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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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100 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAvano essere assoggettate ad aliquota iva ordinaria. Unica eccezione erarappresentata dalle cessioni effettuate nei territori del Mezzogiorno,ma la norma di favore è stata successivamente abrogata con d.l. n. 669del 1996, in vigore dal 1 o gennaio 1997. Infine, le ulteriori modificheapportate alla normativa in commento con l’art. 36 del d.l. n. 331 del1993, hanno condotto alle attuali disposizioni di cui al punto 127-bis)della Tabella A richiamata.Ai fini della problematica in commento, a nulla rileva l’applicazionedell’aliquota iva ridotta, prevista al punto 122) della medesimaTabella A, per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzionedi calore-energia per uso domestico.Tale norma si riferisce a fornitura di energia misurata in MWh,qualunque sia la fonte energetica, e non può trovare applicazione,quindi, nel caso di fornitura di gas misurata in metri cubi, anche se ilconsumatore finale utilizza il gas per produrre energia termica. Infatti,nel primo caso l’impianto termico è gestito dal fornitore che erogaenergia al consumatore, nel secondo caso il fornitore eroga un combustibileche l’utente utilizza per produrre energia termica (risoluzione n.97 del 29 aprile 2003) (76).Inoltre, il contratto di servizio-energia, di cui al suddetto punto122), per essere qualificato tale deve rispettare determinati principinormativi, dettagliatamente indicati con circolare del Ministero delleFinanze n. 273 del 23 novembre 1998 (77).Tali principi non sono individuabili nel contratto di fornitura digas o nel contratto di semplice gestione di impianti di riscaldamentoIn conclusione, la somministrazione di gas (metano o di petrolioliquefatto) attraverso la rete urbana, per la produzione di acqua caldada immettere nell’impianto di riscaldamento, deve essere assoggettataad aliquota del 20 per cento.9.1. – L’illegittimità dell’aliquota al 10 per centoÈ illegittima, per violazione di norme comunitarie, l’applicazionedell’aliquota ridotta del 10 per cento alle forniture di gas metano a usodomestico promiscuo (cottura cibi e produzione di acqua calda, nonchériscaldamento). Questo è quanto stabilito dalla Corte di cassazione,con la sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006.Come analizzato in precedenza, la normativa nazionale di riferimentoè rappresentata dal n. 127-bis) della tabella A, parte terza, allegataal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’assoggettamentoall’aliquota del 10 per cento delle «somministrazione di gas metano(76) Risoluzione 29 aprile 2003, n. 97/E del Ministero delle Finanze - DirezioneAffari giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.(77) Circ. n. 273/E del 23 novembre 1998, Direzione Centrale degli AffariGiuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.

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