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Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1480 ... - Ediltecnico

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, <strong>12</strong> <strong>marzo</strong> <strong>2013</strong>, n. <strong>1480</strong>E<strong>di</strong>lizia e urbanistica - Autorimesse e parcheggi realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza - Art. 9,1° comma, della L. n. <strong>12</strong>2/1989.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 2805 del 2008, proposto da:Euro Park Box Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv.Alberto Vitale, Camillo Speltra, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Roma, piazza <strong>di</strong> Spagna,35;controComune <strong>di</strong> Napoli, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv.Giuseppe Dardo, Bruno Ricci, Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso GianMarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;e con l'intervento <strong>di</strong>ad a<strong>di</strong>uvandum:Miele Cira, Miele Maria, Miele Alessandro, rappresentati e <strong>di</strong>fesi dall'avv. Biagio Capasso, condomicilio eletto presso Carlo Sarro in Roma, piazza <strong>di</strong> Spagna, 35;per la riformadella sentenza del T.A.R. della CAMPANIA – Sede <strong>di</strong> NAPOLI- SEZIONE <strong>IV</strong> n. 00368/2008, resatra le parti, concernente <strong>di</strong>niego concessione in sanatoria ed or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> opere abusiveVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visto l'atto <strong>di</strong> costituzione in giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Comune <strong>di</strong> Napoli;Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 5 febbraio <strong>2013</strong> il Consigliere Fabio Taormina e rilevatal’assenza delle parti;Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.FATTOCon la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sede<strong>di</strong> Napoli - ha respinto il ricorso <strong>di</strong> primo grado (corredato da motivi aggiunti) proposto dallasocietà o<strong>di</strong>erna appellante EURO PARK BOX s.r.l volto ad ottenere (con il ricorsoprincipale)l’annullamento della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>rigenziale del Comune <strong>di</strong> Napoli n. 235 del 4.4.2000recante <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> concessione in sanatoria <strong>di</strong> opere abusive e, (con i motivi aggiunti depositati il26.4.2006) della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>rigenziale del Comune <strong>di</strong> Napoli n. 20<strong>12</strong> del 30.<strong>12</strong>.2005 recanteor<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione.Il primo giu<strong>di</strong>ce ha partitamente esaminato tutte le censure proposte (<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione, inquanto era evidente la sanabilità dell’intervento e<strong>di</strong>lizio eseguito; violazione e falsa applicazionedell’art. 17 della variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a approvata con DPGRC n. 9297 del 29.6.1998 e delregolamento e<strong>di</strong>lizio approvato con decreto n. 604 del 6.8.1999; mancata applicazione dell’art. 9


della legge 24.3.1989, n. <strong>12</strong>2; eccesso <strong>di</strong> potere; erronea determinazione dei presupposti <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto, e , quanto all’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione illegittimità derivata e violazione degli artt. 7 e 8 dellalegge n. 241/1990) e le ha respinte in quanto infondate.In particolare, il Tribunale amministrativo ha in primo luogo escluso la fondatezza della tesi per cuiil contestato intervento e<strong>di</strong>lizio, (avente ad oggetto una struttura prefabbricata destinata ad ospitare50 box auto, da realizzare a servizio dei fabbricati circostanti) poteva essere realizzato ai sensidell’art. 9 della legge n. <strong>12</strong>2/1989, con regime autorizzatorio gratuito, trattandosi <strong>di</strong> operepertinenziali.Ciò perché, la invocata previsione <strong>di</strong> cui all’art. 9 della legge 24 <strong>marzo</strong> 1989, n. <strong>12</strong>2 (con la relativaesenzione dal pagamento dei contributi in questione) spiegava la evidente funzione <strong>di</strong> agevolare iproprietari <strong>di</strong> alloggi, nel presupposto, (ritenuto implicito dal Legislatore) che