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Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2723 ... - Ediltecnico

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ed il lato nord non sono stati demoliti bensì solo consolidati e sopraelevati (configurando ciò,dunque, una ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, punita con sanzione pecuniaria), posto che <strong>di</strong>versamenterisulta dal verbale <strong>di</strong> accertamento, non impugnato e facente fede fino a querela <strong>di</strong> falso, nonché daulteriori elementi (v. pagg. 11-13 sent.);- ciò che contrad<strong>di</strong>stingue la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia dalla nuova e<strong>di</strong>ficazione è “la già avvenutatrasformazione del territorio, attraverso una e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> cui si conservi la struttura fisica ovverola cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione,se non fedele (termine espunto dall’attuale <strong>di</strong>sciplina), comunque rispettosa della volumetria e dellasagoma della costruzione preesistente”. A fronte <strong>di</strong> ciò, nel caso <strong>di</strong> specie, “la ricostruzione èavvenuta con ampliamento”, con minima mo<strong>di</strong>fica del volume e della sagoma;- non sussiste alcuna contrad<strong>di</strong>ttorietà tra la qualificazione dell’intervento operata dallaCommissione e<strong>di</strong>lizia rispetto a quella operata dalla Soprintendenza per i beni architettonici epaesaggistici, favorevole all’applicazione della sanzione pecuniaria, posto che “il profilopaesaggistico e quello e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico . . . non possono essere sovrapposti e le valutazionioperate dall’autorità preposta alla tutela del vincolo attengono unicamente alla compatibilitàdell’opera con il contesto circostante”.Avverso tale decisione, sono proposti i seguenti motivi <strong>di</strong> appello:a) illogicità ed irragionevolezza, erroneità – illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimentoagli artt. 3, lett. d) e <strong>10</strong>, lett. c), 31 e 33 DPR n. 380/2001; poiché “l’ìntervento de quo è sostanziatoin una parziale demolizione e ricostruzione del manufatto condonato in quanto i muri perimetralilungo il lato ovest e lungo il lato nord non sono stati oggetto <strong>di</strong> demolizione, ma <strong>di</strong> consolidamentoe <strong>di</strong> sopraelevazione . . . con la conseguenza che l’esclusione <strong>di</strong> una integrale demolizione delmanufatto porta a qualificare l’intervento come intervento <strong>di</strong> ristrutturazione”. A fronte <strong>di</strong> ciò, ladescrizione contenuta nel verbale <strong>di</strong> accertamento “non può costituire nella sua sinteticità esuperficialità, collegata ad una mera percezione visiva, non integrata e giustificata da alcunaindagine e verifica del dato offerto alla percezione visiva, una prova della tipologia dell’intervento”.La configurazione e<strong>di</strong>lizia dell’intervento è <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, secondo quanto inparticolare esposto alle pagg. 19 – 24 appello;b) illogicità ed irragionevolezza, erroneità – illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimentoall’art. 33, co. 3 e 4, DPR n. 380/2001; violazione art. 7 l. n. 241/1990; poiché “la rinnovazione delproce<strong>di</strong>mento non giustifica e legittima l’omessa motivazione delle <strong>di</strong>verse contrad<strong>di</strong>ttoriedeterminazioni assunte dall’amministrazione sulla qualificazione dell’abuso de quo”;c) illogicità ed irragionevolezza della sentenza <strong>di</strong> I grado; poiché nel parere della Commissionee<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong>fetta “l’in<strong>di</strong>cazione delle modalità <strong>di</strong> calcolo dei volumi” dell’immobile qualificato comepertinenziale;d) illogicità e illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimento all’art. <strong>10</strong> l. reg. n. 14/2009, inquanto l’amministrazione non ha <strong>di</strong>stinto “la porzione conforme per volume e sagoma al manufattopreesistente e la porzione in ampliamento”, <strong>di</strong>versificando <strong>di</strong> conseguenza il regime sanzionatorio.Si è costituito in giu<strong>di</strong>zio il Comune <strong>di</strong> Orsago, che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità delprimo motivo <strong>di</strong> appello (ribadendo l’eccezione <strong>di</strong> inammissibilità proposta in I grado, derivantedall’omessa impugnazione del verbale <strong>di</strong> accertamento), ed ha comunque concluso per il rigettodell’appello, stante la sua infondatezza.All’o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza camerale, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti <strong>di</strong> cui all’art. 60 Cpa, hatrattenuto la causa in decisione per il merito.DIRITTOL’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con ciò rendendosi superfluo l’esame dellaproposta eccezione <strong>di</strong> inammissibilità del I motivo <strong>di</strong> impugnazione.La sentenza <strong>di</strong> I grado ha fondato il proprio giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> reiezione del secondo ricorso (cioè quelloproposto avverso l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione emessa a seguito <strong>di</strong> rinnovazione del relativo

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