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L'Iva agevolata in edilizia - Ediltecnico

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1.2 - COSTRUZIONI RURALI AD USO ABITATIVO1.2.1 - ALIQUOTA IVA 4%CESSIONECessioni di costruzioni rurali ad uso abitativo, ancorchénon ultimate, purché permanga l’orig<strong>in</strong>aria dest<strong>in</strong>azione,da imprese costruttrici, sempre che ricorrano lecondizioni di cui art. 9, comma 3, lettere c) ed e) dellalegge 26 febbraio 1994 n. 133.Riferimento normativon. 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972PRESTAZIONE DI SERVIZI DIPENDENTIDA CONTRATTI DI APPALTORelativi alla costruzione di fabbricati rurali ad usoabitativo.Riferimento normativon. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972Considerando congiuntamente il disposto del n. 21/bis, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 con irequisiti fissati dall’art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 (il cui testo viene riportato al successivo par. 1.2.2.), si ricava chel’aliquota <strong>agevolata</strong> può essere applicata al ricorrere dei seguenti requisiti:requisito soggettivo, connesso alla qualifica di proprietario del terreno, o addetto alla coltivazione o ad attivitàconnesse, che deve ricorrere <strong>in</strong> capo al dest<strong>in</strong>atario della costruzione;requisito oggettivo, relativo sia all’ampiezza del terreno cui la costruzione è asservita, che deve avere superficienon <strong>in</strong>feriore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, siaalle caratteristiche della costruzione, che non deve possedere le caratteristiche delle unità immobiliari urbaneappartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni <strong>in</strong> ville), ovvero lecaratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 (si veda allegato B).Si ribadisce che l’agevolazione spetta alle costruzioni rurali ad uso abitativo e alle sue pert<strong>in</strong>enze (garage,cant<strong>in</strong>e, ecc.). Restano esclusi dal beneficio i fabbricati non abitativi (stalle, magazz<strong>in</strong>i, ricoveri attrezzi,ecc.) ai quali si applica l’aliquota Iva ord<strong>in</strong>aria (21%).1.2.2 - DEFINIZIONE COSTRUZIONE RURALE:Art. 9, comma 3, Legge 133 del 26 febbraio 1994Art. 9, comma 3 – Ai f<strong>in</strong>i del riconoscimento della ruralitàdegli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni difabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggettotitolare del diritto di proprietà o di altro diritto realesul terreno, ovvero detenuto dall’affittuario delterreno stesso o dal soggetto che ad altro titoloconduce il terreno cui l’immobile viene dichiaratoasservito o dai familiari conviventi a loro caricorisultanti dalle certificazioni anagrafiche;b) l’immobile deve essere utilizzato, quale abitazione oper funzioni strumentali all’attività agricola, daisoggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titoloidoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivitàagricole nella azienda a tempo <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ato o atempo determ<strong>in</strong>ato per un numero annuo di giornatelavorative superiore a cento, assunti nel rispetto dellanormativa <strong>in</strong> materia di collocamento;c) il terreno cui il fabbricato è stato dichiarato asservitodeve avere superficie non <strong>in</strong>feriore a 10.000 metriquadrati ed essere censito al catasto terreni conattribuzione di reddito agrario. Qualora sul terrenosiano praticate colture specializzate <strong>in</strong> serra, ovverola fungicoltura, il suddetto limite viene ridotto a3.000 metri quadrati;d) il volume d’affari derivante da attività agricole delsoggetto che conduce il fondo deve risultare superiorealla metà del suo reddito complessivo. Il volume diaffari dei soggetti che non presentano la dichiarazioneai f<strong>in</strong>i dell’imposta sul valore aggiunto si presumepari al limite massimo di cui all’articolo 34, comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633;e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno lecaratteristiche delle unità immobiliari urbaneappartenenti alle categoria A/1 e A/8, ovvero lecaratteristiche di lusso previste dal decreto delM<strong>in</strong>istero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato<strong>in</strong> attuazione dell'’rticolo 13 della legge 2 luglio1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969, non possono comunqueessere riconosciuti rurali.

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