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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 99Procedendo nell’esame del punto 127-bis) della Tabella A citata,si evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, lanorma prevede che si realizzino congiuntamente due condizioni: usodomestico e, nell’ambito di questo, l’utilizzo per cottura cibi e produzionedi acqua calda (come da Tariffa T 1 prevista dal provvedimentoCip n. 37 del 26 giugno 1986).Pertanto, la fornitura di gas, metano o di petrolio liquefatti, perusi diversi, quali riscaldamento o uso promiscuo, deve essere assoggettataad aliquota ordinaria.Tale principio è stato ribadito dall’Amministrazione finanziariacon le risoluzioni n. 34 del 5 maggio 1998 (73), n. 155 del 18 ottobre1999 (74) e n. 97 del 29 aprile 2003.Infatti, la contabilizzazione dei consumi, mediante un unico contatore,non consente di distinguere i consumi per produzione di acquacalda e cottura cibi da quelli per riscaldamento. Non appare neanchepossibile una distinzione dei consumi per quote forfetizzate, in base astime di presunzione dei consumi per tipologia d’uso (ad esempio, inconsiderazione dei periodi estivi in cui non vi è utilizzo di riscaldamento).Come evidenziato nella risoluzione n. 97/E del 29 aprile2003 (75), se è pur vero che la l. n. 412 del 1993 stabilisce i periodiannuali di esercizio degli impianti di riscaldamento distinti per areegeografiche, tale norma può comunque essere derogata dai sindaci,con ordinanza, in caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoliutenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento.Tale principio viene confermato anche dallo studio dell’evoluzionenormativa: fino al 15 gennaio 1988, la somministrazione di gas, perqualsiasi uso domestico (sia riscaldamento che cottura cibi e produzionedi acqua calda), era assoggettata ad aliquota ridotta.La differenziazione delle aliquote iva è stata introdotta dall’art. 8della l. n. 67 del 11 marzo 1988 (con decorrenza 16 gennaio 1988), inbase al quale le cessioni di gas metano per uso domestico, distribuitoa mezzo di rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamentea uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, dovelificatocome sostituto d’imposta e pertanto è un soggetto riconosciuto dall’Erarioche può ben operare nella ripartizione su base condominiale delle spese sostenuteper l’acquisizione di calore energia. In conclusione, secondo l’orientamento dottrinalecitato, con questa soluzione si potrebbe ripristinare la legalità non discriminandotra soggetti che risiedono in edifici destinati esclusivamente ad abitazionee soggetti che risiedono in condomini ove sono collocati oltre alle normali abitazionianche unità con diversa destinazione d’uso.(73) Risoluzione 5 maggio 1998, n. 34/E del Ministero delle Finanze - Direzioneaffari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.(74) Risoluzione 18 ottobre 1999, n. 155/E del Ministero delle Finanze -Direzione Affari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.(75) Risoluzione 29 aprile 2003, n. 97/E del Ministero delle Finanze - Direzioneaffari Giuridici e del contenzioso tributario, in bancadati Fiscovideo.

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