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CUD 2002 - ufficiale giudiziario associazione ufficiali giudiziari in ...

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Istruzioni <strong>CUD</strong> per il datore di lavoro – dati previdenziali e assistenzialiNel caso di dipendenti part-time il calcolo della trasformazione delle ore di permesso <strong>in</strong> settimanepiene deve essere effettuato dividendo il totale delle ore di permesso, usufruite nell’anno, per il totaledelle ore settimanali stabilite dal normale contratto di lavoro a tempo pieno, arrotondando ilrisultato ottenuto all’unità superiore.Criteri particolari per la compilazione dei punti da 37 a 52:– licenziamento al term<strong>in</strong>e di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddettipunti, senza alcuna retribuzione nell’anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativaall’evento che ricorre;– settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibileoperare una dist<strong>in</strong>zione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all’accreditamento figurativo, vascelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, <strong>in</strong> caso di concorso di CIG con altrieventi, va preferita la CIG; <strong>in</strong> caso di concorso di malattia o <strong>in</strong>fortunio con altri eventi, vanno preferitigli altri eventi;– settimane nelle quali si verificano, <strong>in</strong> successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente:poiché, anche <strong>in</strong> tali ipotesi, non è possibile operare una dist<strong>in</strong>zione, tutta la settimana,salvo che nel caso di malattia di comprovata durata <strong>in</strong>feriore a 7 giorni, dovrà essereconsiderata caratterizzata dall’evento più favorevole per il lavoratore, come specificatosopra;– eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazion<strong>in</strong>ei punti da 37 a 52 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.Nel punto 39 <strong>in</strong>dicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro che cadononell’anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della<strong>in</strong>tegrazione salariale, l’ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratorese nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte daldatore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.Devono, <strong>in</strong>vece, essere <strong>in</strong>cluse, per gli eventi diversi da quelli <strong>in</strong> favore degli operai dell’edilizia, lequote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.Per gli eventi <strong>in</strong> favore degli operai dell’edilizia devono essere <strong>in</strong>cluse le somme corrispondenti aquelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per centodelle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore,diverse da quelle predette.Non devono essere <strong>in</strong>cluse le differenze retributive relative a periodi di <strong>in</strong>terventi CIG con pagamentodiretto da parte dell’Inps, <strong>in</strong> quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguenteaccreditamento figurativo.Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensidella legge n. 863 del 1984, nel punto 39 deve essere <strong>in</strong>dicata la retribuzione persa <strong>in</strong> dipendenzadel contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all’articolo 1, comma 2, dellalegge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e laretribuzione oraria <strong>in</strong>tegrabile).Nell’importo da <strong>in</strong>dicare nel punto 39 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattualiquali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia piùa carico del datore di lavoro <strong>in</strong> dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.Anche tali ultime somme devono essere <strong>in</strong>dicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.Il punto 52 deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l’accredito figurativo ai sensidell’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall’articolo 13 della legge4 maggio 1990 n. 107, <strong>in</strong>dicando il numero delle settimane nelle quali c’è stata una riduzione diretribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso <strong>in</strong> esame devono essere compilatianche i punti 37 e 38.Compilazione deipunti da 53 a 56Contributi dovutiall’INPS e all’INPDAINel punto 53 non va <strong>in</strong>dicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni,anche se obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAI, INDAP, ecc.).Di norma devono essere <strong>in</strong>dicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:• 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;• 0,30% (CIGS);• 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del2000;• 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;• contributo <strong>in</strong>tegrativo per i lavoratori <strong>in</strong> m<strong>in</strong>iera;• contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi <strong>in</strong>tegrativi gestiti dall’INPS.Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell’annosuccessivo, non devono essere riportate nel campo <strong>in</strong> questione.23

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