10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

decorrere dal passaggio in giu<strong>di</strong>cato <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> penale <strong>di</strong> condanna, avvenuta per CesarePreviti nell’anno 2007 e, dunque, ad<strong>di</strong>rittura dopo l’inizio <strong>della</strong> presente causa perrisarcimento dei danni, la quale, quin<strong>di</strong>, non poteva ancora essere ra<strong>di</strong>cata ed avere corso.Ad avviso <strong>di</strong> Fininvest, poi, il termine prescrizionale era quello quinquennale, in quanto ladomanda <strong>di</strong> CIR era stata accolta in relazione al risarcimento del danno per per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>“chance”; la pretesa corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta non si identificava quin<strong>di</strong> con ilfondamento dell’azione civile: infatti, “la possibilità <strong>di</strong> invocare utilmente il più lungotermine <strong>di</strong> prescrizione stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 2947 CC… non èinvocabile nel caso in cui l’imputazione penale si riferisca a fatti connessi ma nonidentificabili con quello addotto a fondamento dell’azione risarcitoria in sede civile” (Cass.21.3.1996 n. 2432).Ma, anche se si fosse ritenuto <strong>di</strong> applicare il termine decennale, l’azione sarebbe statacomunque prescritta. Infatti, non era con<strong>di</strong>visibile l’argomentazione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure, secondo il quale il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto anche nei confronti <strong>di</strong>Fininvest con la costituzione <strong>di</strong> parte civile <strong>di</strong> CIR in data 28.2.2000 nei confronti <strong>di</strong> SilvioBerlusconi e <strong>di</strong> Cesare Previti in quanto, a detta del Tribunale, operava la norma <strong>di</strong> cuiall’articolo 1310 CC, che prevedeva che “gli atti con i quali il cre<strong>di</strong>tore interrompe laprescrizione contro uno dei debitori in solido…hanno effetto riguardo agli altri debitori oagli altri cre<strong>di</strong>tori”; Fininvest non era debitrice in solido né con Silvio Berlusconi né conCesare Previti: infatti, il primo “era, al tempo dei fatti (e fino al 29 gennaio 1994) presidentee legale rappresentante <strong>di</strong> Fininvest e dunque non legato alla società da un rapporto rilevanteex art 2049 C C” (così atto <strong>di</strong> appello pagina 73). A ciò si doveva aggiungere che Fininvestnon poteva neppure in astratto essere considerata condebitore solidale con Silvio Berlusconiin quanto, come aveva ritenuto lo stesso Tribunale (sent. impugnata pag. 122), “laresponsabilità <strong>della</strong> società <strong>di</strong> capitali per il fatto illecito del legale rappresentante oamministratore è responsabilità <strong>di</strong>retta e non responsabilità per fatto altrui: ciò perché lasocietà avente personalità giuri<strong>di</strong>ca agisce attraverso i suoi organi sociali”.Fininvest, inoltre, non era debitrice in solido neppure con l’avvocato Cesare Previti, che nonpoteva essere considerato mandatario generale in quanto mancava una “continuità <strong>di</strong>89

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!