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Dott. Corrado BIBBOLINO - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

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<strong>Corrado</strong>BibbolinoParte II


Clinical Governance TreeEfficienzaQualitàprofessionaleRiskManagementTechnologyassessmentCo-OrdinatedClinicalGovernanceManagingResources andServicesReliable DataResearch andDevelopmentLearningCulture


Uno Hospital Information System (HIS) è unostrumento informatico o meglio l'insiemeintegrato di strumenti informatici utilizzati inambito sanitario per gestire i flussiamministrativi e clinici di un ospedale.Tipicamente contempla:Anagrafica CentraleRepository dei refertiSistema di gestione dei pazienti (ADT)RendicontazioneAnalisi dei costi


A seconda del livello di integrazione con isistemi informatici ospedalieri, uno HIS èin grado di gestire uno scambio diinformazioni con: Laboratory Information System (LIS) Sistema informatico radiologico (RIS) Software dei reparti Sistemi regionali


F L U S S O D E I D A T II N T E R N I D A Y H O S P I T A L E S T E R N IC H E C K I N D A T I ,A C C E T T A Z I O N E I N T E R N IS E R V E R L I SC O R E L A BS T R U M E N T O 1 S T R U M E N T O nS T R U M E N T O 2S T R U M E N T O 3S T R U M E N T O nS T R U M E N T O 4S T R U M E N T O 5S T R U M E N T O nS T R U M E N T O 6S T R U M E N T O 7S T R U M E N T O nS T R U M E N T O 8S T R U M E N T O 9V E R I F I C A D E I R I S U L T A T I , T E S T D I C O N F E R M A , V A L I D A Z I O N E


RequestsAppropriateness????ResultsIncorrectsampleInsufficientsamplePreanalytical46-68.2 %IncorrectidentificationMissingsampleSample handlingand transport,sample conditionAnalytical0.23-2.6 %ReportingPostanalyticalImproper data18.5-47.0 %entryTurn AroundTimesFrequenza di errori nelle varie fasi del processo


I&CT e Radiologia: le aree di applicazioneGestioneworkflowradiologicoDipartimento ImmaginiGestioneimmagini<strong>Azienda</strong>sanitariaStandardtecnologiciRISRadiologyInformationSistemsDiagnostichePACSPictureArchiving andCommunicationSystemsSistemaInformativoOspedaliero/<strong>Azienda</strong>leTeleradiologia(TLR)PostazioniremoteTLR


Immagini ImmaginiAmbulatori/PS/RepartiSistemi I&CTnelle funzioni di basedel Dipartimento ImmaginiPACS –Picture Archiving andCommunication SystemRichiestaesternaPrenotazione Scheduling Accettazione Esecuzione Refertazione ArchiviazioneRichiestainternaTicket/FatturaMaterialiPrecedentiDatiRIS -Radiology Information SystemReportHIS -Hospital Information SystemSIA – Sistema Informativo di <strong>Azienda</strong>../..


ArchiviazioneSistemi I&CT nelle funzioni complementari del DipartimentoImmaginiArchivioclinico dibaseHDNastrimagneticiCD-DVD /Juke BoxArchiviazionelegale e disicurezzaArchiviodidatticoSistemalocale diteleconsultoSistemaremoto diteleconsultoFormazionee RicercaInternetIntranetConsultazioneWEB


PACSFunzioni del PACS – Picture Archiving and CommunicationSystem• Work list management• Acquisizione immagini• Dicom• Non Dicom• Visualizzazione• Post-elaborazione immagini• Refertazione a monitor• Stampa (pellicola o carta)• Compressione• Archiviazione (Storage) e retrieve (Juke-box, CD-ROM, DVD, MOD, ..)• Trasmissione immagini ad altri sistemi• Integrazione vs. RIS


PACSAcquisizione delle immagini digitali• Acquisizione diretta• Computer Radiography (CR)• Direct Radiography (DR)• TC• RM• US• Medicina Nucleare• Angiografia digitale• Acquisizione indiretta da pellicole• digitalizzazione con Scanner• Acquisizione indiretta da monitor•Video Frame Grabber


Archivi, SLA esicurezza dei datiL’archiviazione digitaleEsigenzedi sicurezzaEsigenzeclinicheEsigenzemedico-legali“Sistema” degli archivi


