11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

110 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIACome si evince dalla normativa comunitaria la Comunità europeanon ha un ruolo determinate all’istituzione della zona franca infatti allacommissione dovrà solo essere comunicata da parte dell’autoritàcompetente la costituzione di una zona franca così come l’effettivofunzionamento della stessa. Si sottolinea però che la comunicazioneconsente alla commissione di verificare l’osservanza da parte delloStato membro delle norme del codice doganale che contiene la disciplinadelle zone franche.Le autorità doganali degli Stati membri comunicano alla commissionele seguenti informazioni:a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità;b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentatala domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino.La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino deveessere presentata per iscritto all’autorità doganale designata dalloStato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco.La domanda contiene quanto segue:a) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzinotenuta o da tenere;b) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferisconole attività;c) all’occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite;d) ogni altra informazione necessaria a consentire all’autoritàdoganale di assicurarsi della corretta applicazione della normativa(11).Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designatenelle quali vengono effettuati i controlli e le formalità doganali e nellequali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabilisecondo le modalità del regime del deposito doganale.Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e i uscita di ciascunazona franca o deposito franco. I limiti e i punti di entrata e i uscitadelle zone franche e dei depositi franchi sono sottoposti alla sorveglianzadelle autorità doganali.La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinataa un’autorizzazione preventiva dell’autorità doganale (12).3. – I vantaggi per i flussi commercialiLe merci poste in zona franca godono delle seguenti agevolazioni:1) mancanza assoluta di controlli doganali (le merci devono esseresolo iscritte nella contabilità di magazzino in cui si deposita la mer-(11) Art. 804, regolamento Cee n. 2454 del 1993.(12) Artt. 167, 168, 168-bis, regolamento Cee n. 2913 del 1992.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!