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settembre 2010 - Collegio dei Geometri della provincia di Sassari

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I.P.Vita 1Informazioni TecnicheM E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C AN. 9SETTEMBRE <strong>2010</strong>COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATIDELLA PROVINCIA DI SASSARIORGANO UFFICIALE - VIA M. ZANFARINO, 12 - 07100 SASSARI - TEL. 079 278322 - FAX 079 278334Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spe<strong>di</strong>zione inAbbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno decimo - Perio<strong>di</strong>cità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi ChiandettiBORUTTA (SS) - CATTEDRALE DI SAN PIETRO DI SORRES (Foto Geom. Nicola Murgia)


COLLEGIO GEOMETRIE GEOMETRI LAUREATIDELLA PROVINCIA DI SASSARIVia M. Zanfarino, 12 - 07100 SASSARITel. 079 278322 - Fax 079 278334E-mail: collegio.geometriss@tiscali.itwww.geometri.ss.itSommario• E<strong>di</strong>toriale3 Eletto il consiglio per il quadriennio <strong>2010</strong>-20143 Avviso agli Iscritti• Riforma4 Autorizzazione paesaggistica semplificataper gli interventi <strong>di</strong> lieve entitàD.P.R. 9 luglio <strong>2010</strong>, n. 1396 SCIA - Segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività7 La specificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>della</strong> ConcessioneNon costitutiva così come citatadalla legge 122/<strong>2010</strong>8 Importante: mo<strong>di</strong>ficate alcune <strong>di</strong>sposizionisulla conferenza <strong>di</strong> servizi e introdotta la S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività)10 Presidenza del Consiglio <strong>dei</strong> MinistriSegnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attivitàArticolo 49 commi 4 -bis e seguenti,legge n. 122 del <strong>2010</strong>13 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la manovraeconomica: Sanatoria catastale, Scia,semplificazione conferenza servizi• Agenzia del Territorio14 Circolare n. 3/<strong>2010</strong>14 Provve<strong>di</strong>mento 16 <strong>settembre</strong> <strong>2010</strong>• Dal <strong>Collegio</strong>16 Trofeo <strong>di</strong> Long Casting - 1° Memorial Tore Trova


Riforma 5rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamentela domanda entro i successivi 10 giorni5. In caso <strong>di</strong> rigetto <strong>della</strong> domanda l'interessato,entro venti giorni dalla ricezione del provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> rigetto, puo' chiedere al soprintendente,con istanza motivata e corredata <strong>della</strong>documentazione, <strong>di</strong> pronunciarsi sulla domanda<strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica semplificata.Copia dell'istanza e' contestualmente inviataall'amministrazione che ha adottato il provve<strong>di</strong>mentonegativo, la quale, entro <strong>di</strong>eci giornidal ricevimento, puo' inviare le proprie deduzionial soprintendente. Ricevuta l'istanza, ilsoprintendente, entro i successivi trenta giorni,verifica la conformita' dell'intervento progettatoalle prescrizioni d'uso del bene paesaggisticoovvero la sua compatibilita' paesaggisticae decide in via definitiva, rilasciando o negandol'autorizzazione. Copia del provve<strong>di</strong>mento e' inviataall'amministrazione che si e' pronunciatain senso negativo.6. In caso <strong>di</strong> valutazione positiva <strong>della</strong> confonnita'ovvero <strong>della</strong> compatibilita' paesaggisticadell'intervento, l'amministrazione competenteal rilascio dell'autorizzazione provve<strong>dei</strong>mme<strong>di</strong>atamente e, comunque, entro il termine<strong>di</strong> trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> domandaa trasmettere alla soprintendenza, unitamentealla domanda ed alla documentazione in suopossesso, una motivata proposta <strong>di</strong> accoglimento<strong>della</strong> domanda stessa. Se anche la valutazionedel soprintendente e' positiva,questi esprime il suo parere vincolante favorevoleentro il termine <strong>di</strong> venticinque giorni dallaricezione <strong>della</strong> domanda, <strong>della</strong> documentazionee <strong>della</strong> proposta, dandone imme<strong>di</strong>ata comunicazione,ove possibile per via telematica, all'amministrazionecompetente al rilascio dell'autorizzazione.In caso <strong>di</strong> mancata espressionedel parere vincolante entro il terminesopra in<strong>di</strong>cato l'amministrazione competentene prescinde e rilascia l'autorizzazione,senza in<strong>di</strong>te la conferenza <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> cuiall'articolo 146, comma 9, del Co<strong>di</strong>ce.7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazioneadotta il provve<strong>di</strong>mento conformeal parere vincolante favorevole nei cinquegiorni successivi alla ricezione del parerestesso e ne da' imme<strong>di</strong>ata comunicazione al richiedenteed alla soprintendenza. Ove ne abbiala competenza l'amministrazione rilascia contestualmente,se prescritto e ove possibile, ancheil titolo legittimante le trasformazioni urbanisticheed e<strong>di</strong>lizie previste nel progetto. L'obbligo<strong>di</strong> motivazione e' assolto anche me<strong>di</strong>anterinvio ed allegazione del parere <strong>della</strong> soprintendenza.8. In caso <strong>di</strong> valutazione negativa <strong>della</strong> propostaricevuta dall'amministrazione competenteal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendenteadotta, entro venticinque giornidal ricevimento <strong>della</strong> proposta stessa, il provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> rigetto dell'istanza, previa comunicazioneall'interessato <strong>dei</strong> motivi cheostano all'accoglimento. Nel provve<strong>di</strong>mento ilsoprintendente espone puntualmente i motivi<strong>di</strong> rigetto dell'istanza e <strong>di</strong> non accoglibilita' delleosservazioni eventualmente presentate dall'interessato.Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> rigetto e' imme<strong>di</strong>atamentecomunicato all'amministrazionecompetente ed all'interessato. In caso <strong>di</strong> parereobbligatorio e non vincolante del soprintendente,ai sensi del comma 10, il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>rigetto e' adottato dall'amministrazione competenteal rilascio dell'autorizzazione.9. Decorsi inutilmente i termini <strong>di</strong> cui all'articolo3 senza che l'amministrazione competente alrilascio dell'autorizzazione o la soprintendenzaabbia comunicato la propria determinazioneconclusiva sull'istanza presentata, si applicanogli articoli 2, comma 8, e 2-bis <strong>della</strong> legge 7agosto 1990, n. 241, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni,in materia <strong>di</strong> conclusione del proce <strong>di</strong>mento.10. Il parere del soprintendente e' obbligatorio enon vincolante quando l'area interessatadall'intervento <strong>di</strong> lieve entita' sia assoggettataa specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio,contenute nella <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> notevoleinteresse pubblico, nel piano paesaggisticoo negli atti <strong>di</strong> integrazione del vincolo adottatiai sensi dell'articolo 141-bis del Co<strong>di</strong>ce.11. L'autorizzazione paesaggistica semplificatae' imme<strong>di</strong>atamente efficace ed e' valida cinqueanni.12. Nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al presente decretonon e' obbligatorio il parere delle Commissionilocali per il paesaggio, salvo quanto sia <strong>di</strong>versamenteprevisto dalla legislazione regionale,fermo restando il rispetto del termineper la conclusione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui all'articolo3."Dal punto <strong>di</strong> vista <strong>della</strong> semplificazione organizzativa,presso ciascuna soprintendenza sono in<strong>di</strong>viduatiuno o più funzionari responsabili <strong>dei</strong> proce<strong>di</strong>mentiin materia. Le regioni possono promuovere leopportune iniziative organizzative da adottarsi daparte delle amministrazioni competenti al rilasciodelle autorizzazioni paesaggistiche.Il regolamento è imme<strong>di</strong>atamente applicabile nelleregioni a statuto or<strong>di</strong>nario; le regioni a statuto specialee le province autonome <strong>di</strong> Trento e Bolzano, inconformità agli statuti ed alle relative norme <strong>di</strong> attuazione,hanno a <strong>di</strong>sposizione centottanta giorniper adottare le norme utili a <strong>di</strong>sciplinare il proce<strong>di</strong>mento<strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica semplificata.Con i migliori saluti,Il PresidenteGeom. Fausto Savol<strong>di</strong>Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


6RiformaSCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀConsiglio Nazionale<strong>Geometri</strong> e <strong>Geometri</strong> LaureatiRoma, 24 <strong>settembre</strong> <strong>2010</strong>PROT. N. 9361Oggetto: SCIA - Segnalazione Certificata <strong>di</strong> Inizio AttivitàCome noto, l'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio <strong>2010</strong> n. 78, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni,dalla Legge 30 luglio <strong>2010</strong>, n.122 ha introdotto la Segnalazione Certificata <strong>di</strong> Inizio Attività(SCIA), che sostituisce, integralmente, la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong>Dichiarazione <strong>di</strong> Inizio Attività (DIA).Con la SCIA è possibile iniziare l'attività imme<strong>di</strong>atamente e senza necessità <strong>di</strong> attendere la scadenza<strong>di</strong> alcun termine.Nel merito si ritiene opportuno segnalare che, sul sito internet http://www.semplificazionenormativa.it/,è <strong>di</strong>sponibile una nota esplicativa del Ministro per la Semplificazione Normativa, inerentel'ambito <strong>di</strong> applicazione <strong>della</strong> suddetta normativa alla materia e<strong>di</strong>lizia.Il PresidenteGeom. Fausto Savol<strong>di</strong><strong>Sassari</strong>, li 28 <strong>settembre</strong> <strong>2010</strong>Al Sig. Presidente delConsiglio Nazionale <strong>Geometri</strong> e <strong>Geometri</strong> LaureatiGeom. Fausto Savol<strong>di</strong>Oggetto: Art. 49 del d.l. 78/<strong>2010</strong>, convertito dalla legge 122 del 30/07/<strong>2010</strong>ed introduzione <strong>della</strong> S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)in luogo <strong>della</strong> D.I.A.PREMESSO che L’art. 49 del d.l. 78/<strong>2010</strong>, convertito poi dalla legge 122 del 30/07/<strong>2010</strong>, ha apportatoalcune importantissime mo<strong>di</strong>fiche alla Legge 241/90 in tema <strong>di</strong> Conferenza <strong>di</strong> Servizi (art. 14 e ss)e, soprattutto, in tema <strong>di</strong> Dichiarazione <strong>di</strong> Inizio Attività (Art. 19) che è stata sostituita appunto dallaSegnalazione Certificata Di Inizio Attività (S.C.I.A.),VISTO il D.L. 78 del 30/05/<strong>2010</strong>VISTA la Legge <strong>di</strong> conversione n. 122 del 30/07/<strong>2010</strong> e, particolarmente,LETTA la Nota Esplicativa emanata dall’Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione normativain data 16/09/<strong>2010</strong>;CONSIDERATO che quest’ultima Nota, nonostante l’espressa chiarezza <strong>della</strong> norma volta a semplificaree sostituire con la SCIA “Ogni atto <strong>di</strong> autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permessoo nulla osta comunque denominato”, anziché semplificare com’è nella razio <strong>della</strong> legge denominata appunto“Burocrazia Zero”, pone invece ulteriori dubbi interpretativi circa la piena applicazione <strong>della</strong> suddettanormativa. Ciò premesso, visto, letto e consideratoSI CHIEDEA codesto Spett.Le Consiglio Nazionale <strong>di</strong> intervenire, con la dovuta urgenza, presso i Ministeri Competentiper meglio chiarire il significato e la portata <strong>della</strong> norma sopra richiamata, la cui applicazioneavrebbe effetti <strong>di</strong> enorme beneficio per l’attività nel settore e<strong>di</strong>lizio che riguarda anche la Ns. Categoria.Per quanto <strong>di</strong> utile, si allegano alla presente la Nota Ministeriale, e le Note inviate per conto del <strong>Collegio</strong><strong>di</strong> <strong>Sassari</strong> dal Vice-Presidente e responsabile <strong>della</strong> Commissione Urbanistica Geom. Vanni Sanna al Sindaco,agli Assessori e ai Dirigenti del Comune <strong>di</strong> Olbia.Si allega, altresì, la Relazione pre<strong>di</strong>sposta nel merito dal Geom. Vanni Sanna.Questo <strong>Collegio</strong> resta a <strong>di</strong>sposizione per ogni eventuale collaborazione nel merito.Il PresidenteGeom. Rinaldo FoisNumero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