ESAME INCORSOESAME“CHIUSO”Archivi, SLA esicurezza dei datiGli archivi dell’Area clinicaTeleconsultoArchivio esamiin corsoArchivioclinico dibaseArchivioteleconsulto (OUT)Archivio remototeleconsulto (IN)Archivio teleconsulto(IN)Archivio remototeleconsulto (OUT)Archivio WEBInternetIntranet Consultazione WEBPatient CD


L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE INRADIOLOGIASICUREZZA E PRIVACY DEIDATI<strong>Dott</strong>. <strong>Corrado</strong> BibbolinoDirettore del Dipartimento Diagnostico,dei Servizi e diRicerca ClinicaIstituto Nazionale per le Malattie InfettiveIRCCS “Lazzaro Spallanzani”Via Portuense, 292 - Roma


Dati ?


NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI CARATTERE GENERALE∆∆∆∆Codice di Deontologia MedicaCodice CivileCodice Processuale CivileCodice dei beni culturali e del paesaggio D.Lg. 22 gennaio 2004, n.242.∆Circolare Ministero della Sanità, n. 61 del 19 dicembre 1986∆D. L.gs n. 196/03∆Allegato B del D. L.gs n. 196/03∆∆∆∆L. n.59/97D. L.gs n.82/05, Codice dell'amministrazione digitaleD. L.gs n. 159/06, Disposizioni integrative e correttive al D. L.gs n.82/05Technical Framework IHENORMATIVA DI RIFERIMENTO PER DOCUMENTAZIONE DIDIAGNOSTICA PER IMMAGINI∆D. P. R. n. 128/1969∆Circolare del Ministero della Sanità n. 61/86∆D. L.gs n. 230/1995∆D. M. 14.2.1997∆Direttiva 97/43/EURATOM∆D. L.gs n. 187/2000∆PACS-Italia, Società Italiana di Radiologia Medica (cap.1.6, La documentazioneper il paziente. Aspetti legali)


…Si è sentito il bisogno di specificare quando i dati acquisitidalle varie apparecchiature per Diagnostica per immagini siaggreghino per formare quella che comunemente indiagnostica per immagini si definisce immagine, in quanto imoderni sistemi producono dei “metadati”, quali ad esempiole immagini “grezze”.Si può tranquillamente affermare che, in diagnostica perimmagini, l'immagine digitale è un insieme di datiiconografici, anagrafici e numerici rappresentatiinformaticamente secondo lo standard DICOM. Definiamoinoltre rappresentazione digitale di immagine diagnosticaqualsiasi trasformazione dal formato DICOM ad altriformati quali ad esempio jpeg, gif, avi, etc….


Vanno quindi archiviate, e sottoposte successivamente alprocesso di conservazione a termini di legislazione vigente,tutte le immagini digitali in formato DICOM prodotte dalleapparecchiature di diagnostica per immagini della Struttura.Qualora alcune immagini fossero non in formato DICOM, sipotrà procedere alla loro conservazione, prestandoparticolare attenzione al fatto che dovrà essere garantitaalmeno per un arco temporale di dieci anni la lorovisualizzabilità dal responsabile della conservazione. Siricorda che il Comitato DICOM sconsiglia vivamentearchiviazioni di immagini in formati proprietari,sottolineando in particolare la scarsa stabilità e portabilità deiformati video


Tutte le attività che si vanno a trattare nelle presenti linee guida (firma,consolidamento, archiviazione e conservazione del documento informatico,esibizione) rientrano a pieno titolo nelle attività previste dall'art. 4, co. 1, lett. a)del D.lgs n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo ilquale il trattamento va inteso come “qualunque operazione o complesso dioperazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti laraccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e ladistruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.Inoltre, è da sottolineare che tutti i procedimenti di dematerializzazione quiaffrontati riguardano dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente,per il trattamento dei quali è assolutamente necessario prestare la massima cura,ottemperando con precisione alle imposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e dei suoiallegati. In particolare, al Titolo V del Codice e nello specificoAllegato B, il Legislatore si è dimostrato estremamente attento a questi dati diforte interesse pubblico e alle attività ad essi correlate: ciò pretendendo cheminime e idonee misure vengano messe in atto per poter procedere al trattamentoe garantire la riservatezza delle informazioni e la sicurezza dei sistemi che legestiscono.…


Legge 196/03Codice in materia diprotezione dei dati personaliTitolo IPRINCIPI GENERALIArt. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)1. Chiunque ha diritto alla protezione dei datipersonali che lo riguardano.


