2. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica i livelli che sarannoraggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazidell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificatoall’art.5.3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presentearticolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso unapposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontaridal presente R.E., vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle partidell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.4. L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e vamesso in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnicoincaricato.Articolo 7 – Requisiti definiti da norme di settore1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e perverificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnicoabilitato, con deposito presso le competenti autorità), anche contestualmente all’inizio lavori o diverifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da partedel progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte dienti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.2. Salvo nei casi in cui il progetto, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso ilComune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o sianoautocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’operaal progetto ed alle vigenti normative comunicherà al Comune gli estremi degli atti di deposito diinizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia lecertificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati.3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranzeesecutive) comporta da parte del dirigente responsabile, (oltre all’irrogazione delle sanzioni pereventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla normanazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alleautorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa.4. Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativiimpatti sull’ambiente e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo abilitativoè subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia diigiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’osservanza delle prescrizioni derivanti dall’esame dicui all’art.19, comma primo, lettera h) bis, della L.R. 4 maggio 1982, n.19 nonché al rispettodelle prescrizioni dettate nell’ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione diimpatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In via transitoria, continua atrovare applicazione l’individuazione delle attività produttive e di servizio di cui alla deliberazionedella Giunta regionale n.477 del 21 febbraio 1995.Articolo 8 - Lista delle esigenze1) I requisiti tecnici si riferiscono, a seconda dei casi, alle esigenze di base riconosciute comeessenziali per gli edifici, in senso globale e fruitivo, e definite secondo la Direttiva CEE n°89/106.2) La lista delle esigenze è la seguente:1. Resistenza meccanica e stabilità:1.1) L’opera deve essere concepita e realizzata in modo tale che le azioni cui può esseresottoposto durante la costruzione e l’uso non provochino:- il crollo dell’organismo edilizio o di una sua parte;- deformazioni di importanza inammissibile (deformazioni che pregiudicano lafunzionalità dell’organismo edilizio);- danni alle altre parti strutturali, agli elementi non strutturali ed agli impianti inseguito a deformazioni e spostamenti eccessivi degli elementi portanti;8
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.Nelle zone sismiche vanno inoltre limitati o evitati i danni agli elementi non strutturalie agli impianti, vanno evitati danni agli edifici contigui e negativi effetti sullasicurezza e percorribilità della strade.2. Sicurezza in caso di incendio:2.1) L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso diincendio:- sia garantita per un determinato tempo la capacità portante dell’organismo edilizioe dei singoli componenti;- siano limitate all’interno dell’organismo edilizio la produzione e la propagazione delfuoco e del fumo;- sia limitata la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini;- gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti;- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.Dovranno quindi in particolare essere controllati: l’infiammabilità dei materiali dellacostruzione, la dotazione d’impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità dei puntidi rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza ela reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità, infiammabilità,velocità di propagazione della fiamma), il sistema d’accessibilità e d’evacuazione,ecc...3. Benessere ambientale:3.1) L’opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere deglioccupanti, da non compromettere l’igiene e la salute dei fruitori e degli interessati edin particolare in modo da non provocare: sviluppo di gas tossici; presenza nell’aria diparticelle o di gas pericolosi; emissione di radiazioni pericolose; inquinamento otossicità dell’acqua o del suolo; difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumio dei rifiuti solidi o liquidi; formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.4. Sicurezza nell’impiego:4.1) L’opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione noncomporti rischi di incidenti inammissibili quali scivolate, cadute, collisioni, ustioni,folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.5. Protezione contro il rumore:5.1) Il controllo dei requisiti acustici dei locali è uno dei requisiti che concorrono almantenimento dell’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare alsoddisfacimento dell’esigenza del benessere uditivo.L’opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottopostigli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che nonnuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, diriposo e di lavoro.6. Risparmio energetico:6.1) L’edificio deve essere concepito e costruito in modo tale da garantire agli utenti lamassima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d’uso. Inoltre, dovrannoessere considerate le specifiche esigenze dei bambini e degli utenti disabili ocomunque a mobilità limitata, in ordine alle problematiche relative all’accessibilità efruibilità degli spazi e delle attrezzature, e all’abbattimento delle barrierearchitettoniche.7. Fruibilità di spazi ed attrezzature:7.1) L’opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire:9
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