Riforma 7LA SPECIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONCESSIONE NON COSTITUTIVACOSÌ COME CITATA DALLA LEGGE 122/<strong>2010</strong>PREMESSO CHE: Tanto la mo<strong>di</strong>fiche sostanzialiapportate dalla L. 122/<strong>2010</strong> agli Artt. 14, 14-bis-terquatere 15 <strong>della</strong> L. 241/90 (N.B.: Conferenza <strong>di</strong>Servizi) che l’integrale sostituzione dell’Art. 19 <strong>della</strong>L. 241/90 (Introduzione <strong>della</strong> SCIA in luogo <strong>della</strong>DIA) attengono alla norma sulla Procedura Amministrativa,materia quest’ultima <strong>di</strong> strettacompetenza del Governo Nazionale, PERTANTO,il <strong>di</strong>sposto normativo trova applicazione su tuttoil territorio nazionale, ivi comprese le regioni aStatuto Speciale come la Nostra;CIÒ PREMESSO:È <strong>di</strong> tutta evidenza, peraltro, come anche rilevatodall’Avv. Franco Botteon sul sito www.lexitalia.itn.7-8/<strong>2010</strong> che la SCIA ammette ogni attoe quin<strong>di</strong> le Concessioni E<strong>di</strong>lizie in quanto ConcessioniTraslative e NON Costitutive per quanto,testuale:«L’articolo 19 <strong>della</strong> legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituitodal seguente: “Art. 19. - (Segnalazione certificata<strong>di</strong> inizio attivita’ - Scia) - 1. Ogni atto <strong>di</strong> autorizzazione,licenza, concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunque denominato, compresele domande per le iscrizioni in albi o ruoli richiesteper l’esercizio <strong>di</strong> attivita’ impren<strong>di</strong>toriale, commercialeo artigianale il cui rilascio <strong>di</strong>pendaesclusivamente dall’accertamento <strong>di</strong> requisiti e presuppostirichiesti dalla legge o da atti amministrativia contenuto generale, e non sia previsto alcun limiteo contingente complessivo o specifici strumenti <strong>di</strong>programmazione settoriale per il rilascio degli attistessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,con la sola esclusione <strong>dei</strong> casi in cui sussistanovincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degliatti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla <strong>di</strong>fesanazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,all’asilo, alla citta<strong>di</strong>nanza, all’amministrazione<strong>della</strong> giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivicompresi gli atti concernenti le reti <strong>di</strong> acquisizione delgettito, anche derivante dal gioco, nonche’ <strong>di</strong> quelli impostidalla normativa comunitaria.»Di più: RILEGGENDO CON PIU’ ATTENZIONE ilcomma 7° dell’Art. 49 <strong>della</strong> L. 122/<strong>2010</strong> SOT-TORIPORTATO, si capisce quanto il testo unicodell’e<strong>di</strong>lizia n. 380 nelle parti in cui richiama laDIA (artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/2001) è sostituitooggi dalla SCIA e tale istituto LEGITTIMA SENZA ALCUNDUBBIO anche la nuova costruzione soggetta a permesso<strong>di</strong> costruire e/o Concessione Non costitutiva,Nulla/Osta comunque denominato, infatti, testuale:«Le espressioni “segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attivita’”e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle<strong>di</strong> “<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attività’” e “Dia”, ovunquericorrano, anche come parte <strong>di</strong> una espressione piu’ampia, e la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui al comma 4-bis sostituisce<strong>di</strong>rettamente, dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>della</strong>legge <strong>di</strong> conversione del presente decreto, quella <strong>della</strong><strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizio attivita’ recata da ogni normativastatale e regionale.»Ovunque ricorrano anche come parte <strong>di</strong> unaespressione più ampia si riferisce concretamentenon solo alla DIA ma anche alla Super-DIA, in quanto viene citata l’espressione DIA anchese super, che come ben sai sostituisce ilpermesso <strong>di</strong> costruire in tutte le Regioni Italianeai sensi <strong>della</strong> Legge n. 443/2001 (N.B.: fatta eccezionedelle Regioni e Prov. Autonome e la NostraR.A.S. non l’ha recepita, Tanto meglio!!!!!!)INOLTRE: Chiarito che SCIA è riferita concretamentea quanto sopra e non alle sole attività impren<strong>di</strong>toriali,RISULTA DEL TUTTO INCONFE-RENTE l’interpretazione ostativa da Voi data alseguente stralcio <strong>della</strong> legge, motivandola col fattoche il P,D.F. rappresenti un Atto <strong>di</strong> ProgrammazioneSettoriale, testuale: «il cui rilascio <strong>di</strong>pendaesclusivamente dall’accertamento <strong>di</strong> requisiti e presuppostirichiesti dalla legge o da atti amministrativia contenuto generale, e non sia previsto alcun limiteo contingente complessivo o specifici strumenti <strong>di</strong>programmazione settoriale per il rilascio degli attistessi».È DEL TUTTO ACCLARATO E PALESE INFATTIche tanto il Piano <strong>di</strong> Fabbricazione, quanto il RegolamentoE<strong>di</strong>lizio e le relative Norme <strong>di</strong> AttuazioneSIANO ATTI AMMINISTRATIVI A CONTE-NUTO GENERALE e NON Strumenti <strong>di</strong>PROGRAMMAZIONE SETTORIALE o, peggio,SETTO RI CONTINGENTATI.SOLO in quest’ultime due ipotesi NON HA ovviamentealcuna valenza la SCIA, poichè taleistituto ha effetto imme<strong>di</strong>ato.Quanto affermato è talmente palese se si rileggequanto <strong>di</strong>ce la legge circa la sostituzione dell’Art.19 <strong>della</strong> legge n. 241/90 che riporto in stralcioanche se sopra-riportata solo per maggiore chiarezza:«L’articolo 19 <strong>della</strong> legge 7 agosto 1990, n.241, e’ sostituito dal seguente: “Art. 19. - (Segnalazionecertificata <strong>di</strong> inizio attivita’ - Scia) - 1. Ogni atto<strong>di</strong> autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunque denominato,comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richiesteper l’esercizio <strong>di</strong> attivita’ impren<strong>di</strong>toriale, commercialeo artigianale il cui rilascio <strong>di</strong>penda esclusivamentedall’accertamento <strong>di</strong> requisiti e presuppostirichiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenutogenerale, e non sia previsto alcun limite o contingentecomplessivo o specifici strumenti <strong>di</strong> programmazionesettoriale per il rilascio degli atti stessi,e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato,ACCERTATO INFATTI che la legge con la SCIA sostituisceANCHE la Concessione E<strong>di</strong>lizia quest’ultima,EVIDENTEMENTE, è sempre riferita ad unoStrumento Urbanistico che, come già detto e visto,conseguentemente quanto logicamente, ha carattere<strong>di</strong> Atto Amministrativo a contenuto generale.Olbia, li 16/09/<strong>2010</strong>Il Vice PresidenteGeom. Vanni SannaNumero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


