sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo icriteri specificati nell’allegato A/2.;- progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato,con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle noteai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione vapresentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativoall’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale checonsenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori;- adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’allegato A/2 (per dimensioni,materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative aimateriali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditteproduttrici secondo metodiche riconosciute;- descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta deimateriali da impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli diprestazione richiesti (accettabile solo se l’allegato A/2 non indica altri metodi di verifica)ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutivaverranno scelti in conformità alla corrispondente normativa.8. A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo ilrequisito:- dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per leverifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato allaprogettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione vain tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente aisensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito);dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata;- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigentenormativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelleindicate nell’allegato A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dellospazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguitesecondo i metodi indicati nell’allegato A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati,ferma restando la necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o dellasoluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singolirequisiti);- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale;il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;- giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere ilcertificato di conformità edilizia) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati,delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportatoda certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilasciodel certificato di conformità edilizia o successivi a campione seguono in genere le modalitàspecificate nell’allegato A/2.10. I requisiti cogenti sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificatodi conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dallacorrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascunrequisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantirein tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delleopere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art.6.Articolo 4 – Requisiti volontari1. I requisiti volontari dal presente Regolamento Edilizio sono indicati per offrire la possibilità, aglioperatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso ilraggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai incontrasto con questi ultimi.6
Articolo 5 – Limiti di applicazione dei requisiti1. Poiché ogni requisito, cogente o raccomandato, ha un proprio campo di applicazione (sempreindividuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 3, comma 4 e talvolta individuato anchedal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale iltecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella relazione tecnica quali sono irequisiti cogenti e quelli volontari pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attivitàpreviste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizionedell’organismo edilizio illustrato nello schema precedente) o ai singoli componentidell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto nell’allegatoA1 e il gruppo B per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anchese i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sonoconformi a quelli indicati all’allegato A/2 o nei requisiti volontari; in alternativa il tecnico giustifical’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Iltecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmenteanche in corso d’opera.2. Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al commaprecedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica.3. Nel caso di attività classificata ai sensi di cui alla delibera regionale n.477/95, vanno rispettatele ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghidi lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutturesanitarie competenti.4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definital’attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiticogenti per la destinazione d’uso prevista nell’area d’intervento dallo strumento urbanisticovigente.5. A lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato dicompilare la scheda tecnica descrittiva ai sensi dell’art.20 L.R. n.31/2002:- allega le dichiarazioni di conformità e gli eventuali collaudi ai sensi di legge;- indica le eventuali prove in opera eseguite secondo il programma stabilito nella relazionetecnica ed livelli di prestazione accertati per l’opera realizzata, dichiarando la conformità deilivelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l’avvio del procedimentoabilitativo all’intervento edilizio;- allega gli eventuali giudizi sintetici.6. Nel caso di cui al precedente comma 4, la scheda tecnica di cui all’art.20 della L.R. n.31/2002ed il certificato di conformità edilizia di cui all’art.21 della medesima legge attestano larispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delleprescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogentisopraddetti. Se la successiva definizione dell’attività specifica rende necessarie opere edilizieaggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, puòoccorrere un ulteriore titolo abilitativo all’intervento edilizio.7. Se esiste l’apposita modulistica comunale la scheda tecnica é redatta utilizzandola.Articolo 6 – Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero1. I requisiti cogenti del presente Regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi diapplicazione, nei seguenti casi:- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;- ristrutturazione urbanistica;- ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi diristrutturazione globale;- cambio di destinazione d’uso;- cambio di attività classificata, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazionedell’attività è quella definita nella delibera regionale 477/95 e successive modificazioni edintegrazioni.7
- Page 1: COMUNE DI COMACCHIOSETTORE ASSETTO
- Page 4 and 5: Articolo 2 - Requisiti e famiglie d
- Page 8 and 9: 2. Per i medesimi interventi il pro
- Page 11 and 12: Capitolo II - REQUISITI COGENTIREQ.
