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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Comunque, a tutto voler concedere, dovendosi ritenere che il “<strong>di</strong>es a quo” per ladecorrenza <strong>della</strong> prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data del 15.12.1999,quando a CIR era stato notificato il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Silvio Berlusconi e <strong>di</strong> Cesare Previti,considerato che la presente azione veniva iniziata in data 6.4.2004, qualunque fosse iltermine, decennale o quinquennale, la prescrizione non era ancora maturata.Tale conclusione è dunque assorbente <strong>di</strong> qualunque altra considerazione; ad ognibuon conto e per ogni effetto si procede alla valutazione degli ulteriori motivisvolti dall’appellante.Obiettava Fininvest che il termine prescrizionale era quello quinquennale in quanto ladomanda <strong>di</strong> CIR era stata accolta in relazione al risarcimento del danno per per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>“chance”: la pretesa corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta non si identificava quin<strong>di</strong> con ilfondamento dell’azione civile.Considera questa <strong>Corte</strong> che l’argomento è fuorviante nel caso <strong>di</strong> specie, in quanto, aprescindere da quanto ci si accinge a <strong>di</strong>re in relazione al tipo <strong>di</strong> danno riscontrabile nellafattispecie in esame, anche nella domanda subor<strong>di</strong>nata svolta da CIR ed accolta dalTribunale, l’allegazione attorea era comunque quella per cui la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”derivava proprio dall’illecito <strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari: in sostanza, anche nelladomanda subor<strong>di</strong>nata, come in quella principale, sussiste un nesso causale fra lacorruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta e la per<strong>di</strong>ta <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> avere una <strong>sentenza</strong> giustache non avrebbe indebolito la posizione negoziale <strong>di</strong> CIR nel momento <strong>della</strong>transazione avvenuta in data 29.4.1991.Fininvest, in comparsa conclusionale (pag 88), riba<strong>di</strong>va l’inapplicablità del terzocomma dell’articolo 2947 CC invocando la pronuncia <strong>di</strong> Cassazione 16.12.2005 n.27713 che, in motivazione, recita: ”la possibilità <strong>di</strong> invocare utilmente il più lungotermine <strong>di</strong> prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 CC, per le azioni <strong>di</strong>risarcimento del danno, se il fatto è previsto dalla legge come reato, è limitata alle sole ipotesi<strong>di</strong> azioni per responsabilità extracontrattuale (dovendo altrimenti trovare applicazione la<strong>di</strong>sciplina generale <strong>della</strong> prescrizione o quella <strong>di</strong> volta in volta contemplata dalla legge per ilsingolo contratto) e presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello93

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