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check-list per la verifica della conformita' legislativa - Ediltecnico

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prevenzione le condizioni tecnicheproduttive dell'azienda nonche'l'influenza dei fattori dell'ambientee dell'organizzazione del <strong>la</strong>voro.5OBIl datore di <strong>la</strong>voro, previarichiesta, consegna in copiaal/agli RLS il documento divalutazione dei rischi al pari deldocumento unico di valutazionedei rischi <strong>per</strong> le interferenze ?6 Il datore di <strong>la</strong>voro in merito aicontenuti del documento divalutazione dei rischi assicura:6.1OB6.2OB- <strong>la</strong> data certa del documento (edi ogni suo ulterioreaggiornamento) ?- il programma delle misureritenute opportune <strong>per</strong>garantire il miglioramento neltempo dei livelli di sicurezza? SI NO SI NO SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro e dirigente, qualora nonconsegnino al rappresentante <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza il documento di valutazione deirischi (cfr. art. 18, comma 1, let. o)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 750 a 4000 euroLa mancanza di data certa nel documento divalutazione dei rischi o <strong>la</strong> mancatasottoscrizione da parte di tutti i soggettiresponsabili del<strong>la</strong> sicurezza è causa diinesistenza del documento stesso (tamquamnon esset). E’ previsto l’arresto da tre a seimesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euroNon sono previste sanzioni specifiche acarico del datore di <strong>la</strong>voroRientra tra gli obblighi specificiposti a carico del datore di <strong>la</strong>voroquello di consegnare, anche informato elettronico allerappresentanze aziendali dei<strong>la</strong>voratori sia il documento divalutazione dei rischi (in formaordinaria o autocertificata, sia ildocumento di valutazione deirischi interferenziali, ove presente.L’adempimento di cui sopra deveessere espletato solo qualora<strong>per</strong>venga una formale richiesta intal senso da parte del RLS.Tra le novità di rilievo contemp<strong>la</strong>tedall’art. 28 del Dlgs. 81/2008 vi èquel<strong>la</strong> di apporre sul documento divalutazione dei rischi <strong>la</strong> data certa.Senza pretesa di indicare in modoesauriente tutti i possibi<strong>list</strong>rumenti idonei ad assegnare aldocumento una data certa, sievidenziano, in seguito, iprincipali:- ricorso al<strong>la</strong> c.d."autoprestazione" presso ufficipostali;- in partico<strong>la</strong>re <strong>per</strong> leamministrazioni pubbliche,adozione di un attodeliberativo di cui sia certa <strong>la</strong>data in base al<strong>la</strong> disciplinadel<strong>la</strong> formazione, numerazionee pubblicazione dell'atto;- apposizione del<strong>la</strong> c.d. marcatemporale sui documentiinformatici Ricorso al<strong>la</strong> postaelettronica certificata.- apposizione di autentica,deposito del documento ovidimazione di un verbale, inconformità al<strong>la</strong> legge notarile;formazione di un attopubblico;- registrazione o produzione deldocumento a norma di leggepresso un ufficio pubblicoIn alternativa al<strong>la</strong> data certa èsufficiente <strong>la</strong> sottoscrizione deldocumento da parte del datore di<strong>la</strong>voro (il quale solo, beninteso, neassume <strong>la</strong> giuridicaresponsabilità), del responsabiledel servizio di prevenzione eprotezione, del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e delmedico competente.L’art. 28, comma 2, let. c) delD.Lgs 81/08 pone, tra gli obblighia carico del datore di <strong>la</strong>voronell’ambito del<strong>la</strong> predisposizionedel documento di valutazione deirischi, quello di individuare leprocedure <strong>per</strong> l’attuazione dellemisure da realizzare nonché i ruolidell’organizzazione aziendale che vi


debbono provvedere. Si ricorda, inproposito, che tali ruoli debbonoessere assegnati solo a soggetti inpossesso di adeguate competenze epoteri e che queste caratteristichesiano poi anche dimostrabili.6.3OB6.4OB7OB- l’indicazione del nominativo delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione, delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori<strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza o di quelloterritoriale e del medicocompetente che hannopartecipato al<strong>la</strong> valutazione delrischio ?- l’individuazione di quellemansioni che eventualmenteespongono i <strong>la</strong>voratori a rischispecifici che richiedono unariconosciutacapacitàprofessionale, specificaes<strong>per</strong>ienza,adeguataformazione addestramento ?Come previsto dallo stesso D.Lgsn. 81/2008, il datore di <strong>la</strong>voro diaziende che occupano fino a 50dipendenti e che non presentanopartico<strong>la</strong>ri profili di rischio sache <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione dei rischipotrà seguire una procedurastandardizzata, stabilita da undecreto interministeriale in corsodi definizione da parte del<strong>la</strong>commissione consultiva?8 E’ noto al datore di <strong>la</strong>voro che, aifini del<strong>la</strong> valutazione dei rischi:8.1OB- <strong>per</strong> le aziende fino a 10dipendenti, è necessarioprocedere al<strong>la</strong> compi<strong>la</strong>zionedelleprocedurestandardizzate? SI NO SI NO SI NO SI NOQualora il datore di <strong>la</strong>voro non provvede al<strong>la</strong>nomina del responsabile del servizio diprevenzione (cfr. art. 17, comma 1, let. b)) èpunito con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 2.500 a 6.400 euroNel caso in cui non venga tenuto conto,nell’affidare i compiti ai <strong>la</strong>voratori, dellecapacità e delle condizioni degli stessi inrapporto al<strong>la</strong> loro salute e sicurezza (cfr. art.18, comma 1, let. c)) il datore di <strong>la</strong>voro edirigente sono puniti con l’arresto da due aquattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a5.200 euroLa mancata redazione delle procedurestandardizzate o del documento ordinario divalutazione dei rischi comportal’applicazione delle sanzioni previste <strong>per</strong> <strong>la</strong>mancata effettuazione del<strong>la</strong> valutazione, cheespongono il datore di <strong>la</strong>voro al<strong>la</strong> penadell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da2.500 a 6.400 euroLa mancata redazione delle procedurestandardizzate comporta l’applicazione dellesanzioni previste <strong>per</strong> <strong>la</strong> mancataeffettuazione del<strong>la</strong> valutazione, cheespongono il datore di <strong>la</strong>voro al<strong>la</strong> penadell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da2.500 a 6.400 euroL’art. 28, comma 2, let. e) delD.Lgs 81/08 pone, tra gli obblighia carico del datore di <strong>la</strong>voronell’ambito del<strong>la</strong> predisposizionedel documento di valutazione deirischi, quello di indicare ilnominativo del responsabile delservizio di prevenzione eprotezione, del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza o diquello territoriale e del medicocompetente che ha partecipato al<strong>la</strong>valutazione del rischio.E’ necessario che il documento divalutazione dei rischi contengal'individuazione delle mansioni cheeventualmente espongono i<strong>la</strong>voratori a rischi specifici cherichiedono una riconosciutacapacità professionale, specificaes<strong>per</strong>ienza, adeguata formazione eaddestramento (Cfr. art. 28,comma 2, let. f) del D.Lgs 81/08).I datori di <strong>la</strong>voro che occupano finoa 50 <strong>la</strong>voratori possono effettuare<strong>la</strong> valutazione dei rischi sul<strong>la</strong> basedelle procedure standardizzatepubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6dicembre 2012. In alternativapossono redigere il documentoordinario di valutazione dei rischi.La procedura deveobbligatoriamente contenere:a) l'indicazione delle misure diprevenzione e di protezione attuatee dei dispositivi di protezioneindividuali adottati;b) il programma delle misureritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livellidi sicurezza;c) l'individuazione delle procedure<strong>per</strong> l'attuazione delle misure darealizzare, nonche' dei ruolidell'organizzazione aziendale che videbbono provvedere, a cui devonoessere assegnati unicamentesoggetti in possesso di adeguatecompetenze e poteri;d) l'indicazione del nominativo delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione, delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o di quello territoriale edel medico competente che hapartecipato al<strong>la</strong> valutazione delrischio;e) l'individuazione delle mansioniche eventualmente espongono i<strong>la</strong>voratori a rischi specifici cherichiedono una riconosciutacapacità professionale, specifica