- Page 13 and 14: - ADEGUAMENTO: s’intende interven
- Page 15: - SEPARAZIONE.Devono quindi essere
- Page 18 and 19: REQ. N°3.2.: SMALTIMENTO DEGLI AER
- Page 20: REQ. N°3.3.: APPROVVIGIONAMENTO ID
- Page 23 and 24: È vietato lo scarico diretto nelle
- Page 25 and 26: REQ. N°3.6.: ILLUMINAMENTO NATURAL
- Page 27 and 28: REQ. N°3.7.: OSCURABILITA’ESIGEN
- Page 29 and 30: REQ. N°3.9.: TEMPERATURA SUPERFICI
- Page 31 and 32: R.C. 3.10.1 - Ventilazione per le f
- Page 33 and 34: REQ. N°3.11.: PROTEZIONE DALLE INT
- Page 35 and 36: SOVRACCARICHI VARIABILI PER EDIFICI
- Page 37 and 38: REQ. N°4.2.: SICUREZZA DEGLI IMPIA
- Page 39 and 40: REQ. N°5.1.: ISOLAMENTO ACUSTICO A
- Page 41 and 42: REQ. N°5.2.: ISOLAMENTO ACUSTICO A
- Page 43 and 44: INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
- Page 45 and 46: unità immobiliare. Sono spazi di r
- Page 47 and 48: REQ. N°7.2.: DISPONIBILITA’ DI S
- Page 49 and 50: - è rispettata la normativa per la
- Page 51 and 52: - un terminale per lo scarico della
- Page 53 and 54: Capitolo III - MODALITA’ DI VERIF
- Page 55 and 56: REQ. N°2.1.: RESISTENZA AL FUOCO,
- Page 57 and 58:
CRITERI GENERALI DI SICUREZZAANTINC
- Page 59 and 60:
REQ. N°3.1.: CONTROLLO DELLE EMISS
- Page 61 and 62:
REQ. N°3.2.: SMALTIMENTO DEGLI AER
- Page 63 and 64:
REQ. N°3.3.: APPROVVIGIONAMENTO ID
- Page 65 and 66:
REQ. N°3.4.: SMALTIMENTO DELLE ACQ
- Page 67 and 68:
REQ. N°3.5.: TENUTA ALL’ACQUAIN
- Page 69 and 70:
REQ. N°3.6.: ILLUMINAMENTO NATURAL
- Page 71 and 72:
lψι1,00,90,8106430,720,61,50,510,
- Page 73 and 74:
La verifica consiste nel calcolo de
- Page 75 and 76:
FIG.6FIG.7FIG.875
- Page 77 and 78:
TAB. 1Materiale e natura della supe
- Page 79 and 80:
DETERMINAZIONE DI T (COEFFICIENTE D
- Page 81 and 82:
FIG 11SPAZI DI FORMA REGOLAREFIG. 1
- Page 83 and 84:
FIG.14componente cielo (%)angolo di
- Page 85 and 86:
REQ. N°3.8.: TEMPERATURA DELL’AR
- Page 87 and 88:
REQ. N°3.9.: TEMPERATURA SUPERFICI
- Page 89 and 90:
METODO DI CALCOLO B (PER INFISSI NO
- Page 91 and 92:
REQ. N°3.11.: PROTEZIONE DALLE INT
- Page 93 and 94:
PRINCIALI RIFERIMENTI NORMATIVID.P.
- Page 95 and 96:
D.P.R.6 dicembre 1991, n. 447D.M. 2
- Page 97 and 98:
3. Confrontare R’ W così ottenut
- Page 99 and 100:
R.C. 5.1.2- Rumore prodotto dagli i
- Page 101 and 102:
TAB.1Massa superficialedel solaio d
- Page 103 and 104:
REQ. N°6.1.: CONTENIMENTO DEI CONS
- Page 105 and 106:
REQ. N°7.1.: ASSENZA DI BARRIERE A
- Page 107 and 108:
REQ. N°7.2.: DISPONIBILITA’ DI S
- Page 109:
CAPITOLO I - DELLE PRESCRIZIONI ESI