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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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92 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA504 del 1995 (61), prevede al punto 11 l’applicazione di un’aliquotaagevolata per vari combustibili tra i quali il metano ed i gas petroliferiliquefatti impiegati nella produzione di energia elettrica: per l’applicazionedi tale agevolazione nei casi di produzione combinata di energiaelettrica e di calore l’art. 2 della l. n. 14 del 1986 aveva disposto che iquantitativi considerati nella produzione di energia elettrica venganodeterminati con gli stessi criteri adottati dal Comitato InterministerialePrezzi per il rimborso dell’onere termico afferente la produzione dienergia elettrica.Ciò comporta la determinazione di un valore di consumo specificoche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas che ha assunto la competenzain materia in luogo del Comitato Interministeriale prezzi ha stabilitoda ultimo con delibera n. 16 del 1998 dell’11 marzo 1998 in0,250 metri cubi per ogni Kw prodotto.Secondo tale criterio, in sostanza la quantità di metano fornitaespressa in metri cubi per la quale è applicabile l’aliquota ridotta dovrebbedeterminarsi moltiplicando il numero di kw prodotti per 250.In ogni caso, dovrebbe comunque riconoscersi l’applicazione dell’aliquotaridotta sull’intera fornitura del gas nei casi in cui la produzionedi energia termica appaia insignificante rispetto alla produzionedi energia elettrica; in senso analogo dispone l’art. 11 3 o comma dellaDirettiva comunitaria n. 96 del 27 ottobre 2003 ai fini della tassazionedei prodotti energetici nel ribadire il principio secondo cui nel caso diutilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipodi utilizzazione precisando anche che qualora una delle due utilizzazionisia insignificanti può essere trattata come nulla (62).(61) D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni fiscalie amministrative, in bancadati Fiscovideo.(62) Orsini, La tassazione sui prodotti energetici alla luce della Direttiva2003/96/CE, inTributi on line, dicembre 2005 consultabile sul sito www.finanze.it/tributi_online/2005/dicembre/accise.htm.La direttiva n. 2003/96/CE non èstata ancora recepita dal legislatore nazionale nonostante la delega conferita alGoverno dalla l. 18 aprile 2005, n. 62. Pertanto essendo ampiamente decorso iltermine previsto per la sua attuazione fissata al 31 dicembre 2003 e dato per indiscutibileil carattere vincolante della stessa si può certamente sostenere l’immediataapplicabilità in tutto od in parte di quelle disposizioni della normativa in parolacontenti precetti incondizionati si da no lasciare margine di discrezionalitàagli stati membri nella loro attuazione e sufficientemente precise nel senso che lafattispecie astratta ivi prevista ed l contenuto del precetto ad essa applicabile devonoessere determinati con compiutezza in tutti i loro elementi. In giurisprudenzasi veda Cass., sez. I, febbraio 2000, n. 1099, in Giust. civ., 2000, I, 1690 in lineacon le decisioni della Corte di giustizia della Comunità europea e della Cortecostituzionale. Per la Corte di giustizia si vedano le sentenze 22 giugno 1989 resanella causa C-103/88, 20 settembre 1988, 20 settembre 1988 nella causa C-31/87,8 ottobre 1987 resa nella causa C-80/86 nonché la sentenza 14 marzo 1987 resanella sentenza C-285/85. Per la Corte costituzionale si vedano le sentenze n.47e

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