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Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2723 ... - Ediltecnico

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, <strong>10</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>2723</strong>E<strong>di</strong>lizia e urbanistica - Pertinenza e<strong>di</strong>lizia - Nozione civilistica più ampia <strong>di</strong> quella urbanistica.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSENTENZAsul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 9955 del 2011, proposto da:Fadel Giovanni e Tomasi Teresa, rappresentati e <strong>di</strong>fesi dagli avv. Cristina Cittolin, Giorgio Pinello,Luca Mazzero, con domicilio eletto presso Li<strong>di</strong>a Mandrà in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;controComune <strong>di</strong> Orsago, rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv. Michele Steccanella, Andrea Manzi, condomicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, n..5;per la riformadella sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01359/2011, resa tra le parti,concernente DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUS<strong>IV</strong>EVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Comune <strong>di</strong> Orsago;Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera <strong>di</strong> consiglio del giorno 17 gennaio <strong>2012</strong> il Cons. Oberdan Forlenza e u<strong>di</strong>ti perle parti gli avvocati Alessio Petretti in sostituzione <strong>di</strong> Cristina Cittolin, Michele Steccanella eAndrea Manzi;Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.FATTOCon l’appello in esame, i signori Fadel Giovanni e Tomasi Teresa impugnano la sentenza 12 agosto2011 n. 1359, con la quale il TAR per il Veneto, <strong>sez</strong>. II, nel giu<strong>di</strong>care <strong>di</strong> due ricorsi da essi proposti,ha <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile il primo per sopravvenuta carenza <strong>di</strong> interesse ed ha rigettato ilsecondo.In particolare, con il primo <strong>di</strong> tali ricorsi essi avevano impugnato il provve<strong>di</strong>mento 12 agosto 2009n. 5679/6014, con il quale il Responsabile del servizio del Comune <strong>di</strong> Orsago, ha comunicato ilparere espresso dalla Commissione e<strong>di</strong>lizia nella seduta del <strong>10</strong> agosto 2009, e relativo ad interventie<strong>di</strong>lizi asseritamente abusivi, eseguiti in Orsago, via Mazzini 16, su immobile del quale sonocomproprietari.Con il secondo ricorso, essi avevano impugnato l’or<strong>di</strong>nanza n. 1163/20<strong>10</strong>, <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> opereabusive, oltre ad ulteriori atti del relativo proce<strong>di</strong>mento.La sentenza appellata, tra l’altro, afferma:- la improce<strong>di</strong>bilità per sopravvenuta carenza <strong>di</strong> interesse del primo ricorso, posto che, nelle moredel primo giu<strong>di</strong>zio, l’amministrazione comunale si è determinata alla rinnovazione delproce<strong>di</strong>mento sanzionatorio, con un nuovo parere della Commissione e<strong>di</strong>lizia sostitutivo delprecedente, sulla base del quale è stata adottata l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione;- che non trova fondamento la tesi dei ricorrenti, secondo i quali l’intervento non sarebbe consistitoin una “demolizione e ricostruzione del manufatto, in quanto i muri perimetrali lungo il lato ovest


ed il lato nord non sono stati demoliti bensì solo consolidati e sopraelevati (configurando ciò,dunque, una ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, punita con sanzione pecuniaria), posto che <strong>di</strong>versamenterisulta dal verbale <strong>di</strong> accertamento, non impugnato e facente fede fino a querela <strong>di</strong> falso, nonché daulteriori elementi (v. pagg. 11-13 sent.);- ciò che contrad<strong>di</strong>stingue la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia dalla nuova e<strong>di</strong>ficazione è “la già avvenutatrasformazione del territorio, attraverso una e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> cui si conservi la struttura fisica ovverola cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione,se non fedele (termine espunto dall’attuale <strong>di</strong>sciplina), comunque rispettosa della volumetria e dellasagoma della costruzione preesistente”. A fronte <strong>di</strong> ciò, nel caso <strong>di</strong> specie, “la ricostruzione èavvenuta con ampliamento”, con minima mo<strong>di</strong>fica del volume e della sagoma;- non sussiste alcuna contrad<strong>di</strong>ttorietà tra la qualificazione dell’intervento operata dallaCommissione