10RiformaPresidenza del Consiglio <strong>dei</strong> MinistriOggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.ARTICOLO 49 COMMI 4 -BIS E SEGUENTI, LEGGE N. 122 DEL <strong>2010</strong>In riscontro alla richiesta <strong>di</strong> chiarimenti inoltrataa questo Ufficio circa l'ambito <strong>di</strong> applicazionealla materia e<strong>di</strong>lizia delle <strong>di</strong>sposizioni in<strong>di</strong>catein oggetto (prot. 1259 del 30.08.<strong>2010</strong>),acquisito l'avviso degli Uffici legislativi <strong>dei</strong> Ministeridelle infrastrutture e <strong>dei</strong> trasporti (prot.37109 del 14.09.<strong>2010</strong>) e per la pubblica amministrazionee l'innovazione (prot. 564 del10.09.<strong>2010</strong>), si rappresenta quanto segue.p.c.Al dott. Daniele BelottiAssessore Territorio e UrbanisticaRegione Lombar<strong>di</strong>aVia Sassetti 3220124- MilanoMinistero dell'economia e delle finanzeUfficio Legislativo EconomiaMinistero per la pubblica amministrazionee innovazione - Ufficio LegislativoMinistero delle infrastrutture e <strong>dei</strong> trasportiUfficio Legislativo1. Com'è noto, l'articolo 49, comma 4 - bis deldecreto legge 31 maggio <strong>2010</strong>, n. 78, convertito,con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 30 luglio<strong>2010</strong>, n. 122, <strong>di</strong>sciplina la segnalazionecertificata <strong>di</strong> inizio attività (Scia), sostituendointegralmente la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> inizio attività contenuta nel previgentearticolo 19 <strong>della</strong> legge 7 agosto 1990 n.241.Tale riforma risponde ad una logica <strong>di</strong> riduzionedegli oneri amministrativi fortementeinnovativa e migliorativa per il privato, consentendogli<strong>di</strong> intraprendere un'attività economicasin dalla data <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong>una mera segnalazione all'amministrazionepubblica competente.a Scia, infatti, consente <strong>di</strong> iniziare l'attivitàimme<strong>di</strong>atamente e senza necessità <strong>di</strong> attenderela scadenza <strong>di</strong> alcun termine, ciò traducendosiin una sostanziale accelerazionee semplificazione rispetto alla precedente<strong>di</strong>sciplina contenuta nell'articolo 19 <strong>della</strong>legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorsodel termine <strong>di</strong> trenta giorni prima <strong>di</strong>poter avviare l'attività oggetto <strong>della</strong> Dia e legittimaval'esercizio <strong>di</strong> poteri inibitori daparte dell'amministrazione entro l'ulterioretermine <strong>di</strong> trenta giorni dalla comunicazione<strong>di</strong> avvio <strong>della</strong> medesima attività.Il legislatore nazionale si era già mosso intale <strong>di</strong>rezione con il decreto legislativo 26marzo <strong>2010</strong> n. 59, <strong>di</strong> recepimento <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettivadel Parlamento europeo e del Consigliodel 12 <strong>di</strong>cembre 2006 n. 123 (c.d. "DirettivaServizi"), che, mo<strong>di</strong>ficando l'articolo19 <strong>della</strong> legge n. 241 del 1990, ha introdottola Dia "ad effetto imme<strong>di</strong>ato", rispetto allaquale la nuova <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> Scia si ponein linea <strong>di</strong> assoluta continuità.Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, nel testonovellato, la Scia tiene luogo <strong>di</strong> “ogni atto <strong>di</strong>autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,permesso o nulla osta comunquedenominato, comprese le domande per leiscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio<strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriale, commerciale oartigianale, il cui rilascio <strong>di</strong>penda esclusivamentedall'accertamento <strong>di</strong> requisiti e presuppostirichiesti dalla legge o <strong>di</strong> atti amministrativia contenuto generale e non siaprevisto alcun limite o contingente complessivoo specifici strumenti <strong>di</strong> programmazionesettoriale per il rilascio degli atti stessi" ed ècorredata dalla documentazione specificamenterichiesta dalla normativa <strong>di</strong> settore.In particolare, la norma richiede espressamenteche alla segnalazione certificata <strong>di</strong>inizio attività siano allegate, tra l'altro, le "attestazionie asseverazioni <strong>di</strong> tecnici abilitati",con gli elaborati progettuali necessari perconsentire le verifiche successive <strong>di</strong> competenzadell'amministrazione.2. Tanto rilevato, è avviso dello scrivente Ufficioche il quesito in or<strong>di</strong>ne all'applicabilità<strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> segnalazione certificata<strong>di</strong> inizio attività alla materia e<strong>di</strong>lizianon può che trovare risposta positiva, sullabase <strong>dei</strong> seguenti argomenti.In primo luogo, assume rilievo l'argomentoletterale, giacché, ai sensi del comma 4 - terdell'articolo 49 <strong>della</strong> legge n. 122 del <strong>2010</strong>,le espressioni "segnalazione certificata <strong>di</strong> ini-Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