8.2OB- <strong>per</strong> le aziende fino a 50dipendenti è possibileapplicare le stesse procedurestandardizzate <strong>per</strong> le aziendefino a 10 dipendenti?9 Il datore di <strong>la</strong>voro nelDocumento di Valutazione deiRischi prevede al minimo <strong>la</strong>trattazione di :9.1OB9.2OB9.3OB- Le generalitàdell’organizzazione ?- La struttura e leresponsabilità, inclusol’organigrammadel<strong>la</strong>sicurezza?- I requisiti legali ed altrirequisitiapplicabiliall’organizzazione ? SI NO SI NO SI NO SI NOLa mancata redazione delle procedurestandardizzate e/o del documento divalutazione dei rischi comportal’applicazione del<strong>la</strong> pena dell’arresto da tre asei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euroIn assenza delle generalità dell’impresa cuisi riferisce <strong>la</strong> valutazione, <strong>la</strong> valutazionestessa deve ritenersi nul<strong>la</strong> in quanto nonriferibile ad alcun soggetto giuridico(tamquam non esset). La conseguenza èl’applicazione delle sanzioni previste <strong>per</strong> <strong>la</strong>mancata effettuazione del<strong>la</strong> valutazione, cheespongono il datore di <strong>la</strong>voro al<strong>la</strong> penadell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da2.500 a 6.400 euroNon sono previste sanzioni specifiche acarico del datore di <strong>la</strong>voroNon sono previste sanzioni specifiche acarico del datore di <strong>la</strong>voroes<strong>per</strong>ienza, adeguata formazione eaddestramento.I datori di <strong>la</strong>voro che occupano finoa 50 <strong>la</strong>voratori possono effettuare<strong>la</strong> valutazione dei rischi sul<strong>la</strong> basedelle procedure standardizzatee<strong>la</strong>borate dal<strong>la</strong> Commissioneconsultiva a norma dell’art. 6,comma 8, lettera f) del D.Lgs81/08 e pubblicate in GazzettaUfficiale il 6 dicembre 2012.Questa possibilità è esclusacomunque <strong>per</strong> le seguenti attività:a) nelle aziende industriali di cuiall'articolo 2 del decreto legis<strong>la</strong>tivo17 agosto 1999, n. 334, esuccessive modificazioni, soggetteall'obbligo di notifica o rapporto, aisensi degli articoli 6 e 8 delmedesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed instal<strong>la</strong>zioni dicui agli articoli 7, 28 e 33 deldecreto legis<strong>la</strong>tivo 17 marzo 1995,n. 230 e successive modificazioni;d) nelle aziende <strong>per</strong> <strong>la</strong>fabbricazione ed il depositoseparato di esplosivi, polveri emunizioni;e) aziende in cui si svolgonoattività che espongono i <strong>la</strong>voratoria rischi chimici, biologici, daatmosfere esplosive, cancerogenimutageni, connessi all'esposizionead amianto;f) aziende che rientrano nel campodi applicazione del titolo IV delD.Lgs n. 81/2008 / CantieriE’ fondamentale indicare conprecisione le generalitàdell’organizzazione cui <strong>la</strong>valutazione dei rischi si riferiscecosì da poter definire in manierachiara le responsabilità chiavedelle varie funzioni.Oltre alle generalitàdell’organizzazione cui <strong>la</strong>valutazione dei rischi si riferisce èconsigliabile formalizzare unorganigramma del<strong>la</strong> sicurezzaaziendale, sia <strong>per</strong> rendere chiari,noti o, comunque, conoscibilicompiti e funzioni dei vari soggettidel<strong>la</strong> sicurezza, sia <strong>per</strong> definire inmaniera chiara le responsabilitàchiave delle varie funzioni.E’ fatto obbligo al datore di <strong>la</strong>voroindicare nel documento divalutazione dei rischi ognirequisito legale comunqueapplicabile al<strong>la</strong> propriaorganizzazione, così da poterdefinire in maniera chiara leresponsabilità chiave delle variefunzioni.


