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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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conto che corrobora la considerazione il principio appena sopra enunciato <strong>della</strong>unitarietà <strong>della</strong> liquidazione del danno - ve<strong>di</strong> ancora Cass. n. 7975 del 1997; Cass.n. 8216 del 1995, Cass. n. 1955 del 1995, Cass. n. 8787 del 1994; Cass. n. 4909del 1996).Ad ogni buon conto, non si può prescindere dal considerare che già il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cureevidenziava che, comunque, anche a voler ritenere un termine <strong>di</strong>verso da quello decennale,dovendosi fissare il “<strong>di</strong>es a quo” alla data del 15.12.1999, la prescrizione era statatempestivamente interrotta il 28.2.2000 per effetto <strong>della</strong> costituzione <strong>di</strong> parte civile <strong>di</strong> CIRnel menzionato proce<strong>di</strong>mento nei confronti <strong>di</strong> Berlusconi e Previti: infatti “l’effettointerruttivo…ex art 1310 CC si <strong>di</strong>spiegò anche nei confronti <strong>di</strong> Fininvest, in quantocoobbligata in solido con le dette persone fisiche…” (cfr sent. impugnata pag 97).Riba<strong>di</strong>sce ancora questa <strong>Corte</strong> che, comunque, tale essendo il <strong>di</strong>es “a quo”, e consideratoche la presente azione veniva iniziata in data 6.4.2004, qualunque fosse il termineprescrizionale, anche a prescindere dalla sua interruzione interme<strong>di</strong>a, questo non eradecorso.Fininvest obiettava <strong>di</strong> non essere coobbligata in solido con Silvio Berlusconi e CesarePreviti. Dava atto che il primo “era, al tempo dei fatti (e fino al 29 gennaio 1994) presidentee legale rappresentante <strong>di</strong> Fininvest e dunque non legato alla società da un rapporto rilevanteex art 2049 CC”: Fininvest non poteva neppure in astratto essere considerata condebitoresolidale <strong>di</strong> Berlusconi in quanto, come aveva ritenuto lo stesso Tribunale (sent. impugnatapag. 122) “la responsabilità <strong>della</strong> società <strong>di</strong> capitali per il fatto illecito del legalerappresentante o amministratore è responsabilità <strong>di</strong>retta e non responsabilità per fatto altrui:ciò perché la società avente personalità giuri<strong>di</strong>ca agisce attraverso i suoi organi sociali”.Considera la <strong>Corte</strong> che nessuna contrad<strong>di</strong>zione ipotizzata da Fininvest vizia il ragionamentodel giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, in quanto questi, facendo evidentemente riferimento allaterminologia riferita all’ipotesi dottrinale <strong>della</strong> “immedesimazione”, descrive una situazionegiuri<strong>di</strong>ca in relazione alla quale, anche a voler prescindere dalla norma <strong>di</strong> cui all’articolo2049 CC, la società risponde ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong>rettamente per il fatto del legale rappresentante96

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