12Riformaprevisioni dell'articolo 38, comma 2-bis, chefa riferimento alla "formazione del titolo", edell'articolo 39, comma 5-bis, secondo cui le<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> annullamento daparte <strong>della</strong> Regione del permesso <strong>di</strong> costruiresi applicano anche alla Dia alternativa alpermesso <strong>di</strong> costruire.3. L'accertata applicabilità <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong>Scia alla Dia e<strong>di</strong>lizia pone l'ulteriore nodo interpretativo<strong>dei</strong> rapporti con le <strong>di</strong>sciplinestatali e regionali previgenti incompatibili,non abrogate espressamente dall'articolo 49<strong>della</strong> legge n. 122 del <strong>2010</strong>.Come si è detto, l'articolo 49, comma 4-ter,introduce, a far data dall'entrata in vigore<strong>della</strong> legge <strong>di</strong> conversione del decreto leggen. 78 del <strong>2010</strong>, un meccanismo <strong>di</strong> sostituzioneautomatica <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> Sciaa quella <strong>della</strong> Dia, anche e<strong>di</strong>lizia.La conclusione che precede impone un ulteriorechiarimento ermeneutico, con riferimentoagli interventi e<strong>di</strong>lizi realizzabili conDia alternativa rispetto al permesso <strong>di</strong> costruire.L'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del2001 determina i casi in cui interventi e<strong>di</strong>lizisoggetti a permesso <strong>di</strong> costruire possonoessere realizzati alternativamente con Dia, eil successivo comma 4 riconosce alle Regionia statuto or<strong>di</strong>nario la facoltà <strong>di</strong> ampliareo ridurre l'ambito applicativo del precedentecomma. Di qui il problema delrapporto tra la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> Scia e quella<strong>della</strong> Dia alternativa al permesso <strong>di</strong> costruire,e segnatamente del rapporto tra la<strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> Scia e quella contenuta nelleleggi regionali che, in attuazione <strong>della</strong> previsionedell'articolo 22, comma 4, del d.P.R.n. 380 del 2001, hanno introdotto ulterioricasi <strong>di</strong> alternatività tra Dia e permesso <strong>di</strong> costruire.Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficioche la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong> Scia non si applichialla Dia alternativa al permesso <strong>di</strong> costruiree che le leggi regionali previgenti con le qualiè stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo22, comma 4, del d.P.R. II. 380 del2001 non siano state incise dall'entrata invigore dell'articolo 49 <strong>della</strong> legge n. 122 del<strong>2010</strong>.A tale conclusione conduce quanto già evidenziatocon riferimento ai titoli e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>versidalla Dia, ed in particolare con riferimentoal permesso <strong>di</strong> costruire, al qualenon risulta applicabile la <strong>di</strong>sciplina <strong>della</strong>Scia. Con particolare riguardo alle leggi regionalirecanti ulteriori casi <strong>di</strong> Dia alternativaal permesso <strong>di</strong> costruire, la predettaconclusione appare peraltro conforme siaad una lettura costituzionalmente orientatadell'articolo 49 <strong>della</strong> legge n. 122 del<strong>2010</strong>, che salvaguar<strong>di</strong> la potestà legislativaregionale <strong>di</strong> estendere, oltre i confini dell'interventostatale ed in attuazione dell'articolo22, comma 4, del testo unico e<strong>di</strong>lizia,l'istituto <strong>della</strong> Dia e<strong>di</strong>lizia, sia alla previsionedell'articolo 29, comma 2-quater <strong>della</strong>legge n. 241 del 1990, la quale riconoscealle Regioni, nella <strong>di</strong>sciplina <strong>dei</strong> proce<strong>di</strong>mentiamministrativi <strong>di</strong> propria competenza,la facoltà <strong>di</strong> prevedere livelli ulteriori<strong>di</strong> tutela rispetto a quelli garantiti dalle <strong>di</strong>sposizionistatali attinenti ai livelli essenzialidelle prestazioni <strong>di</strong> cui ai precedenti commi2-bis e 2-ter.4. Delineato nei termini sopra enunciati l'ambitoapplicativo del novellato articolo 19 <strong>della</strong>legge n. 241 del 1990 con riferimento allamateria e<strong>di</strong>lizia, occorre chiarire i seguentiulteriori aspetti <strong>di</strong> rilievo:- in caso <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio in zona sottopostaa vincolo, permane l'onere <strong>di</strong> acquisizioneed allegazione alla segnalazionecertificata dello specifico atto <strong>di</strong> assensodell'ente preposto alla tutela del vincolostesso; tale atto, in virtù <strong>della</strong> espressaprevisione dell'articolo 19, comma 1, <strong>della</strong>legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione<strong>dei</strong> casi in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici o culturali"), non puòessere sostituito dalla Scia;- per le Dia e<strong>di</strong>lizie presentate prima dell'entratain vigore <strong>della</strong> novella dell'articolo19 <strong>della</strong> legge n. 241 del 1990, anchenell'eventualità in cui alla data <strong>di</strong> entratain vigore non fosse ancora decorso il termineper l'esercizio del potere inibitorioda parte dell'amministrazione, la <strong>di</strong>sciplinaapplicabile non può che esserequella vigente al momento <strong>della</strong> presentazione<strong>della</strong> Dia, salva la possibilità peril privato <strong>di</strong> avvalersi degli effetti <strong>della</strong>novella presentando, per il medesimo intervento,una Scia.Il Capo dell'Ufficio Legislativo(Cons. Giuseppe Chinè)Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


Riforma 13PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA MANOVRA ECONOMICA:SANATORIA CATASTALE, SCIA, SEMPLIFICAZIONE CONFERENZA SERVIZISul supplemento or<strong>di</strong>nario n. 174 alla Gazzettaufficiale n. 176 del 30 luglio è stata pubblicata lalegge 30 luglio <strong>2010</strong>, n. 122 recante "Conversionein legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, del decretolegge31 maggio <strong>2010</strong>, n. 78, recante misure urgentiin materia <strong>di</strong> stabilizzazione finanziaria e<strong>di</strong> competitività economica".Fonte: http://www.lavoripubblici.it , presidenza@cng.itSul supplemento or<strong>di</strong>nario n. 174 alla Gazzetta ufficialen. 