9.4OB9.5OB9.6OB- L’elenco del<strong>la</strong> documentazionea tenuta obbligatoria ?- La procedura / metodologiaapplicata <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione deirischi ?- La valutazione dei rischi <strong>per</strong> gliambienti di <strong>la</strong>voro, inclusi gliaspetti igienico/sanitari ? SI NO SI NO SI NONon sono previste sanzioni specifiche acarico del datore di <strong>la</strong>voroNon sono previste sanzioni specifiche acarico del datore di <strong>la</strong>voroIl datore di <strong>la</strong>voro, nel caso in cui adotta ildocumento di valutazione dei rischi senzauna re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> valutazione di tutti irischi durante l’attività <strong>la</strong>vorativa, senzal’indicazione delle misure di prevenzione edei dispositivi di protezione adottati, senzal’indicazione del nominativo del RSPP, delRLS e del medico competente (cfr. art. 28,comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito conl’ammenda da 1.000 a 2.000 EuroIl documento di valutazione deirischi deve obbligatoriamentecontenere:a) una re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> valutazionedi tutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong>salute durante l'attività <strong>la</strong>vorativa,nel<strong>la</strong> quale siano specificati icriteri adottati <strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazionestessa;b) l'indicazione delle misure diprevenzione e di protezione attuatee dei dispositivi di protezioneindividuali adottati;c) il programma delle misureritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livellidi sicurezza;d) l'individuazione delleprocedure <strong>per</strong> l'attuazione dellemisure da realizzare, nonche' deiruoli dell'organizzazione aziendaleche vi debbono provvedere, a cuidevono essere assegnatiunicamente soggetti in possesso diadeguate competenze e poteri;e) l'indicazione del nominativodel responsabile del servizio diprevenzione e protezione, delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o di quello territoriale edel medico competente che hapartecipato al<strong>la</strong> valutazione delrischio;f) l'individuazione delle mansioniche eventualmente espongono i<strong>la</strong>voratori a rischi specifici cherichiedono una riconosciutacapacità professionale, specificaes<strong>per</strong>ienza, adeguata formazione eaddestramento.Il documento di valutazione deirischi, che può essere conservatoanche su supporto informatico,deve una re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong>valutazione di tutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza e <strong>la</strong> salute durantel'attività <strong>la</strong>vorativa, nel<strong>la</strong> qualesiano specificati i criteri adottati<strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione stessa. Sievidenzia, in proposito, che <strong>la</strong>scelta dei criteri di redazione deldocumento è rimessa al datore di<strong>la</strong>voro, che vi provvede con criteridi semplicità, brevità ecomprensibilità, in modo dagarantirne <strong>la</strong> completezza el’idoneità quale strumentoo<strong>per</strong>ativo di pianificazione degliinterventi aziendali e diprevenzione.Nell’ambito del più generaleprocesso di valutazione dei rischi,è obbligo del datore di <strong>la</strong>vorovalutare anche i rischi <strong>per</strong> gliambienti di <strong>la</strong>voro, inclusi gliaspetti igienici/sanitari eprovvedere affinché:- i luoghi di <strong>la</strong>voro siano conformiai requisiti di salute e sicurezza;- le vie di circo<strong>la</strong>zione interne oall'a<strong>per</strong>to che conducono auscite o ad uscite di emergenza ele uscite di emergenza sianosgombre allo scopo di


consentirne l'utilizzazione in ognievenienza;- i luoghi di <strong>la</strong>voro, gli impianti e idispositivi vengano sottoposti arego<strong>la</strong>re manutenzione tecnica evengano eliminati, quanto piùrapidamente possibile, i difettirilevati che possano pregiudicare<strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong> salute dei<strong>la</strong>voratori;- i luoghi di <strong>la</strong>voro, gli impianti e idispositivi vengano sottoposti arego<strong>la</strong>re pulitura, ondeassicurare condizioni igienicheadeguate;- gli impianti e i dispositivi disicurezza, destinati al<strong>la</strong>prevenzione o all'eliminazione dei<strong>per</strong>icoli, vengano sottoposti arego<strong>la</strong>re pulizia9.7OB9.8OB- La valutazione dei rischiderivanti dalle attrezzature da<strong>la</strong>voro?- La valutazione del rischioderivante dall’impiego disostanze o preparati chimici? SI NO SI NOQualora il datore di <strong>la</strong>voro non esegua <strong>la</strong>valutazione dei rischi, tenendo inconsiderazione a) le condizioni e lecaratteristiche specifiche del <strong>la</strong>voro, ivicomprese eventuali interferenze; b) i rischipresenti nell'ambiente di <strong>la</strong>voro; c) tutte lecondizioni di esercizio prevedibili (cfr. art.80, comma 2) è punito con l’arresto da tre asei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400euroNel caso in cui, nel<strong>la</strong> valutazione dei rischi,non determini preliminarmente l'eventualepresenza di agenti chimici <strong>per</strong>icolosi sulluogo di <strong>la</strong>voro e non valuti anche i rischi<strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong> salute dei <strong>la</strong>voratoriderivanti dal<strong>la</strong> presenza di tali agenti (cfr.art. 223, comma 1) il datore di <strong>la</strong>voro èpunito con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 2.500 a 6.400 euroIl datore di <strong>la</strong>voro, nell’ambito delpiù generale processo divalutazione dei rischi, devevalutare che le attrezzature di<strong>la</strong>voro siano:- instal<strong>la</strong>te ed utilizzate inconformità alle istruzioni d’uso;- oggetto di idonea manutenzioneal fine di garantire nel tempo <strong>la</strong><strong>per</strong>manenza dei requisiti disicurezza di cui all’articoloprecedente e siano corredate, ovenecessario, da appositeistruzioni d’uso e libretto dimanutenzione;- assoggettate a misure diaggiornamento dei requisitiminimi di sicurezza quando, inpresenza di elevati livelli dirischio, le loro adozione negarantisca una significativariduzione.Qualora poi le attrezzaturerichiedano <strong>per</strong> il loro impiegoconoscenze o responsabilitàpartico<strong>la</strong>ri in re<strong>la</strong>zione ai lororischi specifici, il datore di <strong>la</strong>voroprende le misure necessarieaffinché l'uso dell'attrezzatura di<strong>la</strong>voro sia riservato ai <strong>la</strong>voratoriallo scopo incaricati che abbianoricevuto una formazione adeguatae specifica e - in caso diriparazione, di trasformazione omanutenzione - i <strong>la</strong>voratoriinteressati siano qualificati inmaniera specifica <strong>per</strong> svolgere detticompiti.Nel<strong>la</strong> valutazione dei rischi ildatore di <strong>la</strong>voro deve determinarepreliminarmente l’eventualepresenza di agenti chimici<strong>per</strong>icolosi sul luogo di <strong>la</strong>voro,valutare anche i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza e <strong>la</strong> salute dei <strong>la</strong>voratoriderivanti dal<strong>la</strong> presenza di taliagenti e indicare quali misure sonostate adottate, incluse le attività,ivi compresa <strong>la</strong> manutenzione, <strong>per</strong>le quali è prevedibile <strong>la</strong> possibilitàdi notevole esposizione o che, <strong>per</strong>altri motivi, possono provocareeffetti nocivi <strong>per</strong> <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong>sicurezza, anche dopo l’adozione di


