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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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98 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAViceversa, non si configura come «uso domestico» la somministrazionee l’uso di gas ed energia in ambienti destinati a uffici (pubblicie privati), perché manca il requisito della residenzialità.Nel caso di utenze miste, sia per usi domestici che per l’eserciziodi attività (ad esempio, caserme con locali utilizzati sia per la residenzadei militari sia per uffici e spacci, o conventi con asili), in assenzadi contatori distinti che consentano di determinare i consumi per usodomestico e i consumi per l’esercizio dell’attività, deve essere applicatal’aliquota iva ordinaria del 20 per cento sull’intera fornitura (risoluzioneprot. 340089 del 20 maggio 1983) (71).In tal caso, trova applicazione il principio di carattere generale inbase al quale la disciplina ordinaria (aliquota iva al 20 per cento) puòessere derogata da quella speciale (aliquota al 10 per cento) solo nell’ipotesiin cui siano individuati tutti i presupposti previsti da quest’ultima(72).senza utilizzarli nell’esrcizio di imprese o in prestazioni di servizi nei confronti diimprese. In senso conforme le circolari n. 503535 del 27 ottobre 1973, n. 361212del 9 agosto 1987, n. 362731 del 30 ottobre 1979, n. 352570 del 9 dicembre1982, n. 9/3248994 del 22 gennaio 1982 emanate dallo stesso organo ministerialenonché la Risoluzione n. 3/7/705 del 2 agosto 1994 emanata dal Ministero dellefinanze, Dipartimento entrate, Direzione Centrale affari giuridici e contenzioso.(71) Risoluzione n. 340089 del 20 maggio 1983, Ministero delle finanze,Direzione Generale Tasse, in bancadati Fiscovideo.(72) In dottrina Bernoni - Dell’Elce, Trattamento ai fini iva del servizioenergia per riscaldamento: Anomala applicazione di aliquote diverse, inFisco,2004, 2935 e ss. è stato osservato che onde evitare la suddetta discriminazione sipropone per quei condomini dove non siano installati per motivi di carattere tecnicosingoli misuratori di energia e siano presenti siano unità con destinazione diversadi consentire l’applicazione iva al 10 per cento per consumi di tipo domesticobasandosi sulle ripartizioni per lo più millesimali previste dalle vigenti normativee dal regolamento di condominio per la suddivisione dei costi relativi.Questa soluzione a detta degli Autori citati sembra tutelare gli interessi dell’Erarioche sono quelli di tutelare il gettito fiscale non consento un beneficio a soggettinon previsti dal legislatore e quelli dei contribuenti senza discriminare trasoggetti che hanno gli stessi diritti. La soluzione proposta, proseguono gli autoricitati, non consenta la possibilità di indebita fruizione di benefici. In primo luogoperché la ripartizione avverrebbe sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall’amministratorecondominiale che fornirà il piano di riparto delle spese e dellerelative specifiche detrazioni alla società fornitrice del servizio assumendosi la responsabilitànel caso di dichiarazione mendace. In secondo luogo perché tale soluzioneè già stata accettata dal fisco in altre occasioni come per esempio perl’applicazione della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie. In questo casoinfatti per le spese relative a ristrutturazioni su parti comuni il costo viene ripartitoai condomini in base alle tabelle millesimali. Spetta all’amministrazione condominialeeffettuare la ripartizione in capo ai condomini delle suddette spese. Ciascuncondomino effettua poi la detrazione nella propria dichiarazione dei redditiqualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. A rafforzare la correttezzadella loro soluzione gli Autori citati sottolineano come il condominio è stato qua-

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