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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Orbene, Fininvest affermava che l’avv. Previti non poteva essere considerato mandatariogenerale, in quanto mancava una “continuità <strong>di</strong> incarico” come invece richiedeva lagiurisprudenza richiamata proprio dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure. Tanto meno si poteva ritenereche il “mandato generale” comprendesse l’incarico <strong>di</strong> corrompere un giu<strong>di</strong>ce, nella specie ildott. Metta: non si poteva dunque asserire, come aveva fatto il giu<strong>di</strong>ce “a quo”, che Previtiavesse operato su incarico e nell’interesse <strong>della</strong> Fininvest (sent. appellata pag. 125).Orbene, considera questa <strong>Corte</strong> che gli argomenti svolti dal primo giu<strong>di</strong>ce appaionoconvincenti, in quanto il Tribunale, come sopra riferito, ricostruisce il ruolo <strong>di</strong> Cesare Previtievidenziando la riferibilità a Fininvest <strong>di</strong> tutto il comportamento dallo stesso tenuto concontinuità e con assiduità in relazione alla gestione delle vicende <strong>di</strong> causa.Valgano in proposito le considerazioni svolte già dal primo giu<strong>di</strong>ce a pag. 123 <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> impugnata, dove si evidenzia la sussistenza <strong>di</strong> un mandato generale in capo alpredetto da parte <strong>di</strong> Fininvest, come emerge dalle testimonianze (non smentite né contestatedall’appellante) degli avvocati Vittorio Dotti (doc. F 1 ed F 8 CIR), Aldo Bonomo (doc.F 16 CIR), Carlo Momigliano (doc. F 18 CIR) e per il lavoro all’estero dal testeAngelo Co<strong>di</strong>gnoni, sentito nel <strong>di</strong>battimento in appello (doc. 80 Fininvest), nonchè <strong>di</strong>Stefania Ariosto.Infatti, come rilevato anche da CIR (ve<strong>di</strong> comparsa <strong>di</strong> costituzione pag. 121), èemerso che il contributo <strong>di</strong> Cesare Previti relativo alle questioni coinvolgentiFininvest era del tutto atipico rispetto a quello <strong>di</strong> un mero <strong>di</strong>fensore, consideratoche egli non era investito <strong>di</strong> formali mandati professionali, ma era una sorta <strong>di</strong>"coor<strong>di</strong>natore a Roma, dei gruppi <strong>di</strong> lavoro formati <strong>di</strong> volta in volta dagli avvocatiufficialmente incaricati <strong>di</strong> seguire le controversie del gruppo " (deposizioneBonomo, doc CIR F16) o, come precisato dall'avvocato Dotti, "per <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>Berlusconi, era...il punto <strong>di</strong> riferimento su Roma", in quanto conoscitore degliambienti giu<strong>di</strong>ziari romani (deposizione Dotti, doc CIR F8, pag. 149; <strong>sentenza</strong>737/2007, pag. 209)”.A ciò si deve aggiungere la deposizione <strong>di</strong> Stefania Ariosto resa nel corso delle u<strong>di</strong>enze<strong>di</strong>battimentali del 21.5.2001 e 1.6.2001, confermativa delle <strong>di</strong>chiarazioni fatte98

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