10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nell'incidente probatorio del 25, 30, 31 maggio e 1 giugno 1996; la teste riferiva chedurante una vacanza in barca aveva sentito parlare <strong>della</strong> questione Mondadori ePreviti aveva detto che la "guerra <strong>di</strong> Segrate " era stata vinta da lui; aggiungeva chenell'ambiente si <strong>di</strong>ceva che Dotti era l'avvocato degli affari leciti e Previti <strong>di</strong> quelliilleciti. Tali <strong>di</strong>chiarazioni trovano riscontro poi nelle testimonianze dell'Avv. VittorioDotti che, sentito alle u<strong>di</strong>enze <strong>di</strong>battimentali del 17.5.2001 (doc. F 1 CIR) e del22.2.2002 (doc. F 8 CIR), aveva confermato che Stefania Ariosto, nel corso <strong>della</strong>loro relazione e prima dei suoi contatti con la Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza e laMagistratura, gli aveva parlato <strong>della</strong> "capacità" <strong>di</strong> Cesare Previti <strong>di</strong> intrattenere"rapporti <strong>di</strong> confidenza con i magistrati" e che "ciò gli serviva per ottenere risultatiprofessionali". Sul punto, comunque, si veda anche quanto si <strong>di</strong>rà nel capitolosuccessivo.Già il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, dunque, evidenziava la sussistenza <strong>di</strong> una cura dellecontroversie legali ai massimi livelli senza delega, sulla base <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> assolutafiducia con Silvio Berlusconi.Ineccepibile è, dunque, la conclusione per cui “un rapporto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> tal fatta nonpuò essere qualificato come rapporto d’opera professionale, <strong>di</strong> cui manca anche ilpresupposto formale rappresentato dalla procura ad litem, e che esso deve esseremeglio inquadrato nell’ambito del mandato generale, istituto che è più aderente erealistico per comprendere dal punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co le peculiarità <strong>della</strong> fattispecie”.A ciò si deve aggiungere una circostanza non smentita: a partire dal 1994, presso lostu<strong>di</strong>o legale <strong>di</strong> Previti in Roma, Via Cicerone n. 60, si trovava una sede secondaria<strong>della</strong> Fininvest (docc. M 2 ed M 3 CIR) .E’ corretto, dunque, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> questa <strong>Corte</strong>, rapportare tale attività <strong>di</strong> gestione, stante ilsuo carattere <strong>di</strong> continuità, al mandato generale: questo è istituto giuri<strong>di</strong>co idoneo aconfigurare fra il mandante ed il mandatario proprio il rapporto <strong>di</strong> preposizionegestoria invocato da CIR a fondamento <strong>della</strong> responsabilità ex art. 2049 CC <strong>della</strong>convenuta per l’operato <strong>di</strong> Previti.99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!