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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 101usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzionedi acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimentodel Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno1986».In base a tale disposizione, per usufruire dell’agevolazione in parola,è necessaria la compresenza di due condizioni, quali l’uso domesticoe le finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui allatariffa T1.In ordine alla prima delle due condizioni, è possibile ravvisarel’uso domestico nel caso in cui la somministrazione avvenga nei confrontidi soggetti che impiegano il gas metano nella propria abitazioneprivata, a carattere familiare o collettivo (includendo, quindi, tra le altre,caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi), e non l’utilizzano,invece, nell’esercizio d’impresa o per effettuare prestazioni di servizi(circ. n. 82 del 7 aprile 1999 del Ministero delle Finanze).L’uso domestico del gas è, tuttavia, un requisito necessario, manon sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad aliquota ridotta delleoperazioni in argomento.È, infatti, indispensabile che il combustibile oggetto della forniturasia impiegato nell’uso di cottura cibi e produzione di acqua calda,di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministerialedei prezzi (Cip) n. 37 del 26 giugno 1986.Nel caso, quindi, di impieghi del gas metano diversi da quelli sopramenzionati,quali quelli per riscaldamento (tariffa T2), si applicheràalla fornitura l’aliquota ordinaria del 20 per cento.Le difficoltà sorgono, tuttavia, come evidenziato sopra, nel casoin cui il gas metano venga utilizzato in modo promiscuo, senza cioèche sia possibile distinguere, a causa della mancanza di impianti separatie conseguentemente di distinti contatori, la quota di gas impiegataper la cottura di cibi e la produzione di acqua calda e quella, invece,utilizzata per il riscaldamento.La normativa attualmente vigente non ha, infatti, previsto alcuncriterio di forfetizzazione, in ordine alla determinazione delle due diversequote, in ragione dell’impossibilità di quantificare in modo certoe oggettivo la parte di gas metano destinata alla cottura di cibi e allaproduzione di acqua calda, sia attraverso la formulazione di stime relativealla tipologia di impiego del gas metano, sia facendo riferimentoal periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento.Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’impossibilità della quantificazioneè legata al fatto che i limiti massimi relativi al periodo annualedi esercizio degli impianti di riscaldamento, previsti dalla normativadi settore, possono essere comunque derogati, in maniera generalizzatadai sindaci e in presenza di particolari situazioni climatichedai singoli utenti.Alla luce di questi elementi, il ministero delle Finanze (circolaren. 226/E del 3 dicembre 1999, risoluzione n. 97 del 29 aprile 2003) haprevisto che le forniture di gas metano utilizzato per usi domesticipromiscui devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria, in virtù

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