Definizioni: art 4 196/03dato personale", qualunque informazioneb) "dato"personale", qualunque informazionerelativa a persona fisica, persona giuridica, enteod associazione, identificati o identificabili,anche indirettamente, mediante riferimento aqualsiasi altra informazione, ivi compreso unnumero di identificazione personale;


Definizioni:art 4 196/03dati identificativi", i dati personali chec) "dati"identificativi", i dati personali chepermettono l'identificazione direttadell'interessato;dati sensibili", i dati personali idonei ad) "dati"sensibili", i dati personali idonei arivelare l'origine razziale ed etnica, leconvinzioni religiose, filosofiche o di altrogenere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,sindacati, associazioni od organizzazioni acarattere religioso, filosofico, politico osindacale, nonché i dati personali idonei arivelare lo stato di salute e la vita sessuale;


Definizioni:trattamento", qualunque operazione o"trattamentoa) complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausiliodi strumenti elettronici, concernenti la raccolta, laregistrazione, l'organizzazione, la conservazione, laconsultazione, l'elaborazione, la modificazione, laselezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, ladiffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,anche se non registrati in una banca di dati;


Definizioni art 4 196/03:f) " titolare", la persona fisica, la persona giuridica, laf) "titolarepubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazione od organismo cui competono, ancheunitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine allefinalità, alle modalità del trattamento di dati personali eagli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo dellasicurezza;


Definizioni art 4 196/03:g) "responsabile"responsabile", la persona fisica, la personagiuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasialtro ente, associazione od organismo preposti daltitolare al trattamento di dati personali;h) "incaricati"incaricati", le persone fisiche autorizzate acompiere operazioni di trattamento dal titolare o dalresponsabile


196/03 Titolo VSICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMICAPO IMISURE DI SICUREZZAArt. 31 (Obblighi di sicurezza)1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, inmodo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventivemisure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, deidati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito onon conforme alle finalità della raccolta.


Misure di sicurezza idonee e responsabilità civile del titolare deltrattamentoLe misure di sicurezza “minime" sono solo una parte degliaccorgimenti obbligatori in materia di sicurezza (art. 33 del Codice).Infatti, come già previsto dalla legge n. 675/1996, esiste un obbligo piùgenerale di ridurre al minimo determinati rischi, per cui occorrecustodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento percontenere le probabilità che i dati siano distrutti, dispersi ancheaccidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimentitrattati in modo illecito.


Misure di sicurezza idonee e responsabilità civile del titolare deltrattamentoCiò va fatto adottando misure idonee anche in base al progressotecnico, alla natura dei dati ed alla caratteristiche del trattamento.L’inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecitoanche se non si determina un danno per gli interessati; viola inoltrei loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione deidati personali che può essere esercitato nei confronti del titolaredel trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone aresponsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora,davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tuttele misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice).


CAPO IIMISURE MINIME DI SICUREZZAArt. 33 (Misure minime)1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezzadi cui all'articolo 31, o previsti da specialidisposizioni, i titolari del trattamento sonocomunque tenuti ad adottare le misure minimeindividuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo diprotezione dei dati personali.


CAPO IIMISURE MINIME DI SICUREZZAArt. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentitosolo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenutonell'allegato B), le seguenti misure minime:∆a) autenticazione informatica;∆b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;∆c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;∆d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito aisingoliincaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumentielettronici;∆e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, adaccessi non consentiti e a determinati programmi informatici;∆f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino delladisponibilità dei dati e dei sistemi;∆g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;∆h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamentidi dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi


MISURE DI SICUREZZA MINIMEALLEGATO B. DISCIPLINARE TECNICO INMATERIA DI MISURE MINIME DISICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice) -Modalità tecniche da adottare a cura deltitolare, del responsabile ove designato edell'incaricato, in caso di trattamento construmenti elettronici


Credenziali, autenticazione, autorizzazione1. Il trattamento di dati personali con strumentielettronici è consentito agli incaricati dotati dicredenziali di autenticazione che consentano ilsuperamento di una procedura diautenticazione relativa a uno specificotrattamento o a un insieme di trattamenti.


Credenziali, autenticazione, autorizzazione2. Le credenziali di autenticazione consistono in uncodice per l'identificazione dell'incaricatoassociato a una parola chiave riservataconosciuta solamente dal medesimo oppure inun dispositivo di autenticazione in possesso euso esclusivo dell'incaricato, eventualmenteassociato a un codice identificativo o a unaparola chiave, oppure in una caratteristicabiometrica dell'incaricato, eventualmenteassociata a un codice identificativo o a unaparola chiave.