gli interventi e<strong>di</strong>lizisugli stessi non avessero carattere <strong>di</strong> lucro, ma la sola funzione <strong>di</strong> migliorare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>abitabilità degli e<strong>di</strong>fici medesimi, in<strong>di</strong>pendentemente dalla loro <strong>di</strong>mensione.Inoltre, per consolidata giurisprudenza detta esenzione si applicava unicamente alle autorimesseinterrate mentre quelle fuori terra – come la struttura prefabbricata per cui si controverteva –dovevano restare assoggettate alla <strong>di</strong>sciplina urbanistica come or<strong>di</strong>narie nuove costruzioni, (econseguenzialmente al pagamento dei contributi concessori).Quanto alla seconda censura (con cui si sosteneva l’erroneità dei presupposti su cui ilprovve<strong>di</strong>mento gravato era basato, in quanto il <strong>di</strong>niego era da porre in relazione con la mancataadozione, nella zona in cui era situato l’immobile in questione, degli strumenti urbanisticisecondari, pur essendo decorso il termine <strong>di</strong> cui all’art. 2 della legge n. 1187/1968 e trattandosi <strong>di</strong>zona già interamente urbanizzata) il primo giu<strong>di</strong>ce ne ha affermato la infondatezza in quanto lacontestata reiezione era motivata, (contrariamente a quanto affermato dalla società originariaricorrente) in relazione alla circostanza che l’intervento in questione non era comunque assentibileper contrasto con l’art. 17 della variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del 29 giungo 1998, la quale nel prevedere,per le aree ricadenti in zona B, centro storico – come l’area in questione – il vincolo <strong>di</strong>conservazione, escludeva la realizzazione <strong>di</strong> opere, quali quelle oggetto della richiesta <strong>di</strong> sanatoria,che costituivano nuove superfici e nuove volumetrie.Anche il terzo motivo postulante i vizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> istruttoria e <strong>di</strong> motivazione doveva essere<strong>di</strong>satteso in quanto le opere in questione, puntualmente descritte nella <strong>di</strong>sposizione gravata,comportando la realizzazione <strong>di</strong> nuovi volumi - attraverso la realizzazione <strong>di</strong> una strutturaprefabbricata destinata a 50 box auto – si ponevano in contrasto con l’art. 17 della variante <strong>di</strong>salvaguar<strong>di</strong>a, approvata con DPGRC n. 9297 del 29 giugno 1998, e il <strong>di</strong>niego era stato adottato,conformemente al parere contrario espresso dalla Commissione e<strong>di</strong>lizia nella seduta del 2 <strong>marzo</strong>2000, sulla base della relazione istruttoria del responsabile del proce<strong>di</strong>mento, dalla quale sievinceva che l’intervento “non può essere ammesso in quanto la realizzazione <strong>di</strong> nuovi volumi nonè consentita a norma dell’art. 17 della variante citata, che prescrive in zona B solo opere <strong>di</strong> restauroe risanamento conservativo, lettera c) comma 1 dell’art. 31 l. 457/78 sulle volumetrie esistenti”.Alla reiezione del mezzo introduttivo il Tribunale amministrativo ha fatto conseguire il rigetto dellacensura <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà derivata asseritamente attingente l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> demolizione (primo motivo delricorso per motivi aggiunti) e della seconda doglianza relativa alla pretesa violazione degli artt. 7 e8 della legge n. 241/1990 sul proce<strong>di</strong>mento amministrativo, richiamando l’orientamento per cui iprovve<strong>di</strong>menti repressivi <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi non dovevano essere preceduti dall'avviso dell'inizio delproce<strong>di</strong>mento, trattandosi <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti tipizzati e vincolati e considerato che i provve<strong>di</strong>mentisanzionatori presupponevano un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate,nonchè sul carattere non assentito delle medesime.Per lo stesso principio, anche il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rigetto dell'istanza <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia insanatoria non doveva essere preceduto dall'avviso dell'inizio del proce<strong>di</strong>mento, essendo questoiniziato ad istanza <strong>di</strong> parte.Il gravame è stato pertanto integralmente <strong>di</strong>satteso.


