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campeggio e tempo libero: il mensile della ... - Turismo Itinerante

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La riforma <strong>della</strong> stradaLa riforma del codice<strong>della</strong> strada: c’è l’ok <strong>della</strong>Commissione B<strong>il</strong>ancio.La commissione trasportiapprova la riforma. Iltesto in aula entro fine mese; le ultimenovità approvate.Importanti novità approvate al DDLn. 5361, presentata <strong>il</strong> 13 luglio 2012,concernente le modifiche al codice<strong>della</strong> strada, in discussione, in questigiorni alla Camera dei Deputatiriguardano i veicoli di categoria M1,ad uso speciale autocaravan.L’articolo 2, che stab<strong>il</strong>iva, con unamodifica dell’articolo 62, codice<strong>della</strong> strada, che per tali veicoli, aifini del calcolo <strong>della</strong> massa massima,non venisse considerato <strong>il</strong> peso degliaccessori e delle attrezzature di bordo,quando questi non superasserocomplessivamente <strong>il</strong> peso di 1,5 t,è stato completamente sostituitodalla previsione di una modificadell’articolo 167, codice <strong>della</strong> strada,con l’introduzione di un nuovocomma 3ter.I veicoli M1 ad uso specialeautocaravan, di cui all’articolo54, comma 1, lettera m), codice<strong>della</strong> strada (veicoli aventi unaspeciale carrozzeria ed attrezzatipermanentemente per essere adibiti altrasporto e all'alloggio di sette personeal massimo, compreso <strong>il</strong> conducente),che abbiano massa complessiva apieno carico non superiore a 10t (cfr. articolo 167, comma 3), seconformi alle norme sulle emissioniinquinanti “Euro 5” e successive, edotati di controllo elettronico <strong>della</strong>stab<strong>il</strong>ità, utenze interne alimentatea GPL o Metano e pannelli solari,possono circolare con una massacomplessiva a pieno carico superiorea quella prevista, che non superi,comunque, del 15 per cento quellaindicata nella carta di circolazione.In caso di superamento di tale limite,le sanzioni amministrative previstenel comma 2 dell’articolo 167, codice<strong>della</strong> strada, sono applicab<strong>il</strong>i allorchéla eccedenza, superiore al cinque percento, non superi rispettivamente <strong>il</strong>dieci, venti, trenta per cento, oppuresuperi <strong>il</strong> trenta per cento <strong>della</strong> massacomplessiva.Modifiche al codice <strong>della</strong> strada, dicui al decreto legislativo 30 apr<strong>il</strong>e1992, n. 285, in materia diveicoli, di accertamento <strong>della</strong> guidain stato di alterazione psico-fisicaper uso di sostanze stupefacenti, dipagamento delle sanzioni e di effetti<strong>della</strong> revoca <strong>della</strong> patentePresentata <strong>il</strong> 13 luglio 2012 - con lemodifiche approvate l’11 settembre2012 (in rosso le partisoppresse o sostituite; in blu le partiaggiunte o in sostituzione) e l’ulterioreemendamento approvato nella sedutadel 17 ottobre 2012 (in arancione <strong>il</strong>nuovo testo)….omissisArt. 2.(Calcolo <strong>della</strong> massa limite degliautocaravan).1. Dopo <strong>il</strong> comma 6 dell'articolo62 del codice <strong>della</strong> strada, di cui aldecreto legislativo 30 apr<strong>il</strong>e1992, n. 285, e successivemodificazioni, è inserito <strong>il</strong> seguente:«6-bis Per gli autocaravan, ai fini delcalcolo <strong>della</strong> massa massima, non èconsiderato <strong>il</strong> peso degliaccessori e delle attrezzature dibordo, quando questi non superinocomplessivamente <strong>il</strong> peso di 1,5t».1. Dopo <strong>il</strong> comma 3-bis dell'articolo167 del codice <strong>della</strong> strada di cui aldecreto legislativo n. 285del 1992, e successive modificazioni,è inserito <strong>il</strong> seguente: «3-ter. Iveicoli categoria M1 ad uso specialeautocaravan di cui al comma 3, seconformi alle norme sulle emissioniinquinati «Euro 5» esuccessive, e dotati di controlloelettronico <strong>della</strong> stab<strong>il</strong>ità, utenzeinterne alimentate a GPL o Metanoe pannelli solari, possono circolarecon una massa complessiva a pienocarico che non superi del 15per cento quella indicata nella carta dicircolazione. Si applicano le sanzionidi cui al comma 3»;.omissis….■18

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