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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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106 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIdentificandonella prima uno strumento, seppur con notevoli limiti edistorsioni, il cui obiettivo principale è la lotta all’«esclusione sociale»,nella seconda, invece, un istituto che si prefigge lo «sviluppoeconomico regionale» attraverso l’incentivazione dei commerci internazionali,delle attività industriali e del lavoro.2. – La normativa comunitaria e la definizione di Zona francaLe zone franche sono quelle aree costruite all’interno dei territorinazionali di un paese per raggiungere diversi obbiettivi quali quello diaumentare il commercio internazionale e diminuire la disoccupazionee velocizzare lo sviluppo economico.In genere, malgrado siano all’interno dei territori nazionali vengonodefinite come zone escluse dalla linea doganale per quanto riguardala legislazione fiscale e doganale. La competenza in materia doganaleè riservata in maniera esclusiva alla Comunità Europea. Pertanto bisognafare riferimento alla normativa europea per avere una precisa nozionedi zona franca.Secondo l’art. 1 ora abrogato della Direttiva n. 69/75/Cee delConsiglio, del 4 marzo 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizionilegislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regimedelle zone franche, si definiva come zona franca ogni territorio, istituitodalle autorità competenti, al fine di far considerare le merci che sitrovano nell’ambito di questa come non trovatesi nel territorio doganaledelle Comunità agli effetti dell’applicazione dei dazi doganali, deiprelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misuradi effetto equivalente.Successivamente con l’art. 1, anch’esso abrogato, del regolamentoCee n. 2504 del 1988 del Consiglio del 25 luglio 1988 venivanodefinite come zone franche quelle parti del territorio doganaledella Comunità separate dal resto di detto territorio in cui le mercinon comunitarie introdotte sono considerate, per l’applicazione deidazi all’importazione e delle misure di politica commerciale all’importazione,come merci non situate nel territorio doganale della Comunità,purché non siano immesse in libera <strong>pratica</strong> o assoggettatead un altro regime doganale alle condizioni fissate dal medesimo regolamento.Nel Regolamento in questione veniva identificata anche la nozionedi «depositi franchi» come quei locali situati nel territorio doganaledella Comunità in cui le merci non comunitarie introdotte sono considerate,per l’applicazione dei dazi all’importazione e delle misure dipolitica commerciale all’importazione, come merci non situate nel territoriodoganale della Comunità, purché non siano immesse in libera<strong>pratica</strong> o assoggettate ad un altro regime doganale alle condizioni fissatedal presente regolamento.

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