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L'Iva agevolata in edilizia - Ediltecnico

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- dest<strong>in</strong>azione abitativa.Per edifici di <strong>edilizia</strong> residenziale pubblica si <strong>in</strong>tendono alloggi realizzati dallo Stato, dagli Enti pubbliciterritoriali, dagli IACP e loro consorzi.Le unità immobiliari devono possedere la caratteristica della stabile residenzialità. Rientrano nell’ambitoagevolativo gli edifici assimilati alla case di abitazione non di lusso dest<strong>in</strong>ate a stabili residenze per collettività,quali:- orfanatrofi,- ospizi,- befotrofi, ecc.,fatti costruire dallo Stato o da Enti Pubblici, mentre se tali edifici sono stati costruiti da privati, non è possibileapplicare l’aliquota ridotta.Restano esclusi dal beneficio gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, come:- scuole,- ospedali,- asili,- colonie climatiche,- caserme, ecc.,che pur essendo edifici pubblici non presentano la caratteristica della stabile residenzialità.L’aliquota <strong>agevolata</strong> si applica per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto, subappalto,contratto d’opera.4.4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA SU EDIFICI A PREVALENTEDESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA (lett. a) e b) art. 31Legge 457/1978 - nuovi riferimenti art. 3 lett. a) e b) D.P.R. 6 giugno2001 n. 380)4.4.1 - ALIQUOTA IVA 10%L’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge F<strong>in</strong>anziaria per l’anno2000) ha ridotto al 10%, per l’anno 2000 (l’agevolazione è stata prorogata successivamente f<strong>in</strong>o a tutto il2009), oggi la L. n. 203 del 22.12.2008 – F<strong>in</strong>anziaria 2009 ha disposto a regime che l’aliquota IVA applicabilealle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente dest<strong>in</strong>azione abitativa privata, degli<strong>in</strong>terventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978, e cioèrispettivamente di <strong>in</strong>terventi di manutenzione ord<strong>in</strong>aria, manutenzione straord<strong>in</strong>aria, restauro e risanamentoconservativo e ristrutturazione <strong>edilizia</strong>. La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli giàpreviste, <strong>in</strong> materia di IVA per gli <strong>in</strong>terventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione <strong>edilizia</strong>- lettere c) e d) della L. 457/78 - per i quali si cont<strong>in</strong>ua ad applicare l’aliquota IVA del 10% per <strong>in</strong>terventieffettuati su qualsiasi tipo di immobile.La portata <strong>in</strong>novativa della norma riguarda <strong>in</strong> sostanza gli <strong>in</strong>terventi di manutenzione ord<strong>in</strong>aria e straord<strong>in</strong>ariaeffettuati su immobili a prevalente dest<strong>in</strong>azione abitativa ai quali si applica a regime l’aliquota IVA del 10%anziché del 21%.L’agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente <strong>in</strong>tesa, per cui si estende anche allematerie prime, ai semilavorati e agli altri beni necessari per i lavori a condizione che tali “beni” noncostituiscano una parte “significativa” del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’<strong>in</strong>tervento.Per i beni che <strong>in</strong>vece costituiscono una parte significativa del detto valore l’aliquota ridotta si applica f<strong>in</strong>o aconcorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’<strong>in</strong>tervento di recupero e quello dei medesimi beni.Tali beni, identificati dal decreto 29.12.1999 del M<strong>in</strong>istero delle F<strong>in</strong>anze e dalla circolare del M<strong>in</strong>istero delleF<strong>in</strong>anze n. 247/E del 29 dicembre 1999, sono:- ascensori e montacarichi;- <strong>in</strong>fissi esterni ed <strong>in</strong>terni;- caldaie;- videocitofoni;- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;- sanitari e rub<strong>in</strong>etteria da bagno;- impianti di sicurezza.

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