di esposizione, compreso quello incui vi e' assorbimento cutaneo.9.11OB9.12OB9.13OB- La valutazione dell’esposizioneagli agenti fisici?- La valutazione dell’esposizionein generale agli agenti nocivi ?- La valutazione dei rischispecifici connessi all’attività ? SI NO SI NO SI NONel caso in cui <strong>la</strong> valutazione dei rischiderivanti da esposizioni ad agenti fisici nonè programmata ed effettuata, con cadenzaalmeno quadriennale, da <strong>per</strong>sonalequalificato nell'ambito del servizio diprevenzione e protezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia o nel casoin cui <strong>la</strong> valutazione dei rischi non e'aggiornata ogni qual volta si verifichinomutamenti che potrebbero render<strong>la</strong>obsoleta, ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendano necessaria <strong>la</strong>sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) ildatore di <strong>la</strong>voro è punito con l’arresto da trea sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a6.400 euroNel caso in cui <strong>la</strong> valutazione dei rischiderivanti da esposizioni ad agenti fisici nonè programmata ed effettuata, con cadenzaalmeno quadriennale, da <strong>per</strong>sonalequalificato nell'ambito del servizio diprevenzione e protezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia o nel casoin cui <strong>la</strong> valutazione dei rischi non e'aggiornata ogni qual volta si verifichinomutamenti che potrebbero render<strong>la</strong>obsoleta, ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendano necessaria <strong>la</strong>sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) ildatore di <strong>la</strong>voro è punito con l’arresto da trea sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a6.400 euroIl datore di <strong>la</strong>voro che non effettua <strong>la</strong>valutazione dei rischi in col<strong>la</strong>borazione conil responsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punitocon <strong>la</strong> pena dell’arresto da tre a sei mesi oNell'ambito del<strong>la</strong> valutazione deirischi, il datore di <strong>la</strong>voro valutatutti i rischi derivanti daesposizione ad agenti fisici in mododa identificare e adottare leopportune misure di prevenzione eprotezione con partico<strong>la</strong>reriferimento alle norme di buonatecnica ed alle buone prassi.La valutazione dei rischi derivantida esposizioni ad agenti fisici e'programmata ed effettuata, concadenza almeno quadriennale, da<strong>per</strong>sonale qualificato nell'ambitodel servizio di prevenzione eprotezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia.La valutazione dei rischi e'aggiornata ogni qual volta siverifichino mutamenti chepotrebbero render<strong>la</strong> obsoleta,ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendanonecessaria <strong>la</strong> sua revisione. I datiottenuti dal<strong>la</strong> valutazione,misurazione e calcolo dei livelli diesposizione costituiscono parteintegrante del documento divalutazione del rischio. Il datore di<strong>la</strong>voro nel<strong>la</strong> valutazione dei rischideve infine precisare quali misuredi prevenzione e protezione devonoessere adottate.Nell'ambito del<strong>la</strong> valutazione deirischi, il datore di <strong>la</strong>voro valutatutti i rischi derivanti daesposizione ad agenti fisici in mododa identificare e adottare leopportune misure di prevenzione eprotezione con partico<strong>la</strong>reriferimento alle norme di buonatecnica ed alle buone prassi.La valutazione dei rischi derivantida esposizioni ad agenti fisici e'programmata ed effettuata, concadenza almeno quadriennale, da<strong>per</strong>sonale qualificato nell'ambitodel servizio di prevenzione eprotezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia.La valutazione dei rischi e'aggiornata ogni qual volta siverifichino mutamenti chepotrebbero render<strong>la</strong> obsoleta,ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendanonecessaria <strong>la</strong> sua revisione. I datiottenuti dal<strong>la</strong> valutazione,misurazione e calcolo dei livelli diesposizione costituiscono parteintegrante del documento divalutazione del rischio. Il datore di<strong>la</strong>voro nel<strong>la</strong> valutazione dei rischideve infine precisare quali misuredi prevenzione e protezione devonoessere adottate.La valutazione dei rischi, anchenel<strong>la</strong> scelta delle attrezzature di<strong>la</strong>voro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati,nonché nel<strong>la</strong> sistemazione deiluoghi di <strong>la</strong>voro, deve riguardare


divengano attive ed efficaci;c) caratteristiche dell'impianto,sostanze utilizzate, processi e loropossibili interazioni;d) entità degli effetti prevedibili.I rischi di esplosione devono esserevalutati complessivamente. Vannoinoltre presi in considerazione iluoghi che sono o possono esserein collegamento, tramite a<strong>per</strong>ture,con quelli in cui possono formarsiatmosfere esplosive.9.18OB9.19OB- La valutazione del rischio daradiazioni ottiche ?- La valutazione del rischioderivante da attività usuranti ? SI NO SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro, nel caso in cui non valutie, quando necessario, misuri, i livelli divibrazioni radiazioni ottiche cui i <strong>la</strong>voratorisono esposti è punito con l’arresto da tre asei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400euroIl datore di <strong>la</strong>voro che non effettua <strong>la</strong>valutazione dei rischi in col<strong>la</strong>borazione conil responsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punitocon <strong>la</strong> pena dell’arresto da tre a sei mesi ocon l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E’invece prevista <strong>la</strong> pena dell’arresto daquattro a otto mesi nell’ipotesi in cui ildatore di <strong>la</strong>voro non effettui <strong>la</strong> valutazionedei rischi in col<strong>la</strong>borazione con ilresponsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto, (cfr. art. 29, comma 1), se <strong>la</strong>vio<strong>la</strong>zione è commessa. Nelle aziende industriali di cui all’art. 2del D.Lgs 177871999, n. 334, soggette anotifica o a rapporto; nelle centrali termoelettriche, nelleaziende <strong>per</strong> <strong>la</strong> fabbricazione e il depositodegli esplosivi, polveri e munizioni, nellestrutture di ricovero e cura pubblichecon oltre 50 <strong>la</strong>voratori in aziende in cui si svolgono attività cheespongono i <strong>la</strong>voratori a rischi biologici, aatmosfere esplosive, cancerogenimutageni, e ad attività di manutenzione,rimozione smaltimento e bonifica diamianto; <strong>per</strong> le attività disciplinate dal titolo IVNell'ambito del<strong>la</strong> valutazione deirischi, il datore di <strong>la</strong>voro valutatutti i rischi derivanti daesposizione alle radiazioni ottichein modo da identificare e adottarele opportune misure di prevenzionee protezione con partico<strong>la</strong>reriferimento alle norme di buonatecnica ed alle buone prassi. Lavalutazione dei rischi èprogrammata ed effettuata, concadenza almeno quadriennale, da<strong>per</strong>sonale qualificato nell'ambitodel servizio di prevenzione eprotezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia.La valutazione dei rischi e'aggiornata ogni qual volta siverifichino mutamenti chepotrebbero render<strong>la</strong> obsoleta,ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendanonecessaria <strong>la</strong> sua revisione. I datiottenuti dal<strong>la</strong> valutazione,misurazione e calcolo dei livelli diesposizione costituiscono parteintegrante del documento divalutazione del rischio. Il datore di<strong>la</strong>voro nel<strong>la</strong> valutazione dei rischideve infine precisare quali misuredi prevenzione e protezione devonoessere adottate.La valutazione dei rischi, anchenel<strong>la</strong> scelta delle attrezzature di<strong>la</strong>voro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati,nonché nel<strong>la</strong> sistemazione deiluoghi di <strong>la</strong>voro, deve riguardaretutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong>salute dei <strong>la</strong>voratori, ivi compresiquelli riguardanti gruppi di<strong>la</strong>voratori esposti a rischipartico<strong>la</strong>ri, tra cui anche quellicollegati allo stress <strong>la</strong>vorocorre<strong>la</strong>to,secondo i contenutidell’accordo europeo dell’8 ottobre2004, e quelli riguardanti le<strong>la</strong>voratrici in stato di gravidanza,secondo quanto previsto daldecreto legis<strong>la</strong>tivo 26 marzo 2001,n. 151, nonché quelli connessi alledifferenze di genere, all’età, al<strong>la</strong>provenienza da altri Paesi e quelliconnessi al<strong>la</strong> specifica tipologiacontrattuale attraverso cui vieneresa <strong>la</strong> prestazione di <strong>la</strong>voro. Ildocumento, redatto a conclusionedel<strong>la</strong> valutazione, deve contenere:a) una re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong>valutazione di tutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza e <strong>la</strong> salute durantel'attività <strong>la</strong>vorativa, nel<strong>la</strong> quale


