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BONIFICI DA E PER L'ESTERO IN APPLICAZIONE AL - Unicredit

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Aggiornato al 01.03.2010 Pagina 1 di 6<br />

Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

Foglio Informativo n° IP03 aggiornamento n° 007 data ultimo aggiornamento 01.03.2010<br />

<strong>BONIFICI</strong> <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO <strong>IN</strong> <strong>APPLICAZIONE</strong> <strong>AL</strong><br />

REGOLAMENTO CE 924/2009<br />

<strong>IN</strong>FORMAZIONI SULLA BANCA<br />

UniCredit Banca S.p.A.<br />

Sede Legale e Direzione Generale: Bologna Via Zamboni 20<br />

Tel.: 800.32.32.85<br />

Fax: 02-33.48.69.99<br />

Sito Internet: www.unicreditbanca.it<br />

Email: info@unicreditbanca.it<br />

Società con socio unico iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo<br />

dei Gruppi Bancari N°3135.1<br />

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi<br />

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n°02843911203 – R.E.A.<br />

471761<br />

Codice A.B.I. 02008.1<br />

<strong>DA</strong>TI E QU<strong>AL</strong>IFICA SOGGETTO <strong>IN</strong>CARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:<br />

Nome /Ragione Sociale Telefono<br />

Sede<br />

Cognome E-mail<br />

Iscrizione ad Albi o elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica<br />

CHE COS’È IL BONIFICO <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO<br />

Con l’operazione di bonifico la banca mette a disposizione del cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico<br />

in arrivo) o effettua su disposizione del cliente un pagamento a favore di un beneficiario presso propri sportelli o<br />

presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti, quali ad esempio le Poste (bonifico in<br />

partenza). Per consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti<br />

della stessa banca o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i<br />

bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate<br />

IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca<br />

destinataria (cfr. Regolamento CE 924/2009).<br />

Le disposizioni contenute nel presente foglio informativo si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati in euro,<br />

in una delle monete degli Stati membri dell’Unione Europea o in una delle monete dei Paesi aderenti<br />

all’Associazione Europea di Libero scambio (EFTA), eseguiti tra banche o altri enti di paesi UE e di ammontare<br />

non superiore ad euro 50.000 od equivalente controvalore. Le norme di cui al Regolamento CE 924/2009 si<br />

applicano invece ai bonifici transfrontalieri da e per i paesi UE, da e per Norvegia, Islanda e Liechtenstein, paesi<br />

aderenti allo Spazio Economico Europeo (EEA) denominati in euro e non superiori all’importo di euro 50.000.<br />

Ai sensi del Regolamento CE n. 1781/2006 - in materia di dati informativi dell'ordinante che accompagnano i<br />

trasferimenti di fondi – verranno comunicati alla banca del beneficiario, contestualmente all'esecuzione


Aggiornato al 01.03.2010 Pagina 2 di 6<br />

Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

dell'operazione, il nome e cognome, indirizzo dell’ordinante ovvero numero d'identificazione come cliente, numero<br />

di conto ovvero codice unico d'identificazione.<br />

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:<br />

– variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)<br />

– rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.<br />

– il fatto che In presenza di disposizioni di bonifico in cui risultano mancanti, incompleti o errati i dati<br />

(coordinate) considerati essenziali per la sua esecuzione (nome e indirizzo del beneficiario, indirizzo swift<br />

(BIC) della banca presso cui il beneficiario intrattiene il conto e numero del conto stesso in formato IBAN), la<br />

messa a disposizione dei fondi potrebbe subire ritardi o disguidi non imputabili alla banca incaricata.<br />

PR<strong>IN</strong>CIP<strong>AL</strong>I CONDIZIONI ECONOMICHE<br />

SERVIZI DI PAGAMENTO<br />

Servizi in ambito Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27 gennaio 2010<br />

<strong>BONIFICI</strong> <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO SOGGETTI <strong>AL</strong> REGOLAMENTO CE 924/2009<br />

