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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 111ce) e di formalità doganali (è sufficiente un documento di trasporto daconsegnare all’autorità doganale);2) non sottoposizione a dazi doganali né a prelievi o altre restrizioni(in realtà vige una sorta di «sospensione» del regime fiscale perchéè possibile posticipare il pagamento dei diritti doganali al momentodell’uscita della merce dalla zona franca);3) nessun limite di tempo per la permanenza;4) nessuna destinazione doganale;5) non esistono limiti per la natura, quantità, origine e provenienza;6) nessun documento cauzionale o assicurativo;7) esenzione Iva in quanto si segue un regime transitorio «perdestinazione» (13).Il principio dell’imposizione dell’Iva nel paese di destinazione derivadall’applicazione dell’art. 90 e 91 del trattato CE secondo cui nessunoStato membro applica direttamente o indirettamente ai prodottidegli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superioria quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionalisimilari.Nessuno Stato membro, inoltre, applica ai prodotti degli altri Statimembri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altreproduzioni. I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membrinon possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne chesia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.La zona franca permette così di accelerare i flussi commerciali ditransito (paesi terzi verso paesi terzi) e permette di posticipare il pagamentodei diritti doganali al momento dell’uscita della merce dalla zonafranca.3.1. – Le agevolazioni concesse per ipotesi diverse di flussi commercialiLe agevolazioni formali, doganali e fiscali sono differenziate infunzione delle diverse ipotesi di flusso commerciale (14).(13) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – (Gazz.Uff. UE n. L 347 dell’11 dicembre 2006) articolo 156 – [ex art. 16, par. 1, Direttivan. 77/388/Cee] Entrata in vigore: 1 o gennaio 2007.1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o inun deposito franco;2. I luoghi di cui al par. 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganalicomunitarie in vigore.(14) F. Iannone, Le zone franche per il libero scambio, Italiamondo,Logistica&Intermodalità, 2006.

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