176 del 30 luglio è stata pubblicata la legge30 luglio <strong>2010</strong>, n. 122 recante "Conversione in legge,con mo<strong>di</strong>ficazioni, del decreto-legge 31 maggio <strong>2010</strong>,n. 78, recante misure urgenti in materia <strong>di</strong> stabilizzazionefinanziaria e <strong>di</strong> competitività economica".Il decreto-legge è stato convertito in legge dopo undoppio voto <strong>di</strong> fiducia prima al Senato e, successivamentealla Camera <strong>dei</strong> deputati dove è stato approvatosenza mo<strong>di</strong>ficazioni con 321 voti favorevoli,270 contrari e 4 astenuti.Vengono confermate numerose norme contenute giànel decreto-legge n. 78 e segnaliamo, in particolare:• SANATORIA CATASTALE (articolo 19)Entro il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>2010</strong>, i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti realisugli immobili non <strong>di</strong>chiarati ma in<strong>di</strong>viduati secondole procedure <strong>di</strong> cui all'art. 2, comma 36,sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> aggiornamento catastale. In casocontrario, l'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficiocon l'attribuzione, con oneri a carico dell'interessatoda determinare con apposito provve<strong>di</strong>mentodel Direttore dell'Agenzia del Territorio, daemanare entro il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>2010</strong> agli immobilinon regolarizzati <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta catastale "presunta",da iscrivere transitoriamente in catasto,anche sulla base degli elementi tecnici forniti dalComune.Entro la medesima data, i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali sugliimmobili oggetto <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi che abbianodeterminato variazioni <strong>di</strong> consistenza o <strong>di</strong>destinazione non <strong>di</strong>chiarate in catasto, sono tenutia presentare, ai fini fiscali, la relativa <strong>di</strong>chiarazione<strong>di</strong> aggiornamento catastale.• SEMPLIFICAZIONE DELLA CONFERENZADI SERVIZI (articolo 49)In caso <strong>di</strong> opera o <strong>di</strong> attività sottoposta anche adautorizzazione paesaggistica, il soprintendente siesprime, in via definitiva, in sede <strong>di</strong> conferenza <strong>di</strong>servizi, ove convocata, in or<strong>di</strong>ne a tutti i provve<strong>di</strong>menti<strong>di</strong> sua competenza, ai sensi del D.Lgs42/2004 (Co<strong>di</strong>ce <strong>dei</strong> beni culturali e del paesaggio)e che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione,ivi comprese quelle preposte alla tutela<strong>della</strong> salute e <strong>della</strong> pubblica incolumità, alla tutelapaesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,esclusi i provve<strong>di</strong>menti in materia <strong>di</strong> VIA, VAS e <strong>di</strong>AIA, il cui rappresentante, all'esito <strong>dei</strong> lavori <strong>della</strong>conferenza, non abbia espresso definitivamente lavolontà dell'amministrazione rappresentata.• SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIOATTIVITÀ (articolo 49)Viene sostituito l'art. 19, sulla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inizioattività, <strong>della</strong> L. 241/1990, con la <strong>di</strong>sciplina<strong>della</strong> segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio attività.Viene, in particolare, previsto che ogni atto <strong>di</strong>autorizzazione, licenza, concessione, permesso onulla osta comunque denominato, compre se ledomande per le iscrizioni in albi o ruoli, richiesteper l'esercizio <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriale, commercialeo artigianale, è sostituito da una segnalazionedell'interessato. La segnalazione sostituiscel'atto <strong>della</strong> Pubblica amministrazione il cuirilascio <strong>di</strong>penda esclusivamente dall'accertamento<strong>di</strong> requisiti e presupposti richiesti dalla legge o daatti amministrativi a contenuto generale, e non siaprevisto alcun limite o contingente complessivo ospecifici strumenti <strong>di</strong> programmazione settorialeper il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione<strong>dei</strong> casi in cui sussistano vincoli ambientali,paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalleamministrazioni preposte alla <strong>di</strong>fesa nazionale,alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,alla citta<strong>di</strong>nanza, all'amministrazione <strong>della</strong> giustizia,all'amministrazione delle finanze, ivi compresigli atti concernenti le reti <strong>di</strong> acquisizione delgettito, anche derivante dal gioco, nonché <strong>di</strong> quelliimposti dalla normativa comunitaria.La nuova norma viene estesa anche ai lavori peri quali era necessaria una DIA e <strong>di</strong>venta, quin<strong>di</strong>,possibile l’inizio <strong>dei</strong> lavori nel giorno stesso <strong>della</strong>segnalazione all’amministrazione preposta, senzaattendere i 30 giorni previsti dalla precedente <strong>di</strong>sciplina,ferma restando la possibilità <strong>di</strong> effettuareverifiche in corso d’opera.• CERTIFICATI VERDI (articolo 45)Ripristinato l'obbligo per il Gse <strong>di</strong> riacquistare icertificati ver<strong>di</strong> per la produzione <strong>di</strong> energia dafonti rinnovabili in eccesso sul mercato, ma ancheil taglio del 30% <strong>della</strong> spesa sostenuta dal Gestore<strong>dei</strong> servizi energetici a decorrere dal 2011 per il ritiro<strong>dei</strong> certificati in scadenza nell'anno, rispettoa quella sostenuta nel <strong>2010</strong>. Inoltre, precisa lanorma, almeno l'80% <strong>della</strong> riduzione del 30% <strong>dei</strong>costi dovrà derivare dal contenimento <strong>della</strong> quantità<strong>dei</strong> certificati ver<strong>di</strong> in eccesso.La misura sarà definita da un decreto del ministrodello Sviluppo economico, <strong>di</strong> concerto con il ministrodell'Economia, sentita l'Autorità per l'energiaelettrica e il gas, da emanare entro il 31 <strong>di</strong>cembre<strong>2010</strong>. La norma prevede inoltre che lerisorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delleconvenzioni Cipe relative alle fonti assimilate allerinnovabili sono destinate a un fondo del ministerodell'Istruzione per interventi nel settore <strong>della</strong>ricerca e dell'università.Roma, li 02/08<strong>2010</strong>Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