� bonifici in euro, di importo non superiore a euro 50.000,00 verso/da paesi UE/EEA<br />

(Norvegia,Islanda,Liechtenstein)<br />

Bonifici verso l’estero<br />

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010 (art 3, comma 2), sono accettate solo<br />

disposizioni con indicazione spese “SHA” (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali<br />

l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria banca). Le opzioni spese OUR (totalmente a carico<br />

dell’ordinante) o BEN (totalmente a carico del beneficiario) sono ammesse solo in caso di bonifico in euro a<br />

debito/credito di conto in divisa, cioè per operazioni che richiedano una negoziazione di divisa<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (sportello)<br />

� su nostra banca<br />

� su altra banca<br />

Commissione di esecuzione per pagamento addebito in c/c (supp.<br />

Telematico)<br />

� su nostra banca<br />

� su altra banca<br />

Commissione di esecuzione per pagamento addebito in c/c (call center)<br />

� su nostra banca<br />

� su altra banca<br />

Commissione di esecuzione per pagamento addebito in c/c (internet)<br />

� su nostra banca<br />

� su altra banca<br />

3,15 euro<br />

4,20 euro<br />

0,55 euro<br />

1,10 euro<br />

2,00 euro<br />

3,00 euro<br />

0,50 euro<br />

1,00 euro<br />

Spese di cancellazione disposizioni telematiche 16,40 euro<br />

Bonifici da estero<br />

Commissioni a carico beneficiario senza spese per il beneficiario<br />

Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata Franco spese<br />

Altri servizi<br />

Ricerche modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, richiesti<br />

dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali spese vive<br />

sostenute o reclamate)<br />

Richiesta interventi vari presso banche dell’estero quando non rientranti in<br />

una delle caratteristiche precedenti (oltre ad eventuali spese vive o<br />

reclamate)<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA (Single Euro Payments Area)<br />

27,50 euro<br />

33,00 euro


V<strong>AL</strong>UTE<br />

Aggiornato al 01.03.2010 Pagina 3 di 6<br />

Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai bonifici denominati in euro, eseguiti tra banche o<br />

altri enti insediati in paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia), Liechtenstein, Norvegia e Islanda, eseguiti in<br />

conformità alle modalità e norme contenute nel SEPA CREDIT TRANSFER SCHEME RULEBOOK approvato<br />

dall’European Payment Council (EPC).<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA DOMESTICI (bonifici in euro fino a 500.000,00 euro)<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO RIENTRANTI ANCHE NEL CAMPO DI <strong>APPLICAZIONE</strong> DEL<br />

REGOLAMENTO CE 924/2009 (bonifici in euro da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein di<br />

importo fino a 50.000,00 euro)<br />

Bonifici verso estero<br />

Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA”<br />

(bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali<br />

l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria Banca)<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (sportello)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (supporto cartaceo<br />

per bonifici multipli)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (supporto magnetico)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (supporto telematico)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (call center e ordini<br />

permanenti)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (bancomat)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Commissione di esecuzione pagamento addebito in c/c (Internet)<br />

� Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit<br />

� Su altre banche<br />

Spese di cancellazione 16,40 euro<br />

3,00 euro<br />

4,00 euro<br />

2,50 euro<br />

3,50 euro<br />

2,00 euro<br />

3,00 euro<br />

0,50 euro<br />

1,00 euro<br />

2,00 euro<br />

3,00 euro<br />

0,50 euro<br />

1,00 euro<br />

0,50 euro<br />

1,00 euro<br />

Servizi in ambito Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 27 gennaio 2010<br />

<strong>BONIFICI</strong> <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO SOGGETTI <strong>AL</strong> REGOLAMENTO CE 924/2009<br />

� bonifici in euro, di importo non superiore a euro 50.000,00 verso/da paesi UE/EEA<br />

