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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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oggetto il <strong>di</strong>ritto <strong>della</strong> cui prescrizione si tratta” (Cass. SU 4.2.1997 n. 1049, Cass.28.7.2004 n. 14240 ed altre).Considera questa <strong>Corte</strong> che l’argomento è suggestivo, ma si basa sull’assioma noncon<strong>di</strong>visibile per cui, a prescindere dal fatto che in quella sede veniva chiesto ilrisarcimento <strong>di</strong> tutti i danni, il danno risarcibile imme<strong>di</strong>atamente connesso al reatodebba essere unicamente quello non patrimoniale connesso alla commissione delreato stesso.Così non è nello specifico, né può essere: tale assunto, tra l’altro, violerebbe ilprincipio, evidenziato proprio da Fininvest, <strong>di</strong> unitarietà <strong>della</strong> liquidazione deldanno, che trova la sua conseguenza nel risvolto processuale <strong>della</strong> c.d.infrazionabilità o inscin<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> tale giu<strong>di</strong>zio, il quale esige che alla liquidazione,<strong>di</strong> regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quin<strong>di</strong> in un soloprocesso (Cass. n. 10702/98 e più recentemente Cass. 22.8.2007 n. 17873).Nè può scalfire la conclusione alla quale si è pervenuti il fatto che Finivest invochi(comparsa conclusionale pag 91) il principio per cui “…la pretesa avanzata perchiedere l'adempimento <strong>di</strong> un'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 CC non vale a<strong>di</strong>nterrompere la prescrizione dell'azione successivamente esperita <strong>di</strong> risarcimento ex artt.2049, 2050 o 2051 CC, <strong>di</strong>fettando il requisito <strong>della</strong> pertinenza dell'atto interruttivoall'azione proposta (da identificarsi non solo in base al "petitum" ma anche alla "causapeten<strong>di</strong>"), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione <strong>di</strong> reciproca nonfungibilità e derivano da <strong>di</strong>ritti cd. "eterodeterminati", per la cui identificazione, cioè,occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente <strong>di</strong>vergenti sulpiano genetico e funzionale" (Così Cass. 16 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 726).In proposito osserva questa <strong>Corte</strong> che l’assunto non è pertinente alla fattispecie inesame, in quanto la “causa peten<strong>di</strong>” azionata da CIR è sempre rapportabile, inogni caso, all’ipotesi <strong>di</strong> cui all’art 2043 CC (fatto illecito doloso o colposo che hacagionato ad altri un danno ingiusto), laddove l’unica <strong>di</strong>versità, semmai,seguendo la censura <strong>di</strong> Fininvest, è il tipo <strong>di</strong> danno richiesto, non patrimoniale opatrimoniale (<strong>di</strong>fferenza peraltro in questo caso non rilevante, tanto più tenuto95

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