La società o<strong>di</strong>erna appellante, già ricorrente rimasta soccombente nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> prime cure haproposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellatadecisione.Ha ripercorso il risalente e prolungato contenzioso intercorso con il comune ed ha sostenuto che ilprovve<strong>di</strong>mento gravato era illegittimo in quanto reso in violazione del principio del “clare loqui” <strong>di</strong>cui alla legge n. 241/1990 posto che era stato unicamente evidenziato che le opere si ponevano incontrasto con l’art. 17 della variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a, approvata con DPGRC n. 9297 del 29 giugno1998, senza in<strong>di</strong>care a quale specifica previsione contenuta nella detta <strong>di</strong>sposizione si facesse ineffetti riferimento.Il secondo motivo <strong>di</strong> ricorso ha riproposto la tesi secondo la quale la invocata previsione <strong>di</strong> cuiall’art. 9 della legge 24 <strong>marzo</strong> 1989, n. <strong>12</strong>2 si poteva applicare alle autorimesse non interrateaffermando che ciò che rilevava era, unicamente, il vincolo pertinenziale con le unità immobiliariprossime al parcheggio , tanto più se preesistenti alla e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> quest’ultimo (ed ancorchè non<strong>di</strong> pertinenza del titolare del parcheggio medesimo né a quest’ultimo riconducibili) .Anche l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione era illegittimo a cagione del lungo lasso temporale intercorso tra lae<strong>di</strong>ficazione dell’immobile, il <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> sanatoria (anno 2000) e la irrogazione della sanzione,peraltro emessa senza preventivo inoltro dell’avviso <strong>di</strong> avvio del proce<strong>di</strong>mento.Gli intervenienti ad a<strong>di</strong>uvandum, nella spiegata qualità <strong>di</strong> comproprietari dell’area ove erano statirealizzati i box hanno chiesto <strong>di</strong> accogliere l’appello perché fondato.L’appellata amministrazione comunale <strong>di</strong> Napoli ha depositato una articolata memoria chiedendo ladeclaratoria <strong>di</strong> inammissibilità dell’intervento spiegato nel giu<strong>di</strong>zio in quanto volto ad ampliare ilthema deciden<strong>di</strong> veicolando nel processo temi e censure non contenuti nel ricorso in appello. Ha poichiesto la reiezione dell’appello perché palesemente infondato, facendo presente che la costantegiurisprudenza amministrativa concordava con la tesi secondo la quale i parcheggi non interrati nonrientrassero nel para<strong>di</strong>gma normativo “<strong>di</strong> favore” <strong>di</strong> cui all’art. 9 della legge n. <strong>12</strong>271989All’adunanza camerale del 22 Aprile 2008 la Sezione con la or<strong>di</strong>nanza n. 2136/2008 ha accoltoparzialmente l’istanza <strong>di</strong> sospensione della esecutività della impugnata decisione alla stregua dellaconsiderazione per cui “ritenuto che l’intervenuta presentazione, da parte dei soggetti proprietarii, <strong>di</strong>istanza <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> conformità, tra l’altro, dei corpi <strong>di</strong> fabbrica oggetto degli atti impugnaticon il ricorso originario, valga a comportare la sospensione dell’efficacia dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizioneper tutto il tempo necessario all’Amministrazione per pronunciarsi sull’istanza stessa, comunquenon superiore a 60 giorni decorrenti dalla data del 18 aprile 2008;”.L’efficacia della sentenza impugnata, è stata pertanto sospesa nei limiti oggettivi e temporali, <strong>di</strong> cuiin motivazione.Alla o<strong>di</strong>erna pubblica u<strong>di</strong>enza del 5 febbraio <strong>2013</strong> la causa è stata posta in decisione dal CollegioDIRITTO1. l’appello è palesemente infondato e va pertanto respinto, il che consente <strong>di</strong> prescindere dalleproblematiche relative alla ammissibilità dell’intervento spiegato nella causa da parte deicomproprietari dell’area ove erano sorti i box (l’amministrazione comunale appellata si richiamaalla giurisprudenza pacifica, secondo cui sono inammissibili gli atti <strong>di</strong> intervento ad a<strong>di</strong>uvandumproposti da soggetti che, subendo effetti negativi imme<strong>di</strong>ati e <strong>di</strong>retti dall'adozione <strong>di</strong> unprovve<strong>di</strong>mento amministrativo, possono proporre un'autonoma impugnazione e comunque non puòessere ampliato il perimetro delle censure prospettato dall’appellante principale. L’intervento delterzo deve pertanto essere preor<strong>di</strong>nato alla <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> un suo interesse derivato o non ancora attuale,in caso contrario eludendosi la perentorietà del termine per la proposizione <strong>di</strong> autonomo ricorso -C.S. Sez. VI 6.9.2010 n. 6483- ).1.1. Ciò premesso, è certamente inaccoglibile la prima doglianza contenuta nel ricorso in appello etesa ad evidenziare la asserita erroneità della impugnata decisione laddove non aveva coltol’assenza <strong>di</strong> motivazione che connotata il <strong>di</strong>niego gravato in primo grado.