9.20OB9.21OB- La valutazione del rischioderivante da campielettromagnetici?- La valutazione del rischioincendio ? SI NO SI NOcaratterizzate dal<strong>la</strong> compresenza di piùimprese e <strong>la</strong> cui entità presunta di <strong>la</strong>voronon sia inferiore a 200 uomini-giornoIl datore di <strong>la</strong>voro è punito con <strong>la</strong> penadell’ammenda da 2.000 a 4.000 Euroqualora adotti il documento di valutazionedei rischi senza programmare le misureritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli disicurezza o senza l’individuazione delleprocedure <strong>per</strong> attuare le suddette misure inassenza delle misure prescritte o qualoraadotti il documento di valutazione dei rischisenza consultazione con il Rls o senza tenerconto di eventuali modifiche del processoproduttivo o dell’organizzazione del <strong>la</strong>voroNel caso in cui <strong>la</strong> valutazione dei rischiderivanti da esposizioni ad agenti fisici nonè programmata ed effettuata, con cadenzaalmeno quadriennale, da <strong>per</strong>sonalequalificato nell'ambito del servizio diprevenzione e protezione in possesso dispecifiche conoscenze in materia o nel casoin cui <strong>la</strong> valutazione dei rischi non e'aggiornata ogni qual volta si verifichinomutamenti che potrebbero render<strong>la</strong>obsoleta, ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendano necessaria <strong>la</strong>sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) ildatore di <strong>la</strong>voro è punito con l’arresto da trea sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a6.400 euroIl datore di <strong>la</strong>voro che non effettua <strong>la</strong>valutazione dei rischi in col<strong>la</strong>borazione conil responsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punitocon l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 2.500 a 6.400 eurosiano specificati i criteri adottati<strong>per</strong> <strong>la</strong> valutazione stessa.b) l'indicazione delle misure diprevenzione e di protezione attuatee dei dispositivi di protezioneindividuali adottati;c) il programma delle misureritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livellidi sicurezza;d) l'individuazione delleprocedure <strong>per</strong> l'attuazione dellemisure da realizzare, nonche' deiruoli dell'organizzazione aziendaleche vi debbono provvedere, a cuidevono essere assegnatiunicamente soggetti in possesso diadeguate competenze e poteri;e) l'indicazione del nominativodel responsabile del servizio diprevenzione e protezione, delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o di quello territoriale edel medico competente che hapartecipato al<strong>la</strong> valutazione delrischio;f) l'individuazione delle mansioniche eventualmente espongono i<strong>la</strong>voratori a rischi specifici cherichiedono una riconosciutacapacità professionale, specificaes<strong>per</strong>ienza, adeguata formazione eaddestramento.Nell'ambito del<strong>la</strong> valutazione deirischi, il datore di <strong>la</strong>voro valutatutti i rischi derivanti daesposizione ai campielettromagnetici in modo daidentificare e adottare le opportunemisure di prevenzione e protezionecon partico<strong>la</strong>re riferimento allenorme di buona tecnica ed allebuone prassi. La valutazione deirischi è programmata ed effettuata,con cadenza almeno quadriennale,da <strong>per</strong>sonale qualificatonell'ambito del servizio diprevenzione e protezione inpossesso di specifiche conoscenzein materia. La valutazione deirischi e' aggiornata ogni qual voltasi verifichino mutamenti chepotrebbero render<strong>la</strong> obsoleta,ovvero, quando i risultati del<strong>la</strong>sorveglianza sanitaria rendanonecessaria <strong>la</strong> sua revisione. I datiottenuti dal<strong>la</strong> valutazione,misurazione e calcolo dei livelli diesposizione costituiscono parteintegrante del documento divalutazione del rischio. Il datore di<strong>la</strong>voro nel<strong>la</strong> valutazione dei rischideve infine precisare quali misuredi prevenzione e protezione devonoessere adottate.La valutazione dei rischi diincendio deve consentire al datoredi <strong>la</strong>voro di prendere iprovvedimenti che sonoeffettivamente necessari <strong>per</strong>salvaguardare <strong>la</strong> sicurezza dei<strong>la</strong>voratori e delle altre <strong>per</strong>sonepresenti nel luogo di <strong>la</strong>voro.Questiprovvedimenti


9.22OB- La valutazione del rischiocollegato allo stress <strong>la</strong>vorocorre<strong>la</strong>to,secondo i contenutidell'accordo europeo del08.10.2004 ? SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro che non effettua <strong>la</strong>valutazione dei rischi in col<strong>la</strong>borazione conil responsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punitocon l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 2.500 a 6.400 eurocomprendono:- <strong>la</strong> prevenzione dei rischi;- l'informazione dei <strong>la</strong>voratori edelle altre <strong>per</strong>sone presenti;- <strong>la</strong> formazione dei <strong>la</strong>voratori;- le misure tecnico-organizzativedestinate a porre inatto i provvedimenti necessariLe prevenzione dei rischicostituisce uno degli obiettiviprimari del<strong>la</strong> valutazione dei rischi.Nei casi in cui non è possibileeliminare i rischi, essi devonoessere diminuiti nel<strong>la</strong> misura delpossibile e devono essere tenutisotto controllo i rischi residuiLa valutazione del rischio diincendio tiene conto:a) del tipo di attività;b) dei materiali immagazzinati emanipo<strong>la</strong>ti;c) delle attrezzature presenti nelluogo di <strong>la</strong>voro compresi gliarredi;d) delle caratteristichecostruttive del luogo di <strong>la</strong>vorocompresi i materiali dirivestimento;e) delle dimensioni edell'artico<strong>la</strong>zione del luogo di<strong>la</strong>voro;f) del numero di <strong>per</strong>sonepresenti, siano esse <strong>la</strong>voratoridipendenti che altre <strong>per</strong>sone,e del<strong>la</strong> loro prontezza adallontanarsi in caso diemergenza.La valutazione dei rischi diincendio si artico<strong>la</strong> nelle seguentifasi:a) individuazione di ogni <strong>per</strong>icolodi incendio (p. e. sostanzefacilmente combustibili einfiammabili, sorgenti diinnesco, situazioni chepossono determinare <strong>la</strong> facilepropagazione dell'incendio);b) individuazione dei <strong>la</strong>voratori edi altre <strong>per</strong>sone presenti nelluogo di <strong>la</strong>voro esposte arischi di incendio;c) eliminazione o riduzione dei<strong>per</strong>icoli di incendio;d) valutazione del rischio diincendio;e) <strong>verifica</strong> del<strong>la</strong> adeguatezza dellemisura di sicurezza esistentiovvero individuazione dieventualiulterioriprovvedimenti e misurenecessarie ed eliminare oridurre i rischi residui diincendio.La valutazione del rischio da stressoccupazionale può essere condottasecondo un approccio soggettivo oun approccio oggettivo. Secondol’approccio soggettivo vengonoprese in considerazione le reazionisoggettive dei <strong>la</strong>voratori allecondizioni proprie del loro luogo di<strong>la</strong>voro e delle caratteristiche dellostesso, richiedendo <strong>la</strong> lorovalutazione, riferita, ad esempio:


