, la stessa di ogni progetto volto ad istituire aiuti.In definitiva, secondo quanto espressamente rilevato dalla commissione, gli aiutidi stato devono concretamente rispettare determinati criteri economici, volti a rendereeffettivamente proporzionali gli stessi interventi di favore; in ultimo, oltre adessere integrati in prospettiva comunitaria, devono essere limitati nel tempo.

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