Al contrario <strong>di</strong> quanto sostenutosi nell’appello, infatti, la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>rigenziale del Comune <strong>di</strong>Napoli n. 235 del 4.4.2000 recante <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> concessione in sanatoria <strong>di</strong> opere abusive facevaespresso riferimento alla circostanza che le opere <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> parte appellante comportavano larealizzazione <strong>di</strong> nuovi volumi - attraverso la realizzazione <strong>di</strong> una struttura prefabbricata destinata a50 box auto – e si ponevano pertanto in contrasto con l’art. 17 della variante <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a,approvata con DPGRC n. 9297 del 29 giugno 1998.Peraltro il <strong>di</strong>niego era stato adottato, su conforme parere contrario espresso dalla Commissionee<strong>di</strong>lizia nella seduta del 2 <strong>marzo</strong> 2000 dal quale si evinceva che l’intervento non poteva essereammesso in quanto la realizzazione <strong>di</strong> nuovi volumi non era consentita a norma dell’art. 17 dellavariante citata, “che prescrive in zona B solo opere <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo, lettera c)comma 1 dell’art. 31 l. 457/78 sulle volumetrie esistenti”.Non è dato riscontrare alcuna oscurità testuale o <strong>di</strong>fetto motivazionale pertanto e, per altro verso,non ricadendo all’evidenza l’intervento contestato in alcuna delle categorie contemplate nelpredetto art. 17 l’appellante era ben in grado <strong>di</strong> comprendere le ragioni dell’insanabile contrastoravvisato dall’amministrazione appellata.Per altro verso, e per quanto <strong>di</strong> seguito imme<strong>di</strong>atamente si chiarirà, non sussisteva né lapertinenzialità né le con<strong>di</strong>zioni oggettive per la conce<strong>di</strong>bilità della sanatoria.2.Contrariamente a quanto sostenutosi nell’appello, infatti, il Collegio rammenta che percon<strong>di</strong>visibile quanto pacifica giurisprudenza <strong>di</strong> questa Sezione del <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> “larealizzazione <strong>di</strong> autorimesse e parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della L. n. <strong>12</strong>2/1989 ècon<strong>di</strong>zionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza, opera cioè solonel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza <strong>di</strong> singole unità immobiliari, siano totalmenteal <strong>di</strong> sotto dell'originario piano naturale <strong>di</strong> campagna. Qualora invece non si rispetti tale con<strong>di</strong>zione,la realizzazione <strong>di</strong> un'autorimessa non può <strong>di</strong>rsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi siapplica la <strong>di</strong>sciplina urbanistica dettata per le or<strong>di</strong>narie nuove costruzioni fuori terra dal P.R.G.,anche per quanto concerne il pagamento dei contributi concessori.” (Cons. <strong>Stato</strong> Sez. <strong>IV</strong>, 13-07-2011, n. 4234).Tale approdo – dal quale non si ravvisano motivi per <strong>di</strong>scostarsi - è stato con<strong>di</strong>viso dalla uniformegiurisprudenza <strong>di</strong> merito (tra le tante T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 14-06-2006, n. 316 T.A.R.Piemonte, 27-11-2002, n. 1982) ed è appena il caso <strong>di</strong> precisare che non si pone- comeinesattamente segnalato dall’appellante- alcuna problematica <strong>di</strong> interpretazione “restrittiva” dellanorma.Semmai, l’approdo cui è giunta l’evoluzione giurisprudenziale si segnala per l’aderenza rispetto altesto <strong>di</strong> legge, e per la esatta interpretazione della “ratio” <strong>di</strong> quest’ultima, in quanto il riferimento ivicontenuto al “piano terreno” dei fabbricati erigen<strong>di</strong> si spiega agevolmente con la circostanza cheneppure in detta ipotesi (come anche nel caso <strong>di</strong> parcheggio completamente interrato) vi è alcunaumento <strong>di</strong> volumetria.2.1. Quanto sopra rilevato risulta decisivo e troncante al fine della reiezione del mezzo.Si rileva peraltro, ad abundantiam che nel caso <strong>di</strong> specie neppure pare sussistere alcun (del paririchiesto alla luce della ratio della <strong>di</strong>sciplina) legame pertinenziale: trattasi infatti <strong>di</strong> parcheggioe<strong>di</strong>ficato e utilizzato nell’ambito <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>naria attività commerciale e non vincolato all’utilizzoda parte dei titolari <strong>di</strong> unità immobiliari specifiche.Il concetto <strong>di</strong> “pertinenzialità” viene inammissibilmente <strong>di</strong>latato dall’appellante (ma sarebbe meglio<strong>di</strong>re ad<strong>di</strong>rittura stravolto) sino a farlo coincidere con quello <strong>di</strong> contiguità spaziale: <strong>di</strong> guisa che lacircostanza che vi siano immobili a<strong>di</strong>biti ad uso abitativo nel raggio <strong>di</strong> 50 metri viene “elevato” arequisito comprovante l’interesse pubblicistico alla sanatoria del prefabbricato predetto (il che,avuto riguardo al dato letterale contenuto nella L. n. <strong>12</strong>2/1989 ovviamente, non è).3. Eguale sorte merita l’ultima doglianza, attingente l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> demolizione, del quale si assume laillegittimità per non essere stato preceduto dall’espletamento degli incombenti ex art. 7 della leggen. 241/1990.