9.23OB- La valutazione del rischioconnesso alle differenze digenere, all'età, al<strong>la</strong> provenienzada altri Paesi ? SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro che non effettua <strong>la</strong>valutazione dei rischi in col<strong>la</strong>borazione conil responsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punitocon <strong>la</strong> pena dell’arresto da tre a sei mesi ocon l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E’invece prevista <strong>la</strong> pena dell’arresto daquattro a otto mesi nell’ipotesi in cui ildatore di <strong>la</strong>voro non effettui <strong>la</strong> valutazionedei rischi in col<strong>la</strong>borazione con ilresponsabile dei servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, oveprescritto, (cfr. art. 29, comma 1), se <strong>la</strong>vio<strong>la</strong>zione è commessa. Nelle aziende industriali di cui all’art. 2del D.Lgs 177871999, n. 334, soggette anotifica o a rapporto; nelle centrali termoelettriche, nelleaziende <strong>per</strong> <strong>la</strong> fabbricazione e il depositodegli esplosivi, polveri e munizioni, nellestrutture di ricovero e cura pubblichecon oltre 50 <strong>la</strong>voratori in aziende in cui si svolgono attività cheespongono i <strong>la</strong>voratori a rischi biologici, aatmosfere esplosive, cancerogenimutageni, e ad attività di manutenzione,rimozione smaltimento e bonifica diamianto; <strong>per</strong> le attività disciplinate dal titolo IVall’organizzazione del <strong>la</strong>voro, allere<strong>la</strong>zioni sociali, alle richieste postedai compiti da svolgere, alsostegno offerto da su<strong>per</strong>iori ecolleghi, al<strong>la</strong> possibilità diesercitare un controllo sulleproprie attività di <strong>la</strong>voro.Solitamente a queste domanderiferite al <strong>la</strong>voro ne vengonoaffiancate anche altre concernentilo stato di salute psicofisica deisingoli <strong>la</strong>voratori, ad esempio inre<strong>la</strong>zione a: disturbi del sonno,alimentari, fisici, dell’umore.Il metodo di rilevazione è costituitogeneralmente da questionarianonimi somministrati al<strong>la</strong>popo<strong>la</strong>zione presa in esame, o adun campione significativo disoggetti. L’approccio oggettivo sibasa sul<strong>la</strong> misurazione “obiettiva”dei fattori di rischio presenti nelluogo di <strong>la</strong>voro, facendo ricorso, adesempio, a tecniche diosservazione diretta, oppure diinterviste rivolte a conoscitori“es<strong>per</strong>ti” del<strong>la</strong> realtà <strong>la</strong>vorativa inesame (in genere i responsabili delprocesso <strong>la</strong>vorativo), che offronoelementi di valutazioneindipendentementedallee<strong>la</strong>borazioni cognitive dei <strong>la</strong>voratorie dalle loro <strong>per</strong>cezioni o <strong>per</strong>sonalireazioni all’ambiente di <strong>la</strong>voro.Qualora, sul<strong>la</strong> base degli elementiraccolti, emergano delle criticità osia possibile supporre <strong>la</strong> presenzadi rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> salute dei<strong>la</strong>voratori, è possibile procedere adun approfondimento del<strong>la</strong>valutazione del rischio stessofacendo anche ricorso, in unasuccessiva fase, a valutazioni ditipo soggettivo.La valutazione dei rischi, anchenel<strong>la</strong> scelta delle attrezzature di<strong>la</strong>voro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati,nonché nel<strong>la</strong> sistemazione deiluoghi di <strong>la</strong>voro, deve riguardaretutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong>salute dei <strong>la</strong>voratori, ivi compresiquelli riguardanti gruppi di<strong>la</strong>voratori esposti a rischipartico<strong>la</strong>ri, tra cui anche quellicollegati allo stress <strong>la</strong>vorocorre<strong>la</strong>to,secondo i contenutidell’accordo europeo dell’8 ottobre2004, e quelli riguardanti le<strong>la</strong>voratrici in stato di gravidanza,secondo quanto previsto daldecreto legis<strong>la</strong>tivo 26 marzo 2001,n. 151, nonché quelli connessi alledifferenze di genere, all’età, al<strong>la</strong>provenienza da altri Paesi e quelliconnessi al<strong>la</strong> specifica tipologiacontrattuale attraverso cui vieneresa <strong>la</strong> prestazione di <strong>la</strong>voro. Ildocumento, redatto a conclusionedel<strong>la</strong> valutazione, deve contenere:a) una re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong>valutazione di tutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza e <strong>la</strong> salute durantel'attività <strong>la</strong>vorativa, nel<strong>la</strong> quale


