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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 109dogana e, a volte, da quello delle imposte indirette (es. Porto di Amburgo)(6).– zone franche d’eccezione (zone economiche speciali, zoned’impresa, zone di riconversione economica) caratterizzate da altri tipidi agevolazioni fiscali (imposte dirette, tributi locali), vantaggi finanziaried amministrativi per le imprese e incentivi di natura economicae sociale (7).In conclusione, se il concetto di zona franca, in senso propriamentetecnico – almeno all’interno dell’Unione europea – spetta alle sole«zone franche doganali» è vero che nel linguaggio comune tale terminologiasi applica a tutte quelle aree geografiche che beneficiano diagevolazioni fiscali concesse dagli Stati al fine di incentivarne lo sviluppo.2.1. – Procedura di costituzione e riconoscimento di una zonafrancaLa costituzione di una parte del territorio doganale della Comunitàin zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiestada qualunque persona (8) alle autorità doganali designate a talescopo dagli Stati membri (9).La competenza in materia ad istituire una zona franca spetta alloStato membro sul cui territorio la predetta zona deve essere ubicata.Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganaledella Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositifranchi. Devono altresì stabilire il limite geografico di ciascunazona e approvare i locali destinati a costituire deposito franco (10).(6) L’International Labour Organization (ILO) ha definito le zone francheindustriali d’esportazione come «aree industriali sottoposte a regimi speciali di incentivazionedegli investimenti esteri e in cui i materiali importati vengono sottopostia qualche tipo di lavorazione prima di essere riesportati. ... Con lo sviluppodell’Information technology, i «materiali importati» possono anche includere «datiin formato elettronico», così come accade per quanto riguarda i call center localizzatiin tali aree...».(7) C. Heurteux, Les zones d’entreprise, Paris, Presses universitaires deFrance, 1990.(8) È bene sottolineare che secondo l’art. 4 del regolamento Cee n. 2913del 1992 s’intende per persona: una persona fisica; una persona giuridica; un’associazionedi persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità diagire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente.(9) Art. 800, regolamento Cee n. 2454 del 1993 della commissione del 2 luglio1993 – Capitolo I del Titolo V – Zone franche e depositi franchi – costituitodagli attuali artt. da 799 a 814 – è stato interamente sostituito ai precedenti artt.da 799 a 840 dall’art. 1, punto 29), regolamento della commissione 4 maggio2001, n. 993/2001/CE, a decorrere dal 1 o luglio 2001.(10) Art. 167, regolamento Cee n. 2454 del 1993.

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