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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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114 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAceologica all’interno delle diverse voci della tariffa dei dazi all’importazione– ottenibile con la trasformazione o l’assemblaggio di determinatiprodotti importati – possa portare ad una riduzione sostanzialedell’imposizione doganale su beni importati.L’impresa manufatturiera con opportune scelte riguardanti la trasformazionemerceologica della materia o dei prodotti intermedi importatiall’interno della zona franca – prima ancora dell’introduzionedei prodotti ultimati nel territorio doganale dello stato – può ridurre iltasso d’imposte applicabile sia il valore imponibile del bene.Nel caso in cui vengono create zone franche d’eccezione (zoneeconomiche speciali, zone d’impresa, zone di riconversione economica)queste sono caratterizzate da altri tipi di agevolazioni fiscali (impostedirette, tributi locali), vantaggi finanziari ed amministrativi perle imprese e incentivi di natura economica e sociale.I vantaggi per lo sviluppo economico (insediamento di imprese ela creazione di impiego di mano d’opera) sono individuabili nelle agevolazioniin materia di oneri sociali per i lavoratori dipendenti, nell’esenzioneda imposta su acquisto dei suoli industriali e nell’esenzionetotale o parziale dalle imposte sui redditi per una durata predeterminata.Sono infine previste facilitazioni di carattere amministrativo esnellimento delle procedure di autorizzazione (17).I benefici di crescita economica, invece, possono essere identificatinell’attrazione di investimenti industriali, nel trasferimento di innovazionetecnologica e know how, nell’aggiornamento e specializzazionedella forza lavoro e nell’insediamento di imprese manifatturiere perla trasformazione dei prodotti destinati ad essere riesportati.4. – La compatibilità tra le zone franche e gli aiuti di statoDa quanto sin qui detto emerge che le zone franche ed i depositifranchi comunitari, disciplinati dal codice doganale ed istituiti per promuovereil commercio estero e l’attuazione della politica commercialedell’Unione, costituiscono delle eccezioni specificamente regolamentate.La progressiva costruzione dell’unione doganale ha richiesto chetali aree fossero ben regolamentate, onde evitare incontrollate vie d’accessoal mercato comune (18).(17) G.F. Dalla Costa, Le zone franche nella globalizzazione: definizione,tipologie, percorsi di sviluppo, Padova, 2006.(18) L’attuale codice doganale – la disposizione legislativa comunitaria più importantein tema di zone franche in senso stretto – rappresenta il punto d’apprododi una lunga teoria di direttive e regolamenti comunitari succedutisi fin dagli annisessanta (regolamento Cee n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, cheistituisce un codice doganale comunitario, in G.U.C.E., n. L 302 del 19 ottobre 1992,n. 302. In materia di «zone franche» ha sostituito il regolamento n. 2504 del 1988,che, a sua volta, aveva preso il posto della Direttiva n. 69 del 1975.)

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