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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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incarico” come invece richiedeva la giurisprudenza richiamata proprio dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure. Tanto meno, si poteva ritenere che il mandato “generale” comprendesse l’incarico <strong>di</strong>corrompere un giu<strong>di</strong>ce, nella specie il dottor Metta: non si poteva dunque asserire, comeaveva fatto il giu<strong>di</strong>ce “a quo”, che l’operato <strong>di</strong> Previti fosse stato posto in essere su incarico enell’interesse <strong>di</strong> Fininvest (sent. appellata pag. 125).Considerava l’appellante che il proprio presunto interesse (“cui prodest”), ritenuto dalgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, non poteva fondare una responsabilità ai sensi dell’articolo 2049 CC.In dottrina si riteneva, infatti, che nella gestione <strong>di</strong> affari (art 2028 CC, il cui tratto <strong>di</strong>stintivoera l’inesistenza <strong>di</strong> un incarico) il beneficiario dell’attività non fosse responsabile per il fattodel gestore.Considera questa <strong>Corte</strong> che, ai sensi <strong>della</strong> norma <strong>di</strong> cui all’articolo 2935 CC, la prescrizionecomincia a decorrere dal giorno in cui il <strong>di</strong>ritto può essere fatto valere e, cioè, solo daquando il danneggiato può venire a conoscenza del danno ingiusto e <strong>della</strong> sua derivazionecausale da un altrui fatto doloso o colposo, specifico in tutti i suoi elementi rilevanti: sulpunto, appare correttamente citata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure Cassazione sent. n. 2645 del21.2.2003.In sostanza, il “<strong>di</strong>es a quo” del decorso <strong>della</strong> prescrizione del <strong>di</strong>ritto al risarcimento deldanno per responsabilità aquiliana deve essere rapportato al momento in cui il titolare del<strong>di</strong>ritto sia in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> tutti i dati in or<strong>di</strong>ne agli elementi costitutivi del <strong>di</strong>rittoazionato, senza la cui conoscenza l’attore non potrebbe dunque agire in giu<strong>di</strong>zio: sul puntosi confronti Cassazione SU 11 gennaio 2008 n. 581 e 583.In proposito, si evidenzia che anche la domanda <strong>di</strong> CIR accolta dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, ecioè quella formulata in via subor<strong>di</strong>nata, era così articolata: “accertare e <strong>di</strong>chiarare che, perl’insieme degli elementi <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong>ritto esposti nella narrativa dell’atto <strong>di</strong> citazione CIRe nelle successive <strong>di</strong>fese, e segnatamente in forza degli artt. 2043 e/o 1337 e/o 1440CC, CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A. ha <strong>di</strong>ritto nei confronti <strong>di</strong> FininvestFinanziaria <strong>di</strong> Investimento S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale per per<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> “chance” subìto a causa dell’illecito, <strong>di</strong> cui l’attrice fu vittima, <strong>di</strong> corruzione in attigiu<strong>di</strong>ziari, così come descritto negli atti <strong>di</strong> parte attrice e definitivamente accertato con90

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