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Laura D'Aprile - ARPA Umbria

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Il quadro nazionale (EIONET, 2012)-1 ISPRA è centro di riferimento nazionale perl’EIONET, European EnvironmentInformation and Observation Network Nel 2011 EIONET ha inviato agli SM unarichiesta di aggiornamento dei dati sui siticontaminati precedentemente trasmessi(2006) sotto forma di questionario


Il quadro nazionale (EIONET, 2012)-2 La richiesta dati trasmessa da EIONET è così strutturata:1. Management: numero di siti potenzialmente contaminati,contaminati, bonificati e relative superfici, dati sulle anagrafidei siti oggetto di bonifica2. Polluting Activities: origine della contaminazione nei siticontaminati identificati, distribuzione delle attivitàpotenzialmente contaminanti3. Environmental Impacts: Principali tipologie di contaminantiper suolo e acque sotterranee4. Expenditures: spesa complessiva per interventi di bonifica eper fasi di attuazione della bonifica (caratterizzazione, misuredi riduzione del rischio)5. Remediation Priorities: priorità di intervento, matriciinvestigate e tecnologie applicate)


1.Management1a1Can the progress in the management of local soil contamination be quantified (updated) atnational level?Reference dateProcessing StepSiteidentification/preliminarystudyPreliminary investigationMain site investigationMeasures completed2008, 2011 (for thefollowing regions:Piemonte, Lombardia,Veneto, Liguria,Campania and Puglia)Number ofsites* Data source CommentsEnvironmental Data Yearbook, See GeneralEstimated total number 100000 ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralAlready identified 15000 ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralEstimated total number Not Available ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralAlready completed Not Available ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralEstimated total number 4000 ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralAlready completed 2700 ISPRAInformationEnvironmental Data Yearbook, See GeneralEstimated total number 3000 ISPRAInformation1100 site only forEnvironmental Data Yearbook, the LombardiaAlready completed 1780 ISPRARegion (2011)


2. Polluting Activities - 1Contribution to local soil contamination [%]Power plantsOil extraction and 5%production3%Mining4%Military sites1%Oil storage5%Oil spills sites2%Municipal waste disposal20%Industrial waste disposal20%Industrial and commercialactivities40%


2. Polluting Activities - 2Contribution to local soil contamination [%]mining sites5%Glass,ceramics,stone, soilindustry5%Metal workingindustry5%Gasoline stations20%Chemical industry30%Energy production15%Oil industry20%


3. Environmental Impacts4035302520Contribution to local contamination -solid matrix (soil, sludge, sediment)[%]Contribution to local contamination -liquid matrix (ground- surfacewater,leachate) [%]151050


5. Remediation Priorities (1)loss of biodiversityecosystemsoilsurface watergroundwaterprotection of resourcesdermal contact, oral uptake, dust inhalationexposure via contact/uptake with/of soilinhalation of gasesexplosions by landfill gasexposure to humans via landfill gas, soil gasvia plantsvia animalsvia drinking water (surface water)via drinking water (groundwater)exposure to humans0 5 10 15 20 25 30 35 40 45


5. Remediation Priorities (2)Risk reduction measures for soil, sediment and sludge [%]Other soil Treatment(excavation and off sitedisposal)50%In Situ BiologicalTreatment10%In Situ Physical/ChemicalTreatment15%Ex Situ / Off site BiologicalTreatment (AssumingExcavation)10%In Situ ThermalTreatment0%Ex Situ / Off sitePhysical/Chemical Treatment(Assuming Excavation)15%Ex Situ/Off siteThermal Treatment(assumingexcavation)0%


5. Remediation Priorities (3)Risk reduction measures for groundwaterOther water treatment15%In Situ BiologicalTreatment15%In Situ Physical/ChemicalTreatment10%Containment45%Ex Situ BiologicalTreatment15%