e<strong>di</strong>lizia rispetto a quella operata dalla Soprintendenza per i beni architettonici epaesaggistici, favorevole all’applicazione della sanzione pecuniaria, posto che “il profilopaesaggistico e quello e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico . . . non possono essere sovrapposti e le valutazionioperate dall’autorità preposta alla tutela del vincolo attengono unicamente alla compatibilitàdell’opera con il contesto circostante”.Avverso tale decisione, sono proposti i seguenti motivi <strong>di</strong> appello:a) illogicità ed irragionevolezza, erroneità – illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimentoagli artt. 3, lett. d) e <strong>10</strong>, lett. c), 31 e 33 DPR n. 380/2001; poiché “l’ìntervento de quo è sostanziatoin una parziale demolizione e ricostruzione del manufatto condonato in quanto i muri perimetralilungo il lato ovest e lungo il lato nord non sono stati oggetto <strong>di</strong> demolizione, ma <strong>di</strong> consolidamentoe <strong>di</strong> sopraelevazione . . . con la conseguenza che l’esclusione <strong>di</strong> una integrale demolizione delmanufatto porta a qualificare l’intervento come intervento <strong>di</strong> ristrutturazione”. A fronte <strong>di</strong> ciò, ladescrizione contenuta nel verbale <strong>di</strong> accertamento “non può costituire nella sua sinteticità esuperficialità, collegata ad una mera percezione visiva, non integrata e giustificata da alcunaindagine e verifica del dato offerto alla percezione visiva, una prova della tipologia dell’intervento”.La configurazione e<strong>di</strong>lizia dell’intervento è <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, secondo quanto inparticolare esposto alle pagg. 19 – 24 appello;b) illogicità ed irragionevolezza, erroneità – illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimentoall’art. 33, co. 3 e 4, DPR n. 380/2001; violazione art. 7 l. n. 241/1990; poiché “la rinnovazione delproce<strong>di</strong>mento non giustifica e legittima l’omessa motivazione delle <strong>di</strong>verse contrad<strong>di</strong>ttoriedeterminazioni assunte dall’amministrazione sulla qualificazione dell’abuso de quo”;c) illogicità ed irragionevolezza della sentenza <strong>di</strong> I grado; poiché nel parere della Commissionee<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong>fetta “l’in<strong>di</strong>cazione delle modalità <strong>di</strong> calcolo dei volumi” dell’immobile qualificato comepertinenziale;d) illogicità e illegittimità della sentenza <strong>di</strong> I grado con riferimento all’art. <strong>10</strong> l. reg. n. 14/2009, inquanto l’amministrazione non ha <strong>di</strong>stinto “la porzione conforme per volume e sagoma al manufattopreesistente e la porzione in ampliamento”, <strong>di</strong>versificando <strong>di</strong> conseguenza il regime sanzionatorio.Si è costituito in giu<strong>di</strong>zio il Comune <strong>di</strong> Orsago, che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità delprimo motivo <strong>di</strong> appello (ribadendo l’eccezione <strong>di</strong> inammissibilità proposta in I grado, derivantedall’omessa impugnazione del verbale <strong>di</strong> accertamento), ed ha comunque concluso per il rigettodell’appello, stante la sua infondatezza.All’o<strong>di</strong>erna u<strong>di</strong>enza camerale, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti <strong>di</strong> cui all’art. 60 Cpa, hatrattenuto la causa in decisione per il merito.DIRITTOL’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con ciò rendendosi superfluo l’esame dellaproposta eccezione <strong>di</strong> inammissibilità del I motivo <strong>di</strong> impugnazione.La sentenza <strong>di</strong> I grado ha fondato il proprio giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> reiezione del secondo ricorso (cioè quelloproposto avverso l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione emessa a seguito <strong>di</strong> rinnovazione del relativo


proce<strong>di</strong>mento), su una pluralità <strong>di</strong> elementi, quale la forza probatoria fidefaciente da annettersi alverbale <strong>di</strong> accertamento, peraltro non oggetto <strong>di</strong> impugnazione; su quanto si è potuto dedurre dallostesso primo ricorso (poi <strong>di</strong>chiarato improce<strong>di</strong>bile); infine, da considerazioni (pagg. 12 – 13 sent.),che portano ad affermare che “ciò che chiaramente risulta . . . dagli elementi prodotti è che ilmanufatto condonato, che già era stato e<strong>di</strong>ficato utilizzando il muro preesistente posto sul confinelungo il lato ovest, è stato integralmente demolito”.Orbene, con il primo motivo <strong>di</strong> ricorso, gli appellanti:- per