14Agenzia del TerritorioCIRCOLARE N. 3/<strong>2010</strong>Le nuove <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> aggiornamento del catasto: considerazioni generaliENTE EMITTENTEOGGETTODESTINATARIDATA DECORRENZADIREZIONE DELL'AGENZIAArt. 19 del decreto legge 31 maggio <strong>2010</strong>, n. 78, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni,dalla legge 30 luglio <strong>2010</strong>, n. 122 - Aggiornamento del catasto.Uffici <strong>provincia</strong>li, Direzioni regionali e Direzioni centraliData <strong>di</strong> emanazioneCIRCOLARI INTEGRATE n. 2 del 9 luglio <strong>2010</strong>Roma, 10 agosto <strong>2010</strong> FIRMATA Gabriella AlemannoSi rende nota la pubblicazione da parte dell’Agenzia del Territorio <strong>della</strong> Circolare n. 3/<strong>2010</strong>, il cui testo èconsultabile per intero sulla rivista “Geoide-Geometra Informazioni tecniche” allegata alla presente.PROVVEDIMENTO 16 SETTEMBRE <strong>2010</strong>Disciplina delle modalità <strong>di</strong> consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte<strong>dei</strong> soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti <strong>di</strong> aggiornamento catastaleProt. n. 47477 del 16 <strong>settembre</strong> <strong>2010</strong>IL DIRETTORE DELL'AGENZIAVisto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 <strong>di</strong>cembre1997, n. 463, concernente le procedure telematiche<strong>di</strong> registrazione, trascrizione e voltura;Visti gli artt. 38, 47 e 76 del decreto del Presidente<strong>della</strong> Repubblica 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445, concernentile modalità <strong>di</strong> invio e sottoscrizione delleistanze, le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive dell'atto <strong>di</strong> notorietàe le norme penali;Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione<strong>dei</strong> dati personali;Visto l'art. 1, comma 374, <strong>della</strong> legge 30 <strong>di</strong>cembre2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005),concernente la presentazione degli atti <strong>di</strong> aggiornamentoper via telematica;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recanteil co<strong>di</strong>ce dell'amministrazione <strong>di</strong>gitale;Visto il provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenziadel Territorio 22 marzo 2005, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, con-cernente i termini, le con<strong>di</strong>zioni e le modalità relativealla presentazione del modello unico informatico<strong>di</strong> aggiornamento degli atti catastali;Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertitocon mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge 24 novembre2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 68,il quale prevede che le consultazioni catastalisono eseguite secondo le modalità stabilite conprovve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenzia del Territorio;Visto il provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenziadel Territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006,concernente le modalità <strong>di</strong> esecuzione delle visurecatastali;Visto il provve<strong>di</strong>mento del Direttore dell'Agenziadel Territorio 13 giugno 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007,concernente il regolamento sulla <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>ritto<strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi ed inparticolare l'art. 15, concernente gli atti sottrattiall'accesso;Visto l'art. 19 del decreto legge 31 maggio<strong>2010</strong>, n. 78, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dallalegge 30 luglio <strong>2010</strong>, n. 122, recante <strong>di</strong>sposi-Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


Agenzia del Territorio 15zioni in materia <strong>di</strong> aggiornamento del catasto;Visto l'articolo 1, comma 361, <strong>della</strong> legge 24 <strong>di</strong>cembre2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione<strong>dei</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>dei</strong> <strong>di</strong>rettori <strong>di</strong> agenziefiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo <strong>della</strong>pubblicazione <strong>dei</strong> medesimi documenti nella GazzettaUfficiale;Considerata la necessità <strong>di</strong> rendere <strong>di</strong>sponibile ilservizio <strong>di</strong> consultazione telematica delle planimetriecatastali ai soggetti abilitati alla presentazionetelematica degli atti tecnici <strong>di</strong> aggiornamentodel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano ed ai pubbliciufficiali incaricati <strong>della</strong> stipula <strong>di</strong> atti concernentibeni immobili;DISPONEArticolo 1(Ambito <strong>di</strong> applicazione)1. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al presente provve<strong>di</strong>mentosi applicano alla consultazione delle planimetriecatastali delle unità immobiliari urbane, conesclusione <strong>di</strong> quelle relative agli immobili censitinelle categorie B/3 (prigioni e riformatori),D/5 (istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio ed assicurazione),E/5 (fabbricati costituenti fortificazionie loro <strong>di</strong>pendenze).2. Non è in ogni caso consentito l'utilizzo delle planimetriedegli immobili che, ancorché non censitinelle categorie <strong>di</strong> cui al comma 1, hanno lamedesima destinazione d'uso e <strong>di</strong> quelle relativead obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato.3. Non sono, altresì, utilizzabili le planimetrie <strong>di</strong>chiaratenon conformi dagli Uffici, in quantonon redatte sulla base delle regole catastali.Articolo 2(Servizio <strong>di</strong> consultazione telematicadelle planimetrie catastali)1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delTerritorio (SISTER) per la consultazione delleplanimetrie catastali è consentito ai soggettiabilitati alla presentazione telematica degli attitecnici <strong>di</strong> aggiornamento del catasto e<strong>di</strong>liziourbano <strong>di</strong> cui all'art. 1, comma 374, <strong>della</strong> legge30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311, ai notai, nonché aisegretari o delegati <strong>della</strong> pubblica amministrazioneabilitati all'utilizzo delle procedure telematiche<strong>di</strong> cui all'art. 3-bis del decreto legislativo18 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 463.Articolo 3(Richiesta <strong>di</strong> consultazione)1. La