(Norvegia,Islanda,Liechtenstein)<br />

Bonifici verso l’estero<br />

Valuta di addebito all’ordinante data di esecuzione<br />

Valuta di accredito alla banca estera per pagamento:<br />

� con addebito su conto in euro (senza conversione valutaria)<br />

� con addebito su conto in divisa (con conversione valutaria)<br />

Bonifici da estero<br />

1 gg. lavorativo da data<br />

esecuzione<br />

2 gg. lavorativi da data<br />

esecuzione


Valuta di accredito beneficiario:<br />

� Per accredito su conto in euro (senza conversione valutaria)<br />

� Per accredito su conto in divisa (con conversione valutaria)<br />

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Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

stesso giorno lavorativo di<br />

accredito dei fondi alla<br />

banca<br />

2 gg. lavorativi da data<br />

operazione<br />

Valuta di accredito per ordine stornato/respinto stesso giorno lavorativo di<br />

accredito dei fondi alla<br />

banca<br />

Trasferimenti ad altre banche italiane di fondi in entrata<br />

Valuta di accredito alla banca del beneficiario stesso giorno da data<br />

operazione<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA (Single euro Payments Area)<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA DOMESTICI (bonifici tra residenti in Italia, in euro fino a 500.000 euro)<br />

<strong>BONIFICI</strong> SEPA <strong>DA</strong> E <strong>PER</strong> L’ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI <strong>APPLICAZIONE</strong> DELLA DIRETTIVA<br />

2007/64/CE (bonifici da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, se in uscita di importo non<br />

superiore ad euro 500.000)<br />

Bonifici verso estero<br />

Valuta di addebito dell’ordinante data esecuzione<br />

Valuta di accredito alla banca del beneficiario 1 gg. lavorativo da data<br />

esecuzione<br />

Bonifici da estero<br />

Valuta di accredito al beneficiario<br />

� Per accredito su conto in euro<br />

� Per accredito su conto in divisa UE/EEA (con conversione valutaria)<br />

� Per accredito su conto in altra divisa (con conversione valutaria)<br />

RECESSO E RECLAMI<br />

stesso giorno lavorativo di<br />

accredito dei fondi alla<br />

banca<br />

2 gg. lavorativi da data<br />

operazione<br />

4 gg. lavorativi da data<br />

operazione<br />

Recesso dal contratto di conto corrente<br />

Il Correntista e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con il<br />

preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché di esigere<br />

il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il<br />

recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire<br />

tempestivamente gli altri. Resta ferma la disciplina in tema apertura di credito contenuta nel contratto di conto<br />

corrente.<br />

Il recesso dal contratto di conto corrente non comporta penalità o spese e provoca la chiusura del conto.<br />

Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sensi di legge, la Banca può recedere dal contratto di conto<br />

corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in<br />

presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.<br />

[La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l’accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso<br />

un’altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it ]<br />

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale<br />

Il Correntista per ottenere l'estinzione del conto corrente deve consegnare alla Banca i moduli di assegni non<br />

utilizzati, le carte di debito, le carte di credito e le carte Viacard e l'apparecchiatura Telepass nonché ogni<br />

altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori.<br />

Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del contratto sono pari a 2 giorni<br />

lavorativi.


Aggiornato al 01.03.2010 Pagina 5 di 6<br />

Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

Tali tempi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e RID, di 4 giorni<br />

lavorativi in presenza di carte di debito o di carte di debito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il<br />

ricevimento dell'ultimo rendiconto da parte dell'emittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi<br />

necessari per il ricevimento del rendiconto da parte di Società Autostrade in presenza di servizio Telepass e<br />

Viacard.<br />

In caso di ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumentati dei<br />

giorni lavorativi necessari per l'estinzione di questi ulteriori servizi.<br />

L'estinzione del conto corrente può essere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Correntista di tutto<br />

quanto dovuto.<br />

Reclami<br />

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Correntista e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del<br />

contratto il Correntista -prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria- ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di<br />

risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.<br />

Il Correntista può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica<br />

a UniCredit Banca Spa – Direzione Generale, Ufficio Reclami, Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna, Telefono:<br />

