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campeggio e tempo libero: il mensile della ... - Turismo Itinerante

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L'Rc auto va pagata subitoIcontratti Rc auto inscadenza dopo <strong>il</strong> 1° gennaio2013 non saranno piùprorogab<strong>il</strong>i tacitamentee pertanto da quella datasalterà definitivamente per tutt<strong>il</strong>a tolleranza di 15 giorni per <strong>il</strong>pagamento del premio. Insomma,dal prossimo anno non ci sono piùscuse, chi non pagherà <strong>il</strong> rinnovoentro la scadenza <strong>della</strong> polizzasi vedrà sequestrare <strong>il</strong> veicolo. Èquesto l'effetto poco conosciutodelle disposizioni contenutenell'art. 22 del decreto legge179 del 18 ottobre 2012, che haintrodotto l'art. 170-bis al decretolegislativo 209/2005 (codice delleassicurazioni private).Il codice civ<strong>il</strong>e ammette tra le righe,all'art. 1901, 15 giorni di tolleranzaper i contraenti delle polizzepoliennali. In particolare, l'art.1899 cc dispone che l'assicurazioneha effetto dalle ore 24 del giorno<strong>della</strong> conclusione del contrattoalle ore 24 dell'ultimo giorno <strong>della</strong>durata stab<strong>il</strong>ita nel contratto stesso.L'assicuratore, in alternativa a unacopertura di durata annuale fino al20 ottobre scorso poteva proporreuna copertura di durata poliennale.Il contratto poteva esseretacitamente prorogato una opiù volte, ma ciascuna prorogatacita non poteva avere unadurata superiore a due anni.Concretamente, alla luce di talidisposizioni, prima dell'entratain vigore del decreto leggen. 179/2012 <strong>il</strong> contratto cheprevedeva fra le clausole <strong>il</strong> tacitorinnovo si intendeva prorogatoalla scadenza, con una tolleranzadi quindici giorni durante i quali,se l'assicurato non aveva richiestola disdetta, sussisteva la coperturaassicurativa pur in assenza delpagamento del premio.Questo, peraltro, ha semprecomportato per gli organi dipolizia stradale serie difficoltànell'accertare direttamente sel'assicurazione Rc auto, purformalmente scaduta, ricadesseoppure no nella proroga di 15giorni. Ma dal prossimo annocambierà tutto. Infatti, proprio conlo scopo di escludere <strong>il</strong> rinnovotacito delle polizze assicurative,l'art. 22 del dl n. 179/2012, invigore dallo scorso 20 ottobre, haintrodotto l'art. 170-bis al dlgs209/2005.Le nuove disposizioni prevedonoche in deroga all'articolo 1899,commi primo e secondo, del codiceciv<strong>il</strong>e, <strong>il</strong> contratto di assicurazioneobbligatoria <strong>della</strong> responsab<strong>il</strong>itàciv<strong>il</strong>e derivante dalla circolazionedei veicoli a motore e dei natantinon può essere tacitamenterinnovato e non è stipulab<strong>il</strong>e peruna durata superiore all'anno; leeventuali clausole in contrasto contale dettato saranno nulle.Per le clausole di tacito rinnovoeventualmente previste neicontratti stipulati precedentementeal 20 ottobre 2012, la nullitàscatterà dal 1° gennaio 2013.In caso di contratti in corso divalidità alla data del 20 ottobrecon clausola di tacito rinnovo,le imprese di assicurazionedovranno comunicare per iscrittoai contraenti la perdita di efficacia<strong>della</strong> clausola con congruo anticiporispetto alla scadenza del termineoriginariamente pattuito.Ecco cosa cambia concretamentecon l'entrata in vigore del decretolegge n. 179/2012. Per tutti icontratti stipulati dopo <strong>il</strong> 20ottobre 2012, nonché, però solo afar data dal 1° gennaio 2013, pertutti i contratti stipulati primadel 20 ottobre 2012, l'assicuratonon potrà più beneficiare, allascadenza, <strong>della</strong> tolleranza diquindici giorni. Attenzione,dunque, ai controlli effettuati dalleforze di polizia sulla coperturaassicurativa, specialmente dal 1°gennaio prossimo. Infatti, ai sensidell'art. 193 del codice <strong>della</strong> strada,la mancanza di assicurazionecomporta <strong>il</strong> pagamento di unasanzione di 798 euro e <strong>il</strong> sequestroimmediato del veicolo finalizzatoalla confisca.■14

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