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L'Iva agevolata in edilizia - Ediltecnico

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1.1.4 - DEFINIZIONE DI “PRIMA CASA”: Nota II-bis, Tariffa I, Art. 3, comma 131, Legge 549 del 2dicembre 1995“II-bis - 1. Ai f<strong>in</strong>i dell’applicazionedell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolooneroso della proprietà di case di abitazione non dilusso e agli atti traslativi o costitutivi della nudaproprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazionerelativi alle stesse, devono ricorrere le seguenticondizioni:a) che l’immobile sia ubicato nel territorio delcomune <strong>in</strong> cui l’acquirente ha o stabilisca entro18 mesi (*) dall’acquisto la propria residenza o,se diverso, <strong>in</strong> quello <strong>in</strong> cui l’acquirente svolge lapropria attività ovvero, se trasferito all’esteroper ragioni di lavoro, <strong>in</strong> quello <strong>in</strong> cui ha sede oesercita l’attività il soggetto da cui dipendeovvero, nel caso <strong>in</strong> cui l’acquirente sia cittad<strong>in</strong>oitaliano emigrato all’estero, che l’immobile siaacquistato come prima casa sul territorioitaliano. La dichiarazione di voler stabilire laresidenza nel comune ove è ubicato l’immobileacquistato deve essere resa, a pena didecadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari d<strong>in</strong>on essere titolare esclusivo o <strong>in</strong> comunione conil coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, usoe abitazione di altra casa di abitazione nelterritorio del comune <strong>in</strong> cui è situato l’immobileda acquistare;c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari d<strong>in</strong>on essere titolare, neppure per quote, anche <strong>in</strong>regime di comunione legale su tutto il territorionazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,abitazione e nuda proprietà su altra casa diabitazione acquistata dallo stesso soggetto o dalconiuge con le agevolazioni di cui al presentearticolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decretolegge7 febbraio 1985, n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, deidecreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24luglio 1992, n. 348; all’articolo 1, commi 2 e 3,del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388,all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24novembre 1992, n. 455, all’articolo 1, comma 2,del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del decretolegge22 maggio 1993, n. 155, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243.2. In caso di cessioni soggette ad impostasul valore aggiunto le dichiarazioni di cui allelettere a), b) e c) del comma 1, comunqueriferite al momento <strong>in</strong> cui si realizza l’effettotraslativo, possono essere effettuate, oltre chenell’atto di acquisto, anche <strong>in</strong> sede di contrattoprelim<strong>in</strong>are.3. Le agevolazioni di cui al comma 1,sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c)del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto,anche se con atto separato, delle pert<strong>in</strong>enzedell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricompresetra le pert<strong>in</strong>enze, limitatamente ad una per ciascunacategoria, le unità immobiliari classificate oclassificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,che siano dest<strong>in</strong>ate a servizio della casa di abitazioneoggetto dell’acquisto agevolato.4. In caso di dichiarazione mendace, o ditrasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degliimmobili acquistati con i benefici di cui al presentearticolo prima del decorso del term<strong>in</strong>e di c<strong>in</strong>que annidalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte diregistro, ipotecaria e catastale nella misura ord<strong>in</strong>aria,nonché una soprattassa pari al 30 per cento dellestesse imposte. Se si tratta di cessioni soggetteall’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registropresso cui sono stati registrati i relativi atti deverecuperare nei confronti degli acquirenti una penalitàpari alla differenza fra l’imposta calcolata <strong>in</strong> baseall’aliquota applicabile <strong>in</strong> assenza di agevolazioni equella risultante dall’applicazione dell’aliquota<strong>agevolata</strong>, aumentata del 30 per cento. Sono dovutigli <strong>in</strong>teressi di mora di cui al comma 4 dell’articolo55 del presente testo unico. Le predette disposizion<strong>in</strong>on si applicano nel caso <strong>in</strong> cui il contribuente, entroun anno dall’alienazione dell’immobile acquistatocon i benefici di cui al presente articolo, procedaall’acquisto di altro immobile da adibire a propriaabitazione pr<strong>in</strong>cipale”.(*) L’art. 33 della L. 388/2000, f<strong>in</strong>anziaria 2001, hamodificato il term<strong>in</strong>e per stabilire la propriaresidenza da un anno a 18 mesi.

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