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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 115Come visto gli Stati possono istituire delle zone franche prevedendoal loro interno agevolazioni fiscali, tali aiuti però, favorendo taluneimprese o talune produzioni, potrebbero falsare la concorrenza (19), rivelandosiincompatibili con il mercato comune, almeno quando incidonosugli scambi tra gli Stati membri (20). Ne consegue che gli Statimembri potranno legiferare in materia di zone franche tenendo presentele disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato. Il riferimentonormativo in materia di aiuti di stato (21) è il Trattato istitutivo dellaComunità Europea (22).La volontà di raggiungere l’obiettivo di un’integrazione economicaeffettiva degli Stati membri all’interno della Comunità ed impedireogni ostacolo agli scambi e alla concorrenza, ha spinto i redattori del(19) V. Uckmar, Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscaledell’UE, retro, 1995, I, 9.(20) Una delle strade che l’Unione europea ha seguito per porre un frenoalla costituzione di zone che possono generare questo tipo di concorrenza èuncodice di condotta sulla tassazione delle imprese adottato il 1 o dicembre 1997, siapplica alle misure fiscali che hanno (o possono avere) una sensibile incidenzasull’ubicazione delle attività imprenditoriali nel territorio della Comunità, sianoesse disposizioni legislative, regolamentari o pratiche amministrative [codice dicondotta, lett. A)].Sono considerate potenzialmente «dannose» le misure fiscali che determinanoun livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli generalmenteapplicati nello Stato membro interessato. Tale livello di imposizione può risultareindifferentemente dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altrielementi pertinenti [lett. B)].In ogni caso, sono considerate «dannose» le misure dotate delle seguenti caratteristiche:riservate esclusivamente ai non residenti o a transazioni effettuatecon non residenti; completamente isolate dall’economia nazionale, in modo danon incidere sulla base imponibile nazionale; accordate anche in mancanza diqualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all’internodello Stato membro che le accorda; non in linea con i principi generalmentericonosciuti a livello internazionale, in particolare con le norme concordatein sede OCSE; prive di trasparenza.Con il codice di condotta, gli Stati membri si impegnano a non introdurremisure fiscali pregiudizievoli agli altri partners europei ed a rispettare i principiin esso contenuti [lett. C)]; essi si impegnano altresì a rivedere la propria normativainterna alla luce dei principi su cui si basa il codice di condotta [lett. D)].(21) Barcelò III, The conceptual framework for EEC regulation of StateAid, inThe italian yearbook of international law, 1986/87; G. Bernini, Il regimedegli aiuti concessi dagli Stati - Prospettive europee, inTrent’anni di diritto comunitario,Lussemburgo, 1992; F. Capelli, Portata ed efficacia delle decisionidella commissione CE in materia di aiuti, inDir. com. e degli scambi int., 1988;A. Dashwood, Control of State Aid in the EEC: prevention and cure under article93, inCommon market law review, 1975; G. Tesauro, Disciplina comunitariadegli aiuti su Stato e banche, Genova, 1991.(22) Così nella nuova versione consolidata del trattato, seguita al trattato diAmsterdam; nel trattato di Maastricht la norme sulla concorrenza erano contenutenel Titolo V.

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