un verso, pongono in dubbio, senza alcuno specifico elemento probatorio, ma solo sulla base<strong>di</strong> proprie argomentazioni non <strong>di</strong>mostrate, la “tecnicità” dell’accertamento compiuto dalla Poliziamunicipale (e ciò a prescindere dalla natura <strong>di</strong> atto pubblico del verbale, che rende pertanto leaffermazioni in esso contenute controvertibili solo con querela <strong>di</strong> falso);- per altro verso, hanno offerto una pluralità <strong>di</strong> considerazioni (in specie, pagg. 20 – 24 appello), chetuttavia non superano il dato <strong>di</strong> fatto, e cioè che un muro non demolito (circostanza affermata anchein sentenza), era elemento preesistente alla stessa realizzazione del manufatto demolito, e quin<strong>di</strong>costituente un dato non utilizzabile ai fini <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa qualificazione dell’abuso (contrariamente aquanto sostenuto dagli appellanti), e che – quanto al muro lato nord – non sono idonee a porre in<strong>di</strong>scussione il convincimento del I giu<strong>di</strong>ce.Ad ogni buon conto, occorre ricordare che questo stesso <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> (<strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, 19 febbraio2007 n. 867), ha già affermato che “la demolizione parziale si ha quando continua ad esistere unaparte del manufatto, avente una propria autonomia, tale da far ritenere sussistente un e<strong>di</strong>ficio insenso tecnico. E non si può considerare esistente un e<strong>di</strong>ficio in senso tecnico, quando sianoconservate soltanto le fondamenta e una parte del muro perimetrale, senza cioè la copertura ed imuri perimetrali”. Il che porta ad escludere, anche in virtù <strong>di</strong> quanto concretamente effettuato, chenel caso <strong>di</strong> specie ricorra un’ipotesi <strong>di</strong> demolizione parziale.L’attività <strong>di</strong> demolizione e ricostruzione – che pure può integrare una ipotesi <strong>di</strong> ristrutturazionee<strong>di</strong>lizia – ha comportato tuttavia, nel caso <strong>di</strong> specie, come affermato dalla sentenza (e nonsostanzialmente contestato dagli appellanti), una mo<strong>di</strong>fica (ancorchè minima) del volume e dellasagoma.Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, occorre ritener infondato il I motivo <strong>di</strong> appello.Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione agli ulteriori motivi <strong>di</strong> impugnazioneproposti.Quanto al secondo motivo (sub b) dell’esposizione in fatto), evidenziato come la partecipazioneproce<strong>di</strong>mentale sia stata assicurata in sede <strong>di</strong> rinnovazione del proce<strong>di</strong>mento (non costituendol’eventuale omissione <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento, peraltro, vizio inficiante ildoveroso provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio adottato), occorre osservare che correttamente la sentenzaappellata ha rilevato i <strong>di</strong>fferenti presupposti e finalità che sorreggono l’espressione <strong>di</strong> pareredell’autorità competente in materia e<strong>di</strong>lizia e della Soprintendenza per i beni architettonici epaesaggistici. Né l’amministrazione, avendo deciso <strong>di</strong> rinnovare il proce<strong>di</strong>mento, era tenuta amotivare in or<strong>di</strong>ne a proprie precedenti considerazioni, potendosi comunque evincere, peraltro, talemotivazione dalle ragioni poste a sostegno dell’adottato provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio.Quanto al terzo motivo, giova osservare che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazionedella nozione <strong>di</strong> “pertinenza” ai fini e<strong>di</strong>lizi, come elaborata dalla giurisprudenza amministrativa(Cons. <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, 23 luglio 2009 n. 4636), secondo la quale la nozione civilistica <strong>di</strong> pertinenza èpiù ampia <strong>di</strong> quella applicata nella materia urbanistica, nel senso che beni, che in <strong>di</strong>ritto civileassumono senz'altro natura pertinenziale, non sono tali ai fini dell'applicazione delle regole chegovernano l'attività e<strong>di</strong>lizia, ogniqualvolta assumono autonomia rispetto ad altra costruzione, conconseguente loro assoggettamento al regime concessorio; pertanto, in materia e<strong>di</strong>lizia sonoqualificabili come pertinenze solo le opere prive <strong>di</strong> autonoma destinazione e che esauriscano la lorodestinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'e<strong>di</strong>ficio principale, così da non incidere sul caricourbanistico.

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