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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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stata annullato il lodo Mondadori. Preciso che l'avvocato Ripa Di Meana, che a suavolta riportava cose sentite nell'ambiente, credo, degli avvocati <strong>di</strong> Roma, <strong>di</strong>sse che la <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> con cui è stato annullato il lodo era costata 10 miliar<strong>di</strong>, più lapromessa <strong>della</strong> presidenza <strong>della</strong> Consob a Sammarco. Per prevenire questa nomina, ocomunque per fare in modo che proprio non si arrivasse a completare lo scandalo, Visentinichiese a Giorgio La Malfa <strong>di</strong> fare un intervento in Parlamento contro la nomina <strong>di</strong>Sammarco alla Consob, nomina che a seguito <strong>di</strong> questo intervento non ebbe corso…».Interrogato poi in data 11 <strong>di</strong>cembre 1997, l’avv. Ripa <strong>di</strong> Meana si limitava aprecisare <strong>di</strong> aver appreso dal Presidente <strong>della</strong> Consob, Bruno Pazzi, “nel <strong>di</strong>cembre'90, cioè una ventina <strong>di</strong> giorni prima <strong>della</strong> decisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong>”, l'esitosfavorevole del giu<strong>di</strong>zio e che del "prezzo" <strong>della</strong> decisione avrebbe fatto parte la nomina delpresidente Sammarco alla presidenza Consob in quanto "sponsorizzato dall'alloraPresidente del Consiglio Andreotti…".Come bene si può intendere, tali considerazioni rappresentano delle “mere voci” riferite ad“ambienti informati”, fatti <strong>di</strong>stanti però dalla “prova certa” che l’attore avrebbe avuto l’onere<strong>di</strong> fornire per la tutela giuri<strong>di</strong>ca dei propri interessi (Cassazione SU 11 gennaio 2008 n. 581e Cassazione sent. n. 2645 del 21.2.2003): rileva infatti questa <strong>Corte</strong> che De Benedetti eRipa <strong>di</strong> Meana non sapevano neppure chi fosse in ipotesi il corruttore (Fininvest?, iFormenton?, altri soggetti interessati?) e chi il corrotto (Metta ?, un altro componente delcollegio?, un <strong>di</strong>verso pubblico ufficiale?), con evidente impossibilità <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re l’autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria civile ai fini risarcitori.Ciò detto, si deve aggiungere che - in relazione ai fatti specificamente in<strong>di</strong>viduatie qualificati come reato ex art. 319 ter CP – CIR in<strong>di</strong>cava il termineprescrizionale, nella memoria ex art 170, comma secondo e 170, comma quarto,CC, in anni <strong>di</strong>eci ai sensi dell’articolo 2947 comma terzo CC: tale valutazione ècon<strong>di</strong>visa da questa <strong>Corte</strong> dal momento che il reato <strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari,contestato agli imputati, prevedeva una pena massima <strong>di</strong> anni otto, con laconseguenza che il delitto si prescriveva in anni <strong>di</strong>eci ai sensi dell’articolo 157CP.92

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