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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 938.2.1. – La posizione dell’Agenzia delle entrateSull’ambito di operatività di tale norma è intervenuta l’Agenziadelle entrate evidenziando, con una nota del 7 novembre 2005 (63),che l’applicazione dell’aliquota ridotta è disposta in relazione ad unaparticolare destinazione dei beni acquistati, a prescindere da qualsiasiulteriore circostanza riferita al soggetto acquirente.In particolare, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazionedell’aliquota ridotta non deve essere subordinata al fatto che l’energiaelettrica prodotta utilizzando il gas acquistato sia poi rivenduta,operando la norma anche quando l’acquirente utilizza il gas produrreenergia elettrica per le proprie esigenze produttive, ossia per consumarlaegli stesso nell’ambito dell’attività esercitata.Quindi, la norma qui in commento riguarda non soltanto le cessionieffettuate nei confronti di soggetti per i quali la produzione dell’energiaelettrica costituisce l’oggetto sociale della propria attività ma,in generale, tutte le cessioni caratterizzate dalla particolare destinazioneimpressa al gas ceduto cioè la produzione di energia elettrica a nullarilevando il motivo per il quale l’acquirente la produce e quale sial’attività esercitata.Di conseguenza, secondo la citata nota ministeriale, l’applicazionedell’aliquota ridotta non può ritenersi preclusa nemmeno nei casi incui l’acquirente sia un soggetto che non può detrarre, in tutto o in parte,la relativa imposta applicata «a monte» come, ad esempio, nel casodi cliniche od ospedali. In questi casi, l’applicazione dell’aliquota ivaridotta non costituisce un beneficio di natura finanziaria tendente adevitare il formarsi di eccedenze di credito iva ma realizza una sostanzialeattenuazione degli oneri fiscali gravanti sull’attività esercitata.La citata nota ministeriale ha ribadito quanto già espresso dallacircolare Assonime n. 15 del 2004 circa la possibilità di fare riferimentoa criteri già operanti ai fini di altri tributi in particolar le acciseper individuare l’entità di gas ceduto da riferire ad una produzionepiuttosto che all’altra così come conferma quanto l’autorevole associazioneaveva evidenziato con la declaratoria citata che per poter fruiredell’aliquota ridotta deve esse re inviata al fornitore da parte del cessionarioapposita dichiarazione da considerarsi valida per le fornitureeffettuata nei suoi confronti sino a quando non sia revocata dalla qualerisulti la particolare utilizzazione del bene acquistato.In particolare, in presenza di un criterio stabilito dall’Ufficio tecn.48 del 1985 nonché la n. 168 del 1991. Sull’argomento si veda anche Cerioni -Forte - Paracchino, <strong>Diritto</strong> tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004,831 e ss.(63) Risoluzione 7 novembre 2005, prot. n. 954-183541/2005 dell’Agenziadelle entrate, in bancadati Fiscovideo e commentata dalla circolare Assonime n.63 del 1 dicembre 2005 rubricata «Imposta sul valore aggiunto - Aliquota dellecessioni di gas impiegato per la produzione di energia elettrica».

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