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Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica ...

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comune che emerge <strong>in</strong> questa varietà di risorse e contesti è dunque da<strong>in</strong>dividuare di volta <strong>in</strong> volta, ma si può già anticipare che esso non necessariamentesi lega a forme giuridiche di appartenenza (<strong>in</strong>dividualeo collettiva) <strong>in</strong> senso tecnico 34 .Possiamo però <strong>in</strong>dividuare alcuni caratteri che queste diversefacce del comune condividono. Nel corso di una serie di sem<strong>in</strong>ari che,grazie al sostegno del mio Dipartimento (un bene comune anch’esso?),ho potuto organizzare <strong>in</strong> questo anno accademico, abbiamo tentato difarlo rivolgendoci soprattutto ad <strong>in</strong>terlocutori provenienti da altre discipl<strong>in</strong>e:l’antropologia, la filosofia politica, la sociologia, l’urbanistica,l’economia, la storia del <strong>diritto</strong>, ecc.i) <strong>Un</strong> primo carattere si def<strong>in</strong>isce, dunque, <strong>in</strong> negativo, nella mancanzadi un regime giuridico comune ai <strong>beni</strong> che def<strong>in</strong>iamo comecommons. Ciò implica la diversità delle strategie da eleggere caso percaso nell’affermare e difendere la natura di commons di una risorsa.<strong>diritto</strong> civile», giugno 2010 (file reperibile all’<strong>in</strong>dirizzo http://www.comparazione<strong>diritto</strong>civile.it/prova/files/rav_gambaro_ontologia.pdf).34 In tal senso chiare le <strong>in</strong>dicazioni provenienti d<strong>alla</strong> Commissione Rodotà(Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, istituita presso lail M<strong>in</strong>istero della Giustizia, con Decreto del M<strong>in</strong>istro, il 21 Giugno 2007 al f<strong>in</strong>e dielaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile<strong>in</strong> materia di <strong>beni</strong> pubblici). Cfr. lo Schema di disegno di legge delega al Governo perla novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile, il cui art. 1,comma 3, lett. c) stabilisce che sono <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong>: «[le]cose che esprimono utilitàfunzionali all’esercizio <strong>dei</strong> diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.I <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong> devono essere tutelati e salvaguardati dall’ord<strong>in</strong>amento giuridico,anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong> possonoessere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita laloro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati d<strong>alla</strong> legge. Quandoi titolari sono persone giuridiche pubbliche i <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong> sono gestiti da soggettipubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei solicasi previsti d<strong>alla</strong> legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe.Sono <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong>, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altreacque; l’aria; i parchi come def<strong>in</strong>iti d<strong>alla</strong> legge, le foreste e le zone boschive; le zonemontane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiaratiriserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i <strong>beni</strong> archeologici,culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La discipl<strong>in</strong>a <strong>dei</strong> <strong>beni</strong><strong>comuni</strong> deve essere coord<strong>in</strong>ata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale<strong>dei</strong> diritti connessi <strong>alla</strong> salvaguardia e <strong>alla</strong> fruizione <strong>dei</strong> <strong>beni</strong> <strong>comuni</strong> ha accessochiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed <strong>in</strong>teressi,all’esercizio dell’azione di danni arrecati al bene comune è legittimato <strong>in</strong> viaesclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l’azione per la riversione <strong>dei</strong> profitti. I presuppostie le modalità di esercizio delle azioni suddette saranno def<strong>in</strong>ite dal decretodelegato». L’articolato e la relazione di accompagnamento si possono consultareall’<strong>in</strong>dirizzo: http://www.astrid-onl<strong>in</strong>e.it/Riforma-de2/Documenti/Commissione-Rodot-.pdf. L’approccio della Commissione r<strong>in</strong>via, fra i vari profili di <strong>in</strong>teresse, adun modello di proprietà pubblica ‘debole’ <strong>in</strong>erente <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>e <strong>alla</strong> demanialità cosìcome concepita, secondo alcuni, nel Code Napoleon e nel codice italiano del 1865:cfr. sul tema O.T. Scozzafava, Vittorio Scialoja e la proprietà pubblica <strong>dei</strong> <strong>beni</strong> demaniali,<strong>in</strong> questa <strong>Rivista</strong>, 2007, 195. <strong>Un</strong>a lettura <strong>dei</strong> <strong>beni</strong> demaniali (e pubblici <strong>in</strong>generale) decl<strong>in</strong>ata <strong>alla</strong> luce delle esigenze dello Stato-collettività è ora fatta propriada Cass. SS.UU., 14 febbraio 2011, n. 3665.112

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