Credenziali, autenticazione, autorizzazione3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associateindividualmente una o più credenziali perl'autenticazione.4. Con le istruzioni impartite agli incaricati èprescritto di adottare le necessarie cautele perassicurare la segretezza della componenteriservata della credenziale e la diligentecustodia dei dispositivi in possesso ed usoesclusivo dell'incaricato


Credenziali, autenticazione, autorizzazione5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema diautenticazione, è composta da almeno otto caratterioppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lopermetta, da un numero di caratteri pari al massimoconsentito; essa non contiene riferimenti agevolmentericonducibili all'incaricato ed è modificata daquest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di datisensibili e di dati giudiziari la parola chiave èmodificata almeno ogni tre mesi.


Credenziali, autenticazione, autorizzazione6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, nonpuò essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempidiversi.7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate daalmeno sei mesi sono disattivate, salvo quellepreventivamente autorizzate per soli scopi di gestionetecnica.8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perditadella qualità che consente all'incaricato l'accesso ai datipersonali.


Credenziali, autenticazione,autorizzazione9. Sono impartite istruzioni agliincaricati per non lasciareincustodito e accessibile lostrumento elettronico duranteuna sessione di trattamento.


Credenziali, autenticazione, autorizzazione10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici èconsentito esclusivamente mediante uso della componenteriservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartiteidonee e preventive disposizioni scritte volte a individuarechiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare ladisponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungataassenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile eindifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e disicurezza del sistema.In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzatagarantendo la relativa segretezza e individuando preventivamenteper iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devonoinformare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.


Credenziali, autenticazione, autorizzazioneSistema di autorizzazione12. Quando per gli incaricati sono individuati profili diautorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema diautorizzazione.13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o perclassi omogenee di incaricati, sono individuati e configuratianteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitarel'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni ditrattamento.14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, èverificata la sussistenza delle condizioni per la conservazionedei profili di autorizzazione.


Protezione da programmi maligni, prevenzione dalle vulnerabilità,salvataggio dei datiAlcune misure previste dal codice sono rivolte a tutelare la sicurezzadi tutte le tipologie di dati personali dalle nuove emergenti criticità:· i dati personali devono essere protetti contro il rischio di intrusione edell’azione di virus, internet worm, programmi maligni, ecc., mediantel’attivazione di idonei strumenti elettronici, (ad esempio antivirus,firewall, ed altri adeguati sistemi) da tenere aggiornati;∆i dati devono essere salvati su copie di riserva almeno settimanalmentenel rispetto di apposite disposizioni tecniche e organizzative


Backup, supporti rimovibili, ripristinoSe si trattano i cosiddetti dati sensibili o giudiziari questi datidovranno essere protetti da ulteriori misure di sicurezza, quali:· strumenti elettronici che evitano gli accessi abusivi (intrusioni);· procedure per la generazione e la custodia di copie di sicurezza deidati (back up);


Backup, supporti rimovibili, ripristinoistruzioni organizzative e tecniche per la custodia el’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati idati al fine di evitare accessi non autorizzati etrattamenti non consentiti;disposizioni per riutilizzare o distruggere i supportirimovibili sui quali sono registrati tali dati;strumenti per il ripristino della disponibilità dei dati edei sistemi entro tempi certi e compatibili con i dirittidegli interessati, non superiori a sette giorni


Archiviazione nell’area radiologica: esigenze nell’area della sicurezzaRipristino di dati perduti• Ripristino di dati in caso di perdita/alterazione dei datioriginari (es. guasti HW-SW)• Accesso per grandi volumi di dati• Supporti riscrivibili (HD, nastro magnetico)• Tempi di recupero moderatamente lunghi (ore(ore)Continuità di servizio• Continuità di servizio, anche in caso di catastrofe (entrain funzione in luogo del sistema fuori servizio)• Accesso ai dati con modalità analoghe al sistemaoriginario• Tempo di sostituzione brevissimo


