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L'Iva agevolata in edilizia - Ediltecnico

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l’agevolazione <strong>in</strong>trodotta dal 2000 dall’art.7 della legge 488/99 si applica solo nei confronti dei consumatori f<strong>in</strong>alidella prestazione, la circolare n.71/E precisa che il beneficio della riduzione dell’IVA al 10% non si applica alleoperazioni che configurano fasi <strong>in</strong>termedie nella realizzazione dell’<strong>in</strong>tervento, cioè alle cessioni di beni e alleprestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera (es. subappalto). Tali beni e serviziverranno assoggettati all’aliquota del 10% nella successiva fase del riaddebito al committente, <strong>in</strong> quantoconfluiranno nel corrispettivo complessivo dell’<strong>in</strong>tervento di recupero agevolato.In considerazione, poi, della ratio dell’agevolazione, l’Amm<strong>in</strong>istrazione f<strong>in</strong>anziaria precisa che l’aliquota IVAridotta compete anche nell’ipotesi <strong>in</strong> cui l’<strong>in</strong>tervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa <strong>in</strong> opera diun bene, <strong>in</strong> quanto l’apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai f<strong>in</strong>i della qualificazionedell’operazione.Per quanto attiene ai beni significativi <strong>in</strong>dividuati nel decreto del M<strong>in</strong>istero delle f<strong>in</strong>anze 29 dicembre 1999, illimite di applicabilità della riduzione dell’IVA al 10% (s<strong>in</strong>o a concorrenza del valore della manodopera e degli altrimateriali non significativi) non si riferisce anche alle s<strong>in</strong>gole parti o pezzi staccati che li compongono (es. bruciatoridi una caldaia),sempreché tali componenti vengano forniti nell’ambito di una prestazione di servizi avente adoggetto un <strong>in</strong>tervento di recupero agevolato. Sempre <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e ai beni significativi, viene precisato che, agli effettidell’IVA, il corrispondente valore è costituito dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatoresecondo le condizioni contrattuali (art. 13 DPR 633/72).La circolare m<strong>in</strong>isteriale si sofferma anche sulle modalità di fatturazione degli <strong>in</strong>terventi agevolati, precisando che ilprestatore che realizza l’<strong>in</strong>tervento di recupero agevolato deve <strong>in</strong>dicare <strong>in</strong> fattura oltre al servizio oggetto dellaprestazione anche il valore dei beni significativi. I suddetti dati devono essere evidenziati <strong>in</strong> fattura anche nel caso <strong>in</strong>cui dal calcolo risulti che l’<strong>in</strong>tero valore del bene significativo deve essere assoggettato all’aliquota ridotta. In casodi pagamento di acconti, se la realizzazione dell’<strong>in</strong>tervento di recupero comporta anche la fornitura di benisignificativi, l’importo di tali beni dovrà essere <strong>in</strong>dicato <strong>in</strong> ciascuna fattura di acconto nella quota percentualecorrispondente alla parte di corrispettivo pagata.LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (leggef<strong>in</strong>anziaria 2000).Art. 7.(Disposizioni <strong>in</strong> materia di imposta sul valoreaggiunto, di altre imposte <strong>in</strong>dirette e per l’emersionedi base imponibile).1. Ferme restando le disposizioni piùfavorevoli di cui all’articolo 10 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e delle tabelle ad esso allegate, f<strong>in</strong>o alla data del 31dicembre 2000 sono soggette all’imposta sul valoreaggiunto con l’aliquota del 10 per cento:a) omissis ….b) le prestazioni aventi per oggetto <strong>in</strong>terventi direcupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati aprevalente dest<strong>in</strong>azione abitativa privata. Condecreto del M<strong>in</strong>istro delle f<strong>in</strong>anze sono <strong>in</strong>dividuati ibeni che costituiscono una parte significativa delvalore delle forniture effettuate nell’ambito delleprestazioni di cui alla presente lettera, ai qualil’aliquota ridotta si applica f<strong>in</strong>o a concorrenza delvalore complessivo della prestazione relativaall’<strong>in</strong>tervento di recupero, al netto del valore deipredetti beni.2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica alleoperazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.DECRETO 29 dicembre 1999Individuazione dei beni costituenti partesignificativa del valore delle forniture effettuatenel quadro degli <strong>in</strong>terventi di recupero delpatrimonio edilizio realizzati su fabbricati aprevalente dest<strong>in</strong>azione abitativa, ai sensidell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488del 1999.IL MINISTRO DELLE FINANZE- omissis –Decreta:Sono soggette all’imposta sul valore aggiuntocon l’aliquota del 10 per cento le cessioni deiseguenti beni che costituiscono una partesignificativa del valore delle forniture effettuatenell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto<strong>in</strong>terventi di recupero del patrimonio edilizio di cuiall'art. 31, primo comma, lettere a), b) c) e d), dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati aprevalente dest<strong>in</strong>azione abitativa privata:- ascensori e montacarichi;- <strong>in</strong>fissi esterni ed <strong>in</strong>terni;- caldaie;- video citofoni;- apparecchiature di condizionamento e riciclodell’aria;- sanitari e rub<strong>in</strong>etterie da bagno;- impianti di sicurezza.

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