Analisi dei dati EIONET (1) Si registra una disomogeneità dei dati forniti dalle Regionidovuta alla mancanza di una interpretazione condivisa dei datiinseriti/inseribili in anagrafe, pertanto la comparazione delleinformazioni risulta difficoltosa. Pur osservando un incremento (rispetto ai dati del 2006) nelnumero di siti nei quali le attività di bonifica sono concluse,occorre osservare che questo incremento è riferibile soloall’apporto di alcune regioni ( 1100 siti dei 1780 sono inLombardia!!). Vi è quindi un sostanziale ritardo nell’attuazionedegli interventi, non attribuibile solo ai SIN. Per il 60 % la contaminazione di suolo, sottosuolo, acquesotterranee e/o superficiali e sedimenti sono dovute ad attivitàindustriali o allo smaltimento di rifiuti industriali.


Analisi dei dati EIONET (2) Si registra una disomogeneità dei dati forniti dalle Regionidovuta alla mancanza di una interpretazione condivisa dei datiinseriti/inseribili in anagrafe, pertanto la comparazione delleinformazioni risulta difficoltosa. La priorità di intervento è data dalla compromissione dellerisorse idropotabili (questa è del resto l’impostazione normativaa seguito dell’emanazione del Dlgs 04/08 che modifica il Dlgs152/06) Le modalità di intervento sono nella maggior parte dei casiindirizzate verso lo scavo e smaltimento (nel caso disuoli/sedimenti contaminati) e verso il contenimento (nel casodelle acque sotterranee). Le tecnologie in situ vedono ancoraun’applicazione molto limitata.


Le prospettive offerte dalla normativa - 1LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 (“Salva-Italia”)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.(GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276) – Art.40, comma 55. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese,al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primoperiodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza dicui al periodo precedente, che presentino particolari complessita' a causa della naturadella contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie odell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' esserearticolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degliinterventi per singole aree o per fasi temporali successive.» Al comma 9 del medesimoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «con attivita' inesercizio» sono soppresse ed e' aggiunto infi9ne il seguente periodo: "Possono esserealtresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa insicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano lapossibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condottiadottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.


Le prospettive offerte dalla normativa - 2Conversione inlegge, conmodificazioni,del decretolegge25gennaio 2012, n.2, recantemisurestraordinarie eurgenti inmateriaambientale(approvato dallaCamera) art.3Articolo 3(Interpretazione autentica dell’articolo 185 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni inmateria di matrici materiali di riporto e ulterioridisposizioni in materia di rifiuti1. Ferma restando la disciplina in materia dibonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al“suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettereb) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpretano come riferiti anche allematrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 allaparte IV del medesimo decreto legislativo.2. Ai fini dell’applicazione dei commi da 1 a4, per matrici materiali di riporto si intendono imateriali eterogenei utilizzati in passato per larealizzazione di riempimenti e rilevati, nonassimilabili per caratteristiche geologiche estratigrafiche al terreno in situ, all’interno deiquali possono trovarsi materiali estranei, qualiresidui di lavorazioni industriali e residui ingenerale, come, a mero titolo esemplificativo,materiali di demolizione e materiali terrosi.3. Nel caso in cui il decreto di cui all’articolo49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonsia emanato entro il termine di novanta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le matricimateriali di riporto, eventualmente presenti nelsuolo di cui all’articolo 185, comma 4, deldecreto legislativo n. 152 del 2006, sonoconsiderate sottoprodotti qualora ricorrano lecondizioni di cui all’articolo 184-bis del decretolegislativo n. 152 del 2006.4. All’articolo 240, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo laparola: "suolo" sono inserite le seguenti: ",materiali di riporto".2. Ai fini dell’applicazione del presentearticolo, per matrici materiali di riporto siintendono i materiali eterogenei, comedisciplinati dal decreto di attuazionedell’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione diriempimenti e rilevati, non assimilabili percaratteristiche geologiche e stratigrafiche alterreno in situ, all’interno dei quali possonotrovarsi materiali estranei.3. Fino all’entrata in vigor e del decreto dicui al comma precedente, le matrici materialidi riporto eventualmente presenti nel suolo dicui all’articolo 185, comma 1, lettere b), c) ecomma 4, del decreto legislativo n. 152 del2006 sono considerate sottoprodotti solo sericorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo n. 152del 2006.