Archiviazione di sicurezza: le soluzioni tecnicheMirroring: duplicazione on-line dell’archivio clinico di base (tutto o in parte),sulla stessapiattaforma HW-SW in cui opera il sistema RIS-PACSBack-Up: duplicazione batch dell’archivio su altre piattaforme locali (recupero in caso di perdita dei dati dal sistema principale) remote (recupero in caso di caduta del sistema principale – Remotestorage)Disaster Recovery: creazione e mantenimento di un sistema in grado di sostituire ilsistemaprincipale in caso di disastro (Sistema fault tolerant)


Archiviazione “medico-legale”: concetti e terminologia(CNIPA, Delib. 11/2004 )Archiviazione digitale:“memorizzazione suqualunque supporto idoneo esenza particolari regole, se nonl’identificazione univoca deidati memorizzati”Consentiti tutti I supportidigitali(HD, RAID, Nastri, CD,WORM, MOD, DVD)Non richiesta procedura diautenticazioneConservazione digitale:Archiviazione definitiva, su supporti: non alterabili (CD, WORM, MOD,DVD) datati e firmati dal responsabiledellaconservazioneRichiede la figura di “Responsabiledella conservazione”Richiede la firma e data elettronica suidocumenti “conservati”


“firma elettronicaqualificata”La firma elettronica ottenuta attraverso una procedurainformatica che garantisce la connessione univoca alfirmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario puòconservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali siriferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi sianostati successivamente modificati, che sia basata su uncertificato qualificato e realizzata mediante un dispositivosicuro per la creazione della firma


“firma digitale”“ un particolare tipo di firma elettronica qualificatabasata su un sistema di chiavi asimmetriche acoppia,una pubblica e una privata, che consente altitolare tramite la chiave privata e al destinatariotramite la chiave pubblica, rispettivamente, direndere manifesta e di verificare la provenienza el’integrità di un documento informatico o di uninsieme di documenti informatici”.


CNIPA DELIBERAZIONE n. 11 del 19febbraio 2004Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo agarantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445Art. 3.Conservazione sostitutiva di documenti informatici∆1. Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici, anche sottoscritti, così comeindividuati nell'art. 1, lettera f), e, eventualmente, anche delle loro impronte, avviene mediantememorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su unaevidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, delriferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attestail corretto svolgimento del processo.∆2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti informatici conservati avviene mediantememorizzazione su altro supporto ottico e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti o suuna evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi delriferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attestail corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici sottoscritti,così come individuati nell'art. 1, lettera f), è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporalee della firma digitale, da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quantoriversato al documento d'origine.


Archiviazione “medico-legale”: il Responsabile della conservazione(CNIPA, Delib. 11/2004,art. 5 )Il Responsabile della conservazione: stabilisce la configurazione del sistema di archiviazione stabilisce I criteri di sicurezza e tracciabilità dei dati verifica la presenza dei dati per l’identificazione cura la localizzazione delle copie di sicurezza mantiene l’archivio delle varie versioni del SW di gestionedell’archivio dei dati adotta le misure di sicurezza fisica (contro minacce esterne, inclusecatastrofi) definisce le procedure “antitruffa” (certezza della data) verifica (5 anni) della leggibilità dei dati provvede al salvataggio di dati a rischio di leggibilità o perdita


Composizione del Gruppo di Studio per l’Assicurazione di Qualità inRadiologia Diagnostica ed Interventistica<strong>Corrado</strong> Bibbolino Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro SpallanzaniIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, RomaFrancesco Campanella Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza delLavoro, RomaPatrizia Cenni AUSL di Ravenna, RavennaStefania delle Canne Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, RomaAdriano Fileni Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani, RomaFiorenzo Gasparri ASL di Frosinone, Presidio ospedaliero di SoraBiagio Merlino Università Cattolica del Sacro Cuore, RomaVittorio Miele <strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> San <strong>Camillo</strong>-<strong>Forlanini</strong>, RomaAntonio Orlacchio Policlinico Tor Vergata, RomaRenato Padovani <strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> Santa Maria Misericordia, UdineRosario Palma <strong>Azienda</strong> Sanitaria Locale Napoli 1, NapoliRoberto Ropolo <strong>Azienda</strong> <strong>Ospedaliera</strong> San Giovanni Battista, TorinoVeronica Rossetti Ospedale San Giovanni Antica Sede, TorinoAntonio Rotondo Seconda Università degli Studi, NapoliMassimo Silva Ospedale A. Cardarelli, NapoliGiustina Simone Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore diSanità, RomaVincenza Viti Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore diSanità, RomaSegreteria organizzativaFranca Grisanti Dipartimento di Tecnologie e Salute, Istituto Superiore diSanità, Roma