10.7OB- Tutte le indicazioni previstedalle specifiche norme sul<strong>la</strong>valutazione dei rischicontenute nei singoli titoli delD.Lgs n. 81/2008 ?11 Il datore di <strong>la</strong>voro aggiornasempre il documento divalutazione dei rischi almeno inconcomitanza a :11.1OB11.2OB SI NO- Aggiornamenti legis<strong>la</strong>tivi ? SI NO- Modifiche significative, dalpunto di vista dell’igiene e/odel<strong>la</strong> sicurezza del <strong>la</strong>voro,dell’attività <strong>la</strong>vorativa ? SI NOQualora il datore di <strong>la</strong>voro adotta ildocumento di valutazione dei rischi (cfr. art.17, comma 1, let. a) senza programmare lemisure ritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli disicurezza o senza l’individuazione delleprocedure <strong>per</strong> attuare le suddette misure inassenza delle misure prescritte (cfr. art. 28,comma 2, lett. c) e d)) è punito conl’ammenda da 2.000 a 4.000 EuroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroLa valutazione dei rischi, anchenel<strong>la</strong> scelta delle attrezzature di<strong>la</strong>voro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati,nonché nel<strong>la</strong> sistemazione deiluoghi di <strong>la</strong>voro, deve riguardaretutti i rischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong>salute dei <strong>la</strong>voratori, ivi compresiquelli riguardanti gruppi di<strong>la</strong>voratori esposti a rischipartico<strong>la</strong>ri, tra cui anche quellicollegati allo stress <strong>la</strong>vorocorre<strong>la</strong>to,secondo i contenutidell’accordo europeo dell’8 ottobre2004, e quelli riguardanti le<strong>la</strong>voratrici in stato di gravidanza,secondo quanto previsto daldecreto legis<strong>la</strong>tivo 26 marzo 2001,n. 151, nonché quelli connessi alledifferenze di genere, all’età, al<strong>la</strong>provenienza da altri Paesi e quelliconnessi al<strong>la</strong> specifica tipologiacontrattuale attraverso cui vieneresa <strong>la</strong> prestazione di <strong>la</strong>voro. Oltrea tali rischi di carattere generaledevono essere tra gli altri valutati,qualora ricorrenti, i rischi derivantidall’uso delle attrezzature di<strong>la</strong>voro, dall’esposizione dei<strong>la</strong>voratori ad agenti fisici e adagenti <strong>per</strong>icolosi, all’uso di Vdt,al<strong>la</strong> movimentazione manuale deicarichi, all’esposizione ad agentibiologici e ad atmosfere esplosive.In caso di intervenute modifichelegis<strong>la</strong>tive il documento divalutazione dei rischi deve essererie<strong>la</strong>borato nel termine di trentagiorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di modifiche significative,dal punto di vista dell’igiene e/odel<strong>la</strong> sicurezza del <strong>la</strong>voro,dell’attività <strong>la</strong>vorativa il documentodi valutazione dei rischi deveessere rie<strong>la</strong>borato nel termine ditrenta giorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>


sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.11.3OB11.4OB11.5OB- Al fatto che sia trascorso un<strong>per</strong>iodosignificativodall’introduzione di misurepreventive o protettive dimarcata rilevanza ?- Evidenze che possonoemergere dall’effettuazione diprove, misure od analisiinerenti <strong>la</strong> sicurezza e/ol’igiene del <strong>la</strong>voro? SI NO SI NO- Casi d’infortunio significativi ? SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroNell’ipotesi sia trascorso un<strong>per</strong>iodosignificativodall’introduzione di misurepreventive o protettive di marcatarilevanza il documento divalutazione dei rischi deve essererie<strong>la</strong>borato nel termine di trentagiorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di evidenze che possonoemergere dall’effettuazione diprove, misure od analisi inerenti <strong>la</strong>sicurezza e/o l’igiene del <strong>la</strong>voro ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso d’infortuni significativi ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documento


medesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.11.6OB11.7OB11.8OB- Analisi di mancati infortunicon marcate evidenzesintomatiche di potenziali fontidi rischio ?- Modifiche sostanziali dimacchine, impianti estrutture?- Modifiche sostanziali nel<strong>la</strong>struttura organizzativa ? SI NO SI NO SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIn caso di mancati infortuni conmarcate evidenze sintomatiche dipotenziali fonti di rischio ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di modifiche sostanziali dimacchine, impianti e strutture ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso modifiche sostanziali nel<strong>la</strong>struttura organizzativa ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione del


esponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.11.9OB11.10OB11.11OB- Modifiche sostanziali nelleprocedure <strong>la</strong>vorative ?- Introduzione di nuovi processiproduttivi e di nuovi metodi di<strong>la</strong>voro ?- Realizzazione di nuoviimpianti, strutture omacchinari ad integrazione odin sostituzione di quelliesistenti ? SI NO SI NO SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIn caso di modifiche sostanzialinelle procedure <strong>la</strong>vorative ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di introduzione di nuoviprocessi produttivi e di nuovimetodi di <strong>la</strong>voro il documento divalutazione dei rischi deve essererie<strong>la</strong>borato nel termine di trentagiorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di realizzazione di nuoviimpianti, strutture o macchinariad integrazione od in sostituzionedi quelli esistenti il documento divalutazione dei rischi deve essererie<strong>la</strong>borato nel termine di trentagiorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e del


appresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.11.12OB11.13OB11.14OB- Motivata richiesta al RSPP daparte di una delle figureinteressate nel processo divalutazione ?- Necessità di modifiche odaggiornamenti delle modalitàdi individuazione e valutazionedei rischi ?- in base a quanto può emergerein sede di riunione <strong>per</strong>iodicadel servizio di prevenzione eprotezione come previstadall’art. 35 del D.Lgs n.81/2008 ? SI NO SI NO SI NOIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIl datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente, nel caso nonaggiornano le misure di prevenzione inre<strong>la</strong>zione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini del<strong>la</strong>salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sonopuniti con l’arresto da due a quattro mesi ocon l’ammenda da 1.500 a 6.000 euroIn caso di motivata richiesta alRSPP da parte di una delle figureinteressate nel processo divalutazione il documento divalutazione dei rischi deve essererie<strong>la</strong>borato nel termine di trentagiorni. A seguito di talerie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso di necessità di modificheod aggiornamenti delle modalità diindividuazione e valutazione deirischi il documento di valutazionedei rischi deve essere rie<strong>la</strong>boratonel termine di trenta giorni. Aseguito di tale rie<strong>la</strong>borazione, lemisure di prevenzione debbonoessere aggiornate. Anche lemodifiche al documento divalutazione dei rischi devonorecare data certa o, comunque,attestata dal<strong>la</strong> sottoscrizione deldocumento medesimo da parte deldatore di <strong>la</strong>voro nonché, ai soli finidel<strong>la</strong> prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e delrappresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.In caso dovessero emergere nelcorso del<strong>la</strong> riunione <strong>per</strong>iodicamotivate e specifiche connesse al<strong>la</strong>salute e sicurezza dei <strong>la</strong>voratori, ildocumento di valutazione deirischi deve essere rie<strong>la</strong>borato neltermine di trenta giorni. A seguitodi tale rie<strong>la</strong>borazione, le misure diprevenzione debbono essereaggiornate. Anche le modifiche aldocumento di valutazione deirischi devono recare data certa o,comunque, attestata dal<strong>la</strong>sottoscrizione del documentomedesimo da parte del datore di<strong>la</strong>voro nonché, ai soli fini del<strong>la</strong>prova del<strong>la</strong> data, dal<strong>la</strong>sottoscrizione <strong>per</strong> presa visione delresponsabile del servizio diprevenzione e protezione e del


