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Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

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o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere(d) ed (e): essendo i primi i dati idoneia rivelare l'origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose, filosofiche o dialtro genere, le opinioni politiche, l'adesionea partiti, sindacati, associazioniod organizzazioni a carattere religioso,filosofico, politico o sindacale, lo stato disalute e la vita sessuale; i secondi i datiidonei a rivelare provvedimenti giudiziaried in materia di casellario giudiziale,di anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato e dei relativi carichipendenti, o la qualità di imputato o diindagato ai sensi degli articoli 60 e 61 delcodice di procedura penale).Ciò posto, è del tutto evidente che, qualiche fossero le asserite recondite finalitàdel Sandonnini, la ripresa video dal medesimoeffettuata non avrebbe avuto, népotuto avere, alcun tipo di utilizzo ipoteticamentevietato se la competizioneavesse avuto uno svolgimento corrispondentea quello dei verbali di gara.Non può ovviamente escludersi che ildenunciante sospettasse o sapesse chequalcosa di irregolare era per accadere,ma in ogni caso l'utilizzo che egli ha fattodel video non è neppure assimilabilealla “diffusione” prevista dall'art. 5 Cod.Privacy, poiché questa è definita dal precedenteart. 4 comma 1 lett. m) come “ildare conoscenza dei dati personali a soggettiindeterminati, in qualunque forma, anchemediante la loro messa a disposizione o consultazione”(cfr., per quanto occorrer possa,Cass. pen, sez. III, 23-6-2006 n. 22059,in Giust. pen., 2007, II, 282).Invece, nel caso che ci occupa, non solosi tratta di consegna della ripresa video asoggetto determinato (la Procura sportiva),ma addirittura si configura in capo altesserato l'obbligo di denuncia che derivadal trovarsi in presenza di un comportamentosanzionabile secondo le normefederali, come stabilito dall'art. 7 comma1 capoverso 3 precedente R.G.S. (ora art.8 comma 1 capoverso 3).Risolta la questione dell'ammissibilità,si osserva che sotto il profilo probatoriola videoripresa in esame è certamente daritenere in concreto del tutto idonea anotiziedimostrare quanto accaduto nella gararegionale del 7 febbraio 2010 e ritenutonella sentenza impugnata, già alla lucedelle seguenti considerazioni:i denuncianti Sandonnini, Navarino eChiocchio, nonché gli altri testimoniTrivisonno, Iacobucci, Iamonaco e Lallo,ossia ben sette persone, l'hanno visionatain presenza del Procuratore Federaleed hanno confermato di riconoscere inessa la selezione regionale molisana percui è processo: tali dichiarazioni debbonoritenersi attendibili, come più avantisarà ulteriormente spiegato;peraltro gli stessi incolpati, nella memoriadifensiva a loro firma datata 26 aprile2011, non disconoscono il fatto che lavideoripresa fosse riproduttiva della garadel 7 febbraio 2010, limitandosi a sostenernela “invalidità” perchè effettuata“lontano dai luoghi di gara (altrimenti sarebbestato notato dagli Ufficiali di gara e dagliatleti presenti), e dunque, in violazione dellaprivacy delle persone presenti” ed affermandoche “l'inquadratura di una telecamera amatorialeè tale da non consentire la ripresa di tuttolo spazio di un'area di gara”;il non avere gli incolpati, nella detta memoriacollettiva 26 aprile 2011, negato cheil video riproduca la gara molisana del 7febbraio 2010, rileva anche, e soprattutto,come risolutivo elemento di prova checonferma la corrispondenza della ripresaalla gara oggetto del processo;d'altra parte essi eccepivano una questionemeramente formale, comunquegià superata da quanto precedentementeesposto, ed una pure infondata questionesostanziale, sulla quale si osserva che:la videoripresa inquadra per tutto il tempo- da postazione fissa - anche la partesuperiore della balaustra tubolare che fada parapetto alla tribuna degli spettatori,collocata dalla parte opposta al tavolodegli Ufficiali di gara, ed in essa si vedeanche perfettamente che l'operatore eracollocato nella prima fila della tribunastessa, con un'angolazione di circa 45gradi rispetto al tavolo della giuria, sicchènon era affatto nascosto o invisibile;sebbene la videoripresa sia relativa all'interagara (ininterrottamente da primadel saluto dei partecipanti allo smontaggiodel tatami) e inquadri il tatami conun'ampia area circostante, in essa non èmai visibile la Romagnuolo, cosa che èassolutamente inverosimile visto il ruolodi Presidente di Giuria e di rappresentantedella Federazione che avrebbe dovutoricoprire con la sua presenza;l'avere infine la Romagnuolo affermato,all'udienza del 7 luglio 2011, “...di avervisionato il dvd consegnatole dal Sandonnini…”e che “...tale dvd non è quellopresente nel fascicolo d'ufficio del presentegiudizio ma presume sia identico”,ribadendo il concetto nel corso diquesto giudizio di secondo grado conla istanza in deposito del “...filmato dellagara che l'appellante Romagnuolo aveva visionato,ottenuto direttamente dalle mani deldenunciante Sandonnini molto tempo primadell'inizio della denuncia.”La estrema gravità della vicenda e dellesanzioni comminate obbliga - nonostantel'amplissima ricognizione della vicendasin qui effettuata, che già depone perla conferma della sentenza impugnata – arivisitare l'attendibilità ed il contenutodelle testimonianze.Vale la pena di iniziare da quelle a discaricoindicate dagli incolpati (peraltrosolo nominativamente e senza spiegazionedel perchè sarebbero favorevoli),ossia Ferrone e gli Ufficiali di gara perla Romagnuolo; Iamonaco, Armasano eLallo per la Shihozuki.Come appresso vedremo, tali testimonianzerisultano invece, irrilevanti o addiritturadi segno contrario alle tesi degliincolpati.Contrariamente a quanto si afferma, gliUfficiali di gara Iacovino, Di Lemme,Chessa Concetta, Di Salvo Fabio, Lietoe Testa, che hanno rilasciato dichiarazioniscritte in sede di indagini, invero nonhanno fornito alcun elemento favorevole,essendosi limitati a dichiarare di nonessere in grado di confermare il contenutodegli atti di gara e, i primi quattro,a genericamente contestare la validitàdella videoripresa sebbene a loro ignota.Il Sig. Angelo Ferrone, Presidente dellaincolpata Shihozuki e quindi di attendi-Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong> ATHLON45

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