Le prospettive offerte dalla normativa - 3Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recantedisposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (DDL 3194 approvatodalla Camera):, art.24, art.57ART.24, comma 1dopo la lettera f) e` inserita la seguente:«f-bis) all’articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e` inserito il seguente:"Nell’ambito dell’articolazione temporale potra` essere valutata l’adozione di tecnologieinnovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili aseguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;


7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarnela competitività economica sui mercati internazionali, lasemplificazione degli adempimenti, anche di naturaambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonchè assicurare lacoerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standardcomunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesacon il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio edel mare, promuove accordi di programma con leamministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato, per la realizzazione dellemodifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi dibonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari almantenimento della competitività dell’attività produttivadegli im piant i industriali e degli stabilimenti dilavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici perl’approvvigionamento energetico del Paese.8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti dilavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oliminerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capoai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l’attivitàautorizzata residuale, mantengono la loro validità finoalla naturale scadenza.9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei sitidi interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa giàin atto possono continuare a essere esercìti senzanecessità di procedere contestualmente alla bonifica,previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle areeinteressate, attestante la non compromissione dieventuali successivi interventi di bonifica, ai sensidell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.7. Al fine di ridurre gli onerisulle imprese e migliorarne lacompetitività economica sui mercatiinternazionali, la semplificazione degliadempimenti, anche di naturaambientale, di cui ai commi 3 e 4,nonché assicurare la coerenza deivincoli e delle prescrizioni con glistandard comunitari, il Ministero dellosviluppo economico, d’intesa con ilMinistero dell’Ambiente e della tuteladel territorio e del mare, promuoveaccordi di programma con leamministrazioni competenti, senzanuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, per larealizzazione delle modifiche deglistabilimenti esistenti e per gliinterventi di bonifica e ripristino neisiti in esercizio, necessari almantenimento della competitivitàdell’attività produttiva deglistabilimenti di lavorazione e distoccaggio di oli minerali strategiciper l’approvvigionamento energeticodel Paese e degli im piantiindustriali.8. Nel caso di trasformazione distabilimenti di lavorazione e distoccaggio di oli minerali in depositidi oli minerali, le autorizzazioniambientali già rilasciate ai gest oridei suddetti stabilimenti, in quantonecessarie per l’attività autorizzataresiduale, mantengono la loro validitàfino alla naturale scadenza.8 - bis. Le disposizioni di cuiai com m i da 1 a 8 si applicanoanche alla lavorazione e allostoccaggio di oli veget alidest inati ad uso energet ico.9. I dentico.


Le prospettive offerte dalla normativa - 4Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppodelle infrastrutture e la competitività (approvato dal Senato, indiscussione alla Camera)Art. 48 – Norme in tema di dragraggiArt.49 – Terre e Rocce da Scavo


Osservazioni Conclusive I dati ad oggi disponibili sullo stato di avanzamento dei procedimentidi bonifica, seppur non statisticamente solidi a causa delle numerosedisomogeneità nei criteri di raccolta e restituzione, forniscono unquadro complessivo poco confortante, con poche eccezioni. Nella consapevolezza dei ritardi nella realizzazione degli interventi dirisanamento e di recupero del territorio, tenendo conto anche delquadro economico nazionale, il Governo ha introdotto alcuniprovvedimenti innovativi nel campo delle bonifiche, mirati soprattuttoa favorire la reindustrializzazione e il recupero dei siti dismessi. Taliprovvedimenti mirano da una parte alla semplificazione del quadronormativo e dall’altra all’abbreviazione dell’iter burocratico. Particolarmente interessante è il rilancio dello strumento dei nuoviaccordi di programma che, attraverso una maggiore partecipazionedegli enti locali all’iter decisionale, anche per i SIN, potràauspicabilmente favorire una rapida attuazione degli interventirendendoli maggiormente “adattabili” alle realtà socio-economichelocali e consentendo di individuare le modalità di riutilizzo produttivodei siti.

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