appresentante dei <strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong>sicurezza o del rappresentante dei<strong>la</strong>voratori <strong>per</strong> <strong>la</strong> sicurezzaterritoriale e dal medicocompetente, ove nominato.12 Il datore di <strong>la</strong>voro, a seguitodel<strong>la</strong> valutazione dei rischi e delcorrispondente documento, inquest’ultimo indica le misureconseguenti adottate, e chedevono essere quantomeno:12.1OB12.2OB13OB- L’individuazione, <strong>la</strong>determinare e l’attuazione dimisure preventive e protettive,inclusi i dispositivi diprotezione individuale,necessarie al<strong>la</strong> eliminazione odal<strong>la</strong> riduzione del rischio?- La definizione di programmi diattuazione e di controllo di talimisure <strong>per</strong> garantire nel tempoil miglioramento dei livelli disicurezza (indicando nel modoquanto più possibile iresponsabili, i tempi, lemodalità e le risorse poste adisposizione) ?Il datore di <strong>la</strong>voro conserva ildocumento di valutazione deirischi presso il luogo di <strong>la</strong>voroa cui fa riferimento nonpotendo essere custodito pressoaltre sedi seppure appartenential<strong>la</strong> stesa organizzazione ? SI NO SI NO SI NOQualora il datore di <strong>la</strong>voro adotta ildocumento di valutazione dei rischi (cfr. art.17, comma 1, let. a) senza programmare lemisure ritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli disicurezza o senza l’individuazione delleprocedure <strong>per</strong> attuare le suddette misure inassenza delle misure prescritte (cfr. art. 28,comma 2, lett. c) e d)) è punito conl’ammenda da 2.000 a 4.000 EuroQualora il datore di <strong>la</strong>voro adotta ildocumento di valutazione dei rischi (cfr. art.17, comma 1, let. a) senza programmare lemisure ritenute opportune <strong>per</strong> garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli disicurezza o senza l’individuazione delleprocedure <strong>per</strong> attuare le suddette misure inassenza delle misure prescritte (cfr. art. 28,comma 2, lett. c) e d)) è punito conl’ammenda da 2.000 a 4.000 EuroNel caso in cui il documento di valutazionedei rischi e quello di valutazione dei rischida interferenze non siano custoditi pressol'unita' produttiva al<strong>la</strong> quale si riferisce <strong>la</strong>valutazione dei rischi (cfr. art. 29, comma 4)il datore di <strong>la</strong>voro e il dirigente sono puniticon <strong>la</strong> sanzione amministrativa pecuniariada 2.000 a 6.000 euroLe misure di tute<strong>la</strong>, preventive eprotettive, da adottare possonoessere suddivise in quattroprincipali categorie.Misure tecnicheIn questa categoria sono compresigli interventi sugli ambienti di<strong>la</strong>voro, sugli impianti, sul ciclotecnologico e sulle sostanze, sia dicarattere preventivo che dimitigazione o di contenimento deirischi <strong>per</strong> <strong>la</strong> salute e <strong>la</strong> sicurezza.Misure organizzativeLe misure di tute<strong>la</strong> a carattereorganizzativo includono studi,interventi ed azioni atti amigliorare le prestazioni del fattoreumano (organizzazione, <strong>per</strong>sone ere<strong>la</strong>zioni) ai fini del<strong>la</strong> prevenzione odel contenimento dei rischi,Misure proceduraliIn questa categoria si collocano gliinterventi migliorativi sullemodalità e sulle pratiche di <strong>la</strong>voroall’interno dell’attività considerata(interventi sul sistema di <strong>la</strong>voro).Misure di protezione <strong>per</strong>sonaleIn questa categoria sono compresi:- I dispositivi di protezioneindividuale (DPI), come adesempio calzature disicurezza, guanti, caschi,occhiali, cuffie, etc.I dispositivi di protezione collettiva,ovvero dispositivi di protezione<strong>per</strong>sonale non assegnatiall’individuo ma disponibili nel<strong>la</strong>collettività, come ad esempioautorespiratori, maschere antigas,etc.L’individuazione delle procedure daadottare <strong>per</strong> l'attuazione dellemisure di prevenzione deve essereaccompagnatadal<strong>la</strong>formalizzazione di unorganigramma del<strong>la</strong> sicurezzaaziendale, sia <strong>per</strong> rendere chiari,noti o, comunque, conoscibilicompiti e funzioni dei vari soggettidel<strong>la</strong> sicurezza, sia <strong>per</strong> definire inmaniera chiara le responsabilitàchiave delle varie funzioni.Il documento di valutazione deirischi deve essere custodito pressol'unità produttiva al<strong>la</strong> quale siriferisce <strong>la</strong> valutazione stessa. Siricorda che è consentito l'impiegodi sistemi di e<strong>la</strong>borazioneautomatica dei dati <strong>per</strong> <strong>la</strong>memorizzazione di qualunque tipodi documentazione di sicurezza. Lemodalità di memorizzazione dei


dati e di accesso al sistema digestione del<strong>la</strong> predettadocumentazione devono essere talida assicurare che a) l'accesso allefunzioni del sistema sia consentitosolo ai soggetti a ciòespressamente abilitati dal datoredi <strong>la</strong>voro; b) <strong>la</strong> validazione delleinformazioni inserite sia consentitosolo alle <strong>per</strong>sone responsabili, infunzione del<strong>la</strong> natura dei dati; c) leo<strong>per</strong>azioni di validazione dei dati dicui al<strong>la</strong> lettera b) sianounivocamente riconducibili alle<strong>per</strong>sone responsabili che le hannoeffettuate mediante <strong>la</strong>memorizzazione di codiceidentificativo autogenerato dag<strong>list</strong>essi; d) le eventuali informazionidi modifica, ivi comprese quelleinerenti alle generalità e ai datioccupazionali del <strong>la</strong>voratore, sianosolo aggiuntive a quelle giàmemorizzate; e) sia possibileriprodurre su supporti a stampa,sul<strong>la</strong> base dei singoli documenti,ove previsti dal presente decretolegis<strong>la</strong>tivo, le informazionicontenute nei supporti di memoria;f) le informazioni siano conservatealmeno su due distinti supportiinformatici di memoria e sianoimplementati programmi diprotezione e di controllo delsistema da codici virali; g) siaredatta, a cura dell'esercente delsistema, una procedura in cuisiano dettagliatamente descritte leo<strong>per</strong>azioni necessarie <strong>per</strong> <strong>la</strong>gestione del sistema medesimo.Nel<strong>la</strong> procedura non devono essereriportati i codici di accesso.

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