consultazione telematica <strong>della</strong> planimetriaavviene previa sottoscrizione, con firma <strong>di</strong>gitale,<strong>di</strong> apposita richiesta attraverso l'accesso al sistematelematico dell'Agenzia del Territorio.2. Il soggetto richiedente <strong>di</strong>chiara, ai sensi degli articoli38, 47 e 76 del decreto del Presidente <strong>della</strong>Repubblica 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445, <strong>di</strong> essere:a) professionista abilitato alla presentazione degliatti <strong>di</strong> aggiornamento catastale, incaricatoda parte <strong>di</strong> uno <strong>dei</strong> soggetti titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittireali sull'immobile, <strong>della</strong> redazione <strong>di</strong>atti tecnici <strong>di</strong> aggiornamento del catasto e<strong>di</strong>liziourbano, ovvero <strong>di</strong> adempimenti connessialla stipula <strong>di</strong> atti concernenti l'immobile,nonché dall'autorità giu<strong>di</strong>ziaria;b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato<strong>della</strong> stipula <strong>di</strong> atti concernenti l'immobile.3. L'incarico professionale, <strong>di</strong> cui al comma 2 letteraa), è conservato, in originale, dal soggettorichiedente, per un periodo <strong>di</strong> 5 anni.Articolo 4(Utilizzazione <strong>dei</strong> dati)1. I dati acquisiti per via telematica, in relazioneall'incarico ricevuto, possono essere utilizzatiesclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto<strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa vigentein materia <strong>di</strong> riutilizzazione commercialee <strong>di</strong> protezione <strong>dei</strong> dati personali.Articolo 5(Attivazione del servizio)1. La data <strong>di</strong> attivazione del servizio <strong>di</strong> cui al presenteprovve<strong>di</strong>mento è stabilita con comunicatodel Direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicatosul sito internet all'in<strong>di</strong>rizzo www. agenziaterritorio. it.Articolo 6(Controlli, sospensione e chiusuradel servizio)1. L'inosservanza degli obblighi del presente provve<strong>di</strong>mentodetermina la sospensione o la chiusuradel servizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento,ferma restando l'applicazionedell'art. 76 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445.2. L'Agenzia del Territorio ha facoltà <strong>di</strong> effettuarei controlli volti a verificare l'osservanza degli obblighi<strong>di</strong> cui al presente provve<strong>di</strong>mento.Articolo 7(Disposizioni finali)1. Il presente provve<strong>di</strong>mento è pubblicato sul sitointernet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo1, comma 361, <strong>della</strong> legge 24 <strong>di</strong>cembre2007, n. 244, ed entra in vigore il giornosuccessivo a quello <strong>della</strong> sua pubblicazione.Roma, 16 <strong>settembre</strong> <strong>2010</strong>Il Direttore dell'AgenziaGabriella AlemannoNumero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>


16Dal <strong>Collegio</strong>TROFEO DI LONG CASTING - 1° MEMORIAL TORE TROVANei giorni 04/09/<strong>2010</strong> e 05/09/<strong>2010</strong> presso ilcampo <strong>di</strong> lancio in Comune <strong>di</strong> Alghero nell’agglomeratoindustriale <strong>di</strong> “San Marco” (fianco capannoneMetalvetro), si è svolto il Trofeo <strong>di</strong> LongCasting - 1° Memorial Tore Trova, organizzatodalla società sportiva <strong>di</strong> pesca “Poseidon ClubAlghero” in memoria del compianto collega e delconsigliere scomparso.La manifestazione prevedeva una gara <strong>di</strong> lancicon inizio alle ore 8,30 e proseguiva ininterrottamentefino alla conclusione <strong>di</strong> tutti i cinque lanciprevisti per ogni atleta partecipante sud<strong>di</strong>visinelle categorie: lanciatori agonisti e pescatori.Ma cosa è il Long Casting?Si tratta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> lancio tecnico, unaffascinante gioco <strong>di</strong> equilibri e <strong>di</strong> tempistica chealle prossime Olimpia<strong>di</strong> verrà portato con moltaprobabilità come sport <strong>di</strong>mostrativo.E' stato incre<strong>di</strong>bile vedere il volo del piombo lanciatocon la tecnica del pendolo da un atleta. Utilizzandouna canna speciale a due pezzi e unmulinello a bobina rotante, il piombo parte a 400km orari, portando la rotazione <strong>della</strong> bobina delmulinello a una velocità incre<strong>di</strong>bile e poi vola comeun proiettile superando la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 220metri per conficcarsi violentemente nel terreno,scomparendo alcuni centimetri in profon<strong>di</strong>tà.Per gli atleti, per gli organizzatori e per gli accompagnatori,sono stati due giorni <strong>di</strong> gara moltointensi ed impegnativi con temperature bensuperiori ai 30 gra<strong>di</strong> ma la gara non ne ha certorisentito.La domenica pomeriggio del giorno 05/09/<strong>2010</strong>infine, a conclusione <strong>della</strong> bella manifestazione,alla presenza <strong>dei</strong> familiari, degli amici e <strong>dei</strong> colleghi,si è svolta la premiazione <strong>di</strong> tutti i partecipanti,non prima <strong>di</strong> aver osservato un minuto <strong>di</strong>raccoglimento e aver ricordato commossi la figuradel compianto collega e consigliere.Al presidente del <strong>Collegio</strong> <strong>dei</strong> <strong>Geometri</strong> e <strong>dei</strong> <strong>Geometri</strong>Laureati <strong>della</strong> Provincia <strong>di</strong> <strong>Sassari</strong>, Geom.Rinaldo Fois, è spettato il gra<strong>di</strong>to compito <strong>di</strong> premiaregli atleti primi classificati delle due catego-rie presenti alla manifestazione a cui il <strong>Collegio</strong>era stato chiamato a partecipare e a collaboraredalla società sportiva organizzatrice.Al termine <strong>della</strong> manifestazione in cui hannopartecipato 20 atleti provenienti da <strong>di</strong>verso regionid’Italia, la classifica finale è stata la seguentesud<strong>di</strong>visa per categoria:Si ringrazia tutti coloro che con la loro presenzahanno partecipato alla manifestazione agonisticae commemorativa in ricordo dello stimato collegae consigliere.Numero no eSETTEMBRE <strong>2010</strong>

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