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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 95Tale inesattezza può essere sanata dal fornitore con l’emissione diuna nota di variazione relativamente alla maggiore imposta applicataentro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.Spirato tale termine, qualora il cedente fosse chiamato a restituireal cessionario la maggiore imposta applicata potrà chiedere il rimborsoal di fuori del sistema iva secondo quanto disposto dall’art. 21, 2 ocomma, d.lgs. n. 546 del 1992 per la restituzione dei tributi e cioèpresentando apposita istanza al competente ufficio delle Entrate neltermine di due anni dal pagamento.8.3. – Aliquota delle cessioni di energia elettrica per uso di impreseagricoleCostituisce un completamento degli interventi di sostegno a favoredell’agricoltura previsti dal 5 o comma dell’art. 2, l. 24 dicembre2003, n. 350 – proroga dell’applicazione del regime speciale che consentela detrazione forfetaria e sua estensione ad attività connesse,manipolazionedi prodotti agricoli l’ulteriore modifica del n. 103 laddovesi estende l’ambito di operatività dell’aliquota ridotta al dieci per centoalle cessioni di gas e di energia elettrica e gas per uso di impreseagricole.Per le imprese agricole la riduzione dell’aliquota al dieci per centorealizza di regola una sostanziale attenuazione degli neri fiscali gravantisull’attività esercitata nei casi in cui le stesse si avvalgono delladetrazione forfetaria di cui all’art. 34 del d.p.r. n. 633 (65); costituisceinvece un beneficio di natura solo finanziaria e può incidere sul formarsidi eventuali eccedenze di credito in caso di opzione per la detrazionenei modi ordinari; in tali ipotesi infatti ad un minore addebitoinvia di rivalsa da parte del fornitore farà seguito una minore detrazioneda parte del produttore agricolo.Il puntuale riferimento della norma alle «imprese agricole» consentedi individuare l’ambito di operatività dell’aliquota ridotta richiamandosialla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135,2 o comma, del codice civile secondo cui è tale chi esercita l’attività dicoltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attivitàconnesse.Queste ultime sono definite dal medesimo art. 2135, 2 o comma,come quelle «esercitate dal medesimo imprenditore dirette alla mani-2004, 145-148; Tesauro, Il processo tributario, Utet, Torino, 1998, 329; CerulliIrelli, Verso il nuovo processo amministrativo, Utet, Torino, 2000, 239; Tabet, Leazioni di rimorso nella nuova disciplina del processo tributario, inRiv. dir. trib.,1993, I, 763.(65) Cattelan, Il nuovo forfait iva per le attività agricole connesse, inCorr.trib., 2004, 1577 e ss.; Tosoni, Iva a forfait sulle attività connesse, inIl Sole 24Ore del 6 febbraio 2004.

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