La tesi dell’appellante collide con i più recenti appro<strong>di</strong> <strong>di</strong> avveduta giurisprudenza amministrativasecondo cui “l'ingiunzione <strong>di</strong> demolizione <strong>di</strong> un manufatto abusivo, emessa successivamenteall'adozione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia in sanatoria, non necessita del previo avviso <strong>di</strong>avvio del proce<strong>di</strong>mento amministrativo ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi <strong>di</strong> atto vincolato emeramente consequenziale, nell'ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio sostanzialmente unitario.”(ex multis, si veda T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 11-07-20<strong>12</strong>, n. 694,T.A.R. Calabria CatanzaroSez. I, 04-07-20<strong>12</strong>, n. 691 ).Ciò in quanto- è stato con<strong>di</strong>visibilmente rimarcato dalla giurisprudenza- trattasi <strong>di</strong> attività checomporta un mero accertamento <strong>di</strong> natura tecnica sulla consistenza delle opere, trattandosi <strong>di</strong> attodovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipatividel destinatario (TAR Campania, Napoli, <strong>sez</strong>. III, 6 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 5668; TAR Lazio, Roma,<strong>sez</strong>. I, 7 ottobre 2011, n. 7815; TAR Campania, Napoli, <strong>sez</strong>. II, 3 ottobre 2011, n. 4608; TARCampania Salerno, <strong>sez</strong>. II, 27 giugno 2011, n. 1179; TAR Liguria, <strong>sez</strong>. I, 22 gennaio 2011, n. 150;TAR Puglia Lecce, <strong>sez</strong>. I, 17 novembre 2010, n. 2660; TAR Campania, Napoli, <strong>sez</strong>. VIII, 10novembre 2010, n. 23762).4.Conclusivamente l’appello va integralmente <strong>di</strong>satteso (è evidente che non possono essere neppurepresi in esame in via autonoma i motivi del ricorso <strong>di</strong> primo grado riproposti comunque nell’appello posto che gli stessi contengono le stesse valutazioni espresse nelle singole doglianzecontenute nell’appello, ed in ogni caso sono privi <strong>di</strong> qualsivoglia valutazione critica alleargomentazioni utilizzate nella motivazione). Tutti gli argomenti <strong>di</strong> doglianza non espressamenteesaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei asupportare una conclusione <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso.5. Le spese del proce<strong>di</strong>mento, seguono la soccombenza e pertanto l’appellante deve esserecondannato al pagamento delle stesse in favore dell’ appellata amministrazione comunale nellamisura che appare congruo determinare in Euro tremila (€ 3000//00) oltre accessori <strong>di</strong> legge, sedovuti mentre per il resto devono essere compensate.P.Q.M.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciandosull'appello, numero <strong>di</strong> registro generale 2805 del 2008come in epigrafe proposto,lo respinge.Condanna l’appellante società al pagamento delle spese processuali del grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio nellamisura <strong>di</strong> Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori <strong>di</strong> legge, se dovuti, in favore dell’appellataamministrazione comunale, e le compensa per il resto.Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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