+39 051 6407285 Fax: +39 051 6407229 e-mail: Reclami.<strong>Unicredit</strong>Banca@unicreditgroup.eu. La Banca deve<br />

rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.<br />

Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).<br />

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le<br />

Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di<br />

ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.<br />

Il Correntista può -singolarmente o in forma congiunta con la Banca- attivare una procedura di conciliazione<br />

finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione<br />

Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,<br />

finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità<br />

giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.<br />

LEGEN<strong>DA</strong><br />

Beneficiario<br />

Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a disposizione l’importo di<br />

un bonifico.<br />

Bonifico “estero”<br />

Per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è non residente o il cui importo è espresso in<br />

divisa estera.<br />

bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea per<br />

Bonifico Transfrontaliero<br />

incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un<br />

beneficiario presso una banca (o ente) insediata in un altro Stato membro; l’ordinante ed il beneficiario di<br />

un’operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.<br />

Bonifico urgente<br />

per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione dell’ordine<br />

ovvero da accreditare alla banca estera con valuta dello stesso giorno di esecuzione<br />

Cause di forza maggiore<br />

Circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non sono evitabili<br />

nonostante ogni diligenza impiegata nell’esecuzione delle disposizioni ricevute.<br />

Comunicazione Valutaria è un modello standardizzato per effettuare la segnalazione alla Banca d’Italia, per finalità conoscitive<br />

Statistica (CVS)<br />

statistiche, dei dati relativi ai rapporti economici e finanziari con l’estero.<br />

Consumatore<br />

la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente<br />

svolta.<br />

data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente (banca) per l’esecuzione di un ordine di<br />

Data d’accettazione bonifico transfrontaliero, relative all’esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni<br />

necessarie per l’esecuzione di detto ordine<br />

Giorno lavorativo<br />

bancario<br />

un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema Europeo di Banche<br />

Centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i paesi in cui siano insediati<br />

gli enti (banche) che partecipano all’operazione di bonifico transfrontaliero.<br />

IBAN<br />

acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie<br />

internazionali di un rapporto di conto corrente.<br />

Interesse legale tasso di interesse previsto dall’art. 1284 del codice civile. Dall’1.1.2002 il tasso di interesse legale è il<br />

3%.<br />

Mettere a disposizione<br />

atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la<br />

decorrenza dei relativi interessi<br />

secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:<br />

� i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;<br />

Non Residenti<br />

� i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato<br />

all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza<br />

personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte


Ordinante<br />

Paesi aderenti allo Spazio<br />

Economico europeo<br />

(EEA)<br />

Paesi aderenti all’EFTA<br />

Residenti<br />

Rischio di tasso di<br />

cambio<br />

Stati membri dell’Unione<br />

Europea (UE)<br />

SWIFT<br />

Termine d’esecuzione<br />

dell’ordine<br />

Aggiornato al 01.03.2010 Pagina 6 di 6<br />

Foglio Informativo c/c ordinario Consumatore<br />

all’estero in modo non occasionale;<br />

� le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede<br />

in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile<br />

organizzazione;<br />

� le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le<br />

associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e<br />

comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.<br />

persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico<br />

Islanda, Liechtenstein, Norvegia<br />

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera<br />

secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:<br />

� i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le<br />

organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;<br />

� i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato<br />

prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non<br />

occasionale;<br />

� le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente<br />

alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività<br />

imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;<br />

� le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede<br />

all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile<br />

organizzazione.<br />

rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza dell’andamento<br />

della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.<br />

Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca,<br />

Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,<br />

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania.<br />

acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce<br />

un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e<br />

altre operazioni bancarie;<br />

termine entro il quale la somma è accreditata sul conto dell’ente (banca) del beneficiario o del<br />

beneficiario stesso.

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