Teleradiologia:La opportunità delle regole<strong>Corrado</strong> BibbolinoDirettore del Dipartimento Diagnostico , dei Servizi e di RicercaIstituto Nazionale per le Malattie InfettiveIRCCS “Lazzaro Spallanzani”Via Portuense, 292 - Roma


TeleradiologiaLa Teleradiologiaè ...“ ...trasmissione delle immagini e dei dati ad esse associatial fine di permettere la formulazione più rapida edaccurata della diagnosi e la decisione più tempestiva emirata delle strategie terapeutiche. “(Caramella 1992)


TeleradiologiaLa Teleradiologiaè ...“ ...trasmissione delle immagini e dei dati ad esse associatial fine di permettere la formulazione più rapida edaccurata della diagnosi e la decisione più tempestiva emirata delle strategie terapeutiche. “(Caramella 1992)


Definition of TeleradiologyTeleradiology is the electronic transmission of radiologicimages from one location to another for interpretatonand/or consultation, allowing for more timelyinterpretation of radiologic images, greater access tosecondary consultations, and continuing education.Teleradiology may improve access to radiologicinterpretations and thus significantly improve patientcare.ACR T.S. for Teleradiology, 10/1/05ACR T.S. for Teleradiology, 10/1/05L Berlin Montecatini 2007


Atto medico -Catena dell’informazione adeguataHardware e ProattivitàDal Medico di base al personale di salaMdc: controindicazioni, tipo,concentrazione, volume, velocità diiniezione, metodo di iniezioneDose: Giustificazione!!Dose: professionalità del TSRM(Ottimizzazione)


Atto medicoRimane invariato l’obbligo che leindagini con somministrazione di m.d.c.sia intra cavitaria che intra vasaledebbano essere condotte in presenzafisica del medico radiologo.SIRM 2010Linee guida ISS-


TELEGESTIONEDiagnosiDiagnosi: : i 7 ComandamentiMotivata richiesta di prestazione del medicoprescrivente con quesito clinicoInquadramento clinico anamnestico convalutazione di eventuali esami precedentiGiustificazione o non giustificazione con proposta ditecniche alternativeInformativa per il consenso e consensoEsecuzione (adeguatezza delle attrezzature,competenza professionale effettiva, delega per gliaspetti pratici al TSRM, appropriata documentazioneiconograficaInterpretazione/Refertazione/Comunicazione eDiscussione con il ClinicoArchiviazione


TELEGESTIONETelediagnosi: una premessa obbligataRequisiti Indispensabili


ISS Telegestione tipo ARichiesta del medico specialista direparto aRadiologo presente nello stabilimentoospedaliero - ospedale a padiglioni conpiù U.O. di diagnostica per immaginiDisposizione al TSRM delladiagnostica che esegue l’esameIl radiologo in telegestione referta leimmagini


ISS Telegestione tipo BRichiesta del Medico Specialista di PSRadiologo collegato in telegestioneDisposizione al TSRM che eseguel’esameIl radiologo in telegestione valuta leimmagini ai fini diagnosticiAllerta, se necessario, il radiologoreperibile aziendale nei casi nonrisolvibili on lineReferta l’esame


Il consensoL’attività in Teleradiologia necessita di due differenticonsensi : uno per la realizzazione della procedura,l’altro per la trasmissione in rete. Se poi per l’attodiagnostico non è indispensabile la raccolta scrittadel consenso, per la trasmissione dei dati al di fuoridell’Ospedale/<strong>Azienda</strong> sarà sempre opportunodisporre del consenso scritto dell’avente diritto. Purnon essendo obbligatoria, buona norma di prudenzasuggerisce la raccolta del consenso anche nell’utilizzointra aziendale della teleradiologia.Orlacchio,ISS 2008


AccuracyDo teleradiographic images have sameclarity and resolution as original?Is transmitting equipment functioningadequately?Is receiving equipment functioningadequately?Error rate of interpreting radiologist


Teleradiology: SecurityTeleradiology systems should providenetwork and software securityprotocols to protect the confidentialityof patients’ identification and imagingdata consistent with federal and statelegal requirements. There should bemeasures to safeguard the data and toensure data integrity againstintentional or unintentional corruptionof the data.


Guida per un buon usoprofessionale